Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 7 e l'11 marzo 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) violazione principio del contraddittorio e nullità della sentenza; (ii) giudizio d'appello, liquidazione spese e valore della causa; (iii) opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e ripartizione oneri probatori; (iv) termine lungo per l'impugnazione della sentenza ed individuazione della sua decorrenza; (v) giudizio di opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali e governo delle spese di lite; (vi) sospensione del processo e giudizio pregiudicante definito con sentenza non passata in giudicato; (vii) giudizio di appello e criteri di valutazione della indispensabilità dell'acquisizione; (viii) prova testimoniale e soggetti legati alle parti processuali da vincoli di parentela o coniugale; (ix) competenza arbitrale, clausola compromissoria binaria e controversia con pluralità di parti; (x) notificazione a mezzo del servizio postale e omessa raccomandata di avviso.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

AZIONE Cassazione n. 7365/2022
Nel quadro di una controversia insorta a seguito della vendita di un macchinario, la decisione, cassando la pronuncia impugnata, ribadisce che l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cosiddetta "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 7543/2022
L'ordinanza dà continuità al principio secondo cui, in sede di liquidazione delle spese del giudizio di appello, ai fini della determinazione del valore della controversia, quando la sentenza di primo grado sia impugnata solo in ordine ad una questione processuale, il cui ipotetico accoglimento comporterebbe la necessità da parte del giudice del gravame di rimettere la causa al giudice di primo grado, il valore della causa deve considerarsi indeterminabile, poiché l'esame di tale unica questione non comporta la necessità di esaminare il merito della causa.

PROCEDIMENTO MONITORIOCassazione n. 7560/2022
La pronuncia riafferma che, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo prevista dall'articolo 650 c.p.c., non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità o della nullità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull'opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 7610/2022
Cassando con rinvio la decisione impugnata, l'ordinanza riafferma che, ai fini del rispetto del cosiddetto termine lungo per l'impugnazione della sentenza che l'articolo 327 c.p.c. fa decorrere dalla data di pubblicazione della pronuncia, non assumono alcuna rilevanza la data di deposito della sola minuta quale mero atto interno all'ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione nonché quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l'attribuzione del relativo numero identificativo.

ESECUZIONE FORZATACassazione n. 7616/2022
Affermando il principio di diritto, la pronuncia rimarca che il principio della solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore ed agente della riscossione non trova applicazione ove l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione avverso la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia – dopo la notifica della cartella stessa – all'agente della riscossione: in tali casi, infatti, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile a quest'ultimo, per il principio di causalità, non ricorrono le condizioni che impongono la condanna in solido alle spese di lite, rientrando nella facoltà del giudice compensare le spese nei confronti dell'ente impositore.

SOSPENSIONE DEL PROCESSO Cassazione n. 7789/2022
Prestando adesione al principio di recente enunciato dalle Sezioni Unite, l'ordinanza riafferma salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'articolo 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'articolo 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'articolo 337, comma 2, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'articolo 336, comma 2, c.p.c.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 7871/2022
La decisione, soffermandosi sul disposto di cui all'articolo 345, comma 3, cod. proc. civ., nella disciplina, "ratione temporis" applicabile, anteriore alla novella di cui al decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012, ribadisce che è irrilevante, ai fini della valutazione di indispensabilità della produzione dei documenti in appello, l'eventuale omessa produzione in primo grado o l'eventuale decadenza processuale in cui la parte sia incorsa, interessando solo che la produzione avvenga per la prima volta in appello e non sia stata già valutata dal giudice di primo grado.

MEZZI DI PROVACassazione n. 7973/2022
Cassando con rinvio la decisione impugnata, l'ordinanza ribadisce che, in materia di prova testimoniale, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'articolo 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, non sussiste nell'ordinamento alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone avente vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità.

ARBITRATO Cassazione n. 7990/2022
La pronuncia riafferma che la clausola compromissoria binaria, che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi "a posteriori" – in relazione al "petitum" ed alla "causa petendi" – risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere.

