Rassegne di Giurisprudenza

Occupazione senza titolo di bene immobile, liquidazione equitativa del danno da perdita del diritto di godimento

a cura della Redazione Diritto

Proprietà - Occupazione senza titolo di un immobile - Danno da perdita subita - Configurabilità - Presupposti - Perdita concreta del diritto di godimento - Necessità - Condizioni - Liquidazione - Criteri - Danno da mancato guadagno - Individuazione
Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta; se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato; fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
• Corte di Cassazione, civ., sez. U, sentenza del 15 novembre 2022, n. 33645

Responsabilità e risarcimento - Occupazione sine titulo – Evento di danno - Perdita della specifica possibilità di esercizio del diritto di godere – Onere della prova in presenza di specifica contestazione - Nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o presunzioni semplici – Valutazione equitativa del giudice – Canone locativo di mercato – Danno da mancato guadagno
La domanda risarcitoria relativa a una occupazione sine titulo di bene immobile presuppone che l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale ma anche come evento di danno risarcibile quale conseguenza immediata e diretta della violazione consistente nella perdita della specifica possibilità di esercizio del diritto di godere. L'allegazione che l'attore faccia della possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito e in tal caso sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso viene liquidato dal giudice con valutazione equitativa, eventualmente ricorrendo al parametro del canone locativo di mercato. Il danno da mancato guadagno corrisponde invece allo specifico pregiudizio subito dal proprietario per il fatto che avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto a un prezzo più conveniente di quello di mercato.
• Corte di Cassazione, sez. U, civ., sentenza 15 novembre 2022 n. 33659

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Danno emergente e lucro cessante occupazione "sine titulo" - Spossessamento - Danno conseguente - Liquidazione - Criterio equitativo - Individuazione - Interessi legali - Ammissibilità - Fondamento.
In caso di occupazione illegittima di un immobile è ravvisabile, secondo una presunzione "iuris tantum", l'esistenza di un danno connesso alla perdita di disponibilità del bene ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità; in conseguenza di un simile spossessamento non sussiste uno specifico criterio di legge che indichi in qual modo il danno debba essere liquidato, ed occorre provvedere ad una stima equitativa, potendo anche utilizzarsi il criterio degli interessi legali calcolati sul prezzo di cessione volontaria del bene, quando esso non conduca ad una quantificazione del danno manifestamente incongrua in considerazione del caso concreto.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 20 novembre 2018, n. 29990