NOTIFICAZIONICassazione n. 7998/2022
L'ordinanza, dando continuità al principio di diritto, riafferma che, in tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge n. 890 del 1982, la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Azione – Principio del contraddittorio – Sentenza fondata su questioni rilevate d'ufficio – Omessa sottoposizione delle stesse al contraddittorio delle parti – Nullità della sentenza – Sussistenza – Presupposti – Fattispecie in tema di compravendita di bene mobile. (Dlgs n. 626/1994, articolo 6; Cc, articoli 1470 e 1418; Cpc, articolo 101 e 183)
L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cosiddetta "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in conseguenza della vendita di un macchinario usato, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dalla società venditrice, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, avendo la corte territoriale, nel riformare la decisione di prime cure, dichiarato d'ufficio la nullità del contratto per violazione di norme imperative prescritte dalla disciplina antinfortunistica senza aver prima il sollecitato contraddittorio tra le parti violando in tal modo il disposto di cui all'articolo 101, comma 2, cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 30 aprile 2021, n. 11440; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 giugno 2020, n. 11308).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 7 marzo 2022, n. 7365 – Presidente Di Virgilio – Relatore Varrone

Procedimento civile – Spese processuali – Giudizio di appello – Determinazione del valore della controversia – Impugnazione relativa solo ad una questione processuale – Valore indeterminabile – Fondamento. (Dm, n. 55/2014, articolo 5; Cpc, articoli 10, 91 e 92)
In tema di liquidazione delle spese del giudizio di appello, ai fini della determinazione del valore della controversia, quando la sentenza di primo grado sia impugnata solo in ordine ad una questione processuale, il cui ipotetico accoglimento comporterebbe la necessità da parte del giudice del gravame di rimettere la causa al giudice di primo grado, il valore della causa deve considerarsi indeterminabile, poiché l'esame di tale unica questione non comporta la necessità di esaminare il merito della causa (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di divisione, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata di rigetto del gravame proposto dal ricorrente, in quanto la liquidazione delle spese di lite operata dal primo giudice, oggetto del secondo motivo d'appello, era ampiamente ricompresa nello scaglione di valore indeterminabile, la cui applicabilità discendeva dalla natura processuale della questione posta con il primo motivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 4 settembre 2018, n. 21613).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 8 marzo 2022, n. 7543 – Presidente Lombardo – Relatore Tedesco

Procedimento civile – Procedimento di ingiunzione – Opposizione tardiva – Legittimità – Condizioni – Irregolarità della notificazione determinante la non tempestiva conoscenza del decreto monitorio – Necessità – Prova relativa – Onere dell'opponente – Sussistenza – Contestazione dell'opposto relativa all'eventuale conoscenza anteriore del provvedimento da parte dell'opponente – Relativo onere probatorio gravante sull'opposto – Necessità. (Cc, articolo 2697; Cpc, articolo 650)
Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'articolo 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull'opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'articolo 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la decisione gravata avendo la corte del merito nella circostanza accertato che fin dalla notifica del precetto, avvenuto a mani proprie della ricorrente, quest'ultima aveva avuto conoscenza del decreto ingiuntivo e avrebbe potuto pertanto spiegare opposizione, fruendo legittimamente dei quaranta giorni previsti per l'opposizione, ma non vi aveva provveduto, lasciandoli inutilmente decorrere, circostanza sul punto non risultata contestata dalla ricorrente medesima). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 27 settembre 2021, n. 26155; Cassazione, sezione civile II, sentenza 23 settembre 2020, n. 19938; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2608; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 22 giugno 2007, n. 14572).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 8 marzo 2022, n. 7560 – Presidente Di Marzio – Relatore Tricomi

Procedimento civile – Impugnazioni – Termine lungo per l'impugnazione ex articolo 327 c.p.c. – Decorrenza – Momento rilevante – Data di pubblicazione della pronuncia – Sussistenza – Data di deposito della sola minuta – Idoneità – Esclusione – Fondamento. (Disp, att. c.p.c., articolo 119; Cpc, articoli 133 e 327)
Il cosiddetto termine lungo per l'impugnazione della sentenza previsto dall'articolo 327 cod. proc. civ. decorre dalla data di pubblicazione, cui la norma espressamente si riferisce, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all'ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, e quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l'attribuzione del relativo numero identificativo (Nel caso di specie, relativo all'impugnazione di un'ordinanza ingiunzione prefettizia emessa a carico del ricorrente per violazione delle norme del Codice della Strada, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel dichiarare inammissibile l'appello in quanto tardivo, aveva assunto, come rilevante ai fini della verifica del rispetto della tempestività del gravame, la data nella quale era avvenuta non già la pubblicazione della sentenza appellata, bensì solo il deposito della minuta, che ne aveva comportato l'inserimento nel registro cronologico, con assegnazione del relativo numero identificativo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 luglio 2018, n. 18586).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 9 marzo 2022, n. 7610 – Presidente Bertuzzi – Relatore Cavallari

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Cartelle di pagamento e ruoli esattoriali – Giudizio di opposizione all'esecuzione – Sentenza di accoglimento – Regolamento delle spese di lite – Criterio – Addebito imputabile all'ente impositore o all'agente della riscossione – Conseguenze rispettive. (Cpc, articoli 91, 92 e 615)
Nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione che all'ente impositore che ebbe ad emettere gli atti presupposti alla cartella, va distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto – nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione – dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità. Di conseguenza, è corretta la decisione del giudice di merito, di compensare le spese nei confronti dell'ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza del tribunale che, nel rigettare il gravame interposto dal ricorrente avverso la decisione di prima istanza con sua condanna alle spese del grado nei confronti della sola resistente Roma Capitale, aveva attribuito alla condotta dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione la responsabilità della prescrizione della pretesa erariale e, di conseguenza, condannato quest'ultima in via esclusiva al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, compensando invece le spese nei confronti delle altre parti, ritenute incolpevoli, ovvero, Prefettura di Roma e la predetta Roma Capitale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 dicembre 2021, n. 39757; Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 giugno 2018, n. 15390; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 22 marzo 2017, n. 7371; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 febbraio 2017, n. 3154; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 6 febbraio 2017, n. 3105; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 gennaio 2017, n. 1070; Cassazione, sezione civile II, sentenza 11 luglio 2016, n. 14125; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 10 novembre 2011, n. 23459).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 marzo 2022, n. 7616 – Presidente Lombardo – Relatore Oliva

Procedimento civile – Sospensione del processo – Esistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica tra due giudizi – Giudizio pregiudicante definito con sentenza non passata in giudicato – Sospensione del giudizio pregiudicato – Obbligatorietà – Esclusione – Adozione in via facoltativa – Configurabilità. (Cost, articolo 111; Cpc, articoli 34, 42, 282, 295, 297, 336 e 337)
Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'articolo 297 cod. proc. civ., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'articolo 337, comma 2, cod. proc. civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'articolo 336, comma 2, cod. proc. civ.) (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata avendo il giudice del merito disposto la sospensione del giudizio sul mero presupposto dell'esistenza di altra pronuncia, applicando l'ipotesi della sospensione necessaria ex articolo 295, cod. proc. civ., in luogo di quella facoltativa di cui all'articolo 337, cod. proc. civ., motivandone poi i relativi presupposti applicativi). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 27 luglio 2021, n. 2007, n. 21763).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 marzo 2022, n. 7789 – Presidente Lombardo – Relatore Oliva

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Produzione nuovi documenti – Condizioni – Articolo 345, comma 3, c.p.c. nel testo antecedente all'entrata in vigore della novella "ex lege" n. 134/2012 – Valutazione di indispensabilità dell'acquisizione – Omessa produzione in primo grado – Rilevanza – Esclusione – Fattispecie in tema di controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articolo 345)
In tema di produzione di nuovi documenti in appello, ai sensi dell'articolo 345, comma 3, cod. proc. civ., nella disciplina, "ratione temporis" applicabile, anteriore alla novella di cui al decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012, è irrilevante, ai fini della valutazione di indispensabilità della produzione dei documenti in appello, l'eventuale omessa produzione in primo grado o l'eventuale decadenza processuale in cui la parte sia incorsa, interessando solo che la produzione avvenga per la prima volta in appello e non sia stata già valutata dal giudice di primo grado (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale aveva confermato anche in sede di gravame il rigetto della domanda proposta dalla società ricorrente ed avente ad oggetto la ripetizione dell'indebito derivante dai corretti saldi dei contratti di conto corrente bancario intrattenuti con la banca controricorrente, in relazione all'erronea ed illegittima capitalizzazione degli interessi sulle somme addebitate alla correntista: in particolare, i giudici d'appello avevano rilevato l'inammissibilità, ai sensi dell'articolo 345 cod. proc. civ., della produzione in grado di appello da parte della correntista degli estratti conto relativi ai contratti di conto corrente oggetto di causa ritenendo che la stessa potesse essere eseguita anche in primo grado). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24164; Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 aprile 2016, n. 7410).
Cassazione, sezione I civile, sentenza 10 marzo 2022, n. 7871 – Presidente De Chiara – Relatore Fraulini

Procedimento civile – Mezzi di prova – Prova testimoniale – Capacità a testimoniare – Soggetti legati alle parti processuali dai vincoli di parentela o coniugale – Necessaria inattendibilità – Configurabilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie in tema di contratto di appalto. (Cc, articoli 1667, 1669 e 1671; Cpc, articoli 116, 246 e 247)
In materia di prova testimoniale, non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'articolo 247 cod. proc. civ. per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato dai uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli con le parti (Nel caso di specie, relativa ad una controversia insorta in sede di esecuzione di un contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un'abitazione, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dall'appaltatore, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel respingere la domanda del ricorrente con condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni da inadempimento negoziale, in accoglimento dell'autonoma domanda riconvenzionale proposta dai committenti per il risarcimento dei danni per un importo maggiore rispetto al residuo del corrispettivo ancora dovuto, aveva ritenuto l'oggettiva inutilizzabilità della testimonianza resa da un teste sulla base del mero rapporto di parentela che legava quest'ultimo al ricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 17 dicembre 2015, n. 25358; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 gennaio 2006, n. 1109; Corte cost. sentenza 23 luglio 1974, n. 248).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 11 marzo 2022, n. 7973 – Presidente Manna – Relatore Varrone

Procedimento civile – Arbitrato – Clausola compromissoria "binaria" – Ammissibilità in presenza di una pluralità di parti – Condizioni – Raggruppamento delle parti in due soli gruppi omogenei e contrapposti – Necessità – Fattispecie in tema di contratto di appalto. (Cc, articolo 1655; Cpc, articoli 808 e 819-ter)
La clausola compromissoria binaria, che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi "a posteriori" – in relazione al "petitum" ed alla "causa petendi" – risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere (Nel caso di specie, in cui i ricorrenti avevano agito in giudizio per ottenere la condanna della società appaltatrice e del direttore dei lavori a risarcire i danni subiti a causa di vizi e difetti di un'opera edile, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso per regolamento di competenza, ha cassato la sentenza impugnata dichiarando la competenza del tribunale adito che, esaminata l'eccezione di difetto di competenza, per devoluzione arbitrale, avanzata dai convenuti, aveva dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell'articolo 819-ter cod. proc. civ.; nella fattispecie, infatti, osserva la decisione in epigrafe, è da escludere, sulla base degli atti, che la lite, traducentesi in una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, riguardi solo due gruppi omogenei e contrapposti, in quanto la posizione del direttore dei lavori giammai potrebbe assimilarsi a quella dell'impresa appaltatrice, la quale si discolpa affermando di essersi limitata ad eseguire quanto prescritto dal direttore dei lavori medesimo e, per contro, quest'ultimo nega la propria responsabilità, ponendo l'accento sulla propria obbligazione di mezzi e non di risultato; a ciò aggiungasi, conclude il giudice di legittimità, la posizione, ancora diversa, dell'assicuratore chiamato in causa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 8 aprile 2016, n. 6924; Cassazione, sezione civile I, sentenza 20 gennaio 2014, n. 1090).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 11 marzo 2022, n. 7990 – Presidente Orilia – Relatore Grasso

Procedimento civile – Notificazioni – A mezzo del servizio postale – Consegna del piego al portiere dello stabile in assenza del destinatario – Omissione della raccomandata di avviso – Conseguenze – Nullità della notifica. (Legge, n. n. 890/1982, articolo 7; Cpc, articoli 149 e 160)
In tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi del sesto comma dell'articolo 7 della legge n. 890 del 1982, introdotto dall'articolo 36, comma 2 quater, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008, la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a cartella esattoriale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la decisione gravata in quanto la cartolina, recando l'attestazione della consegna al portiere, necessitava, ai fini del perfezionamento della notifica, dell'invio della raccomandata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 3 ottobre 2016, n. 19730; Cassazione, sezione civile III, sentenza 4 dicembre 2012, n. 21725).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 11 marzo 2022, n. 7998 – Presidente Lombardo – Relatore Varrone

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