Penale

Ergastolo ostativo, la riforma esclude il 41 bis

Il testo approvato dall'aula della Camera ora passa all'esame del Senato

di Giovanni Negri

Per i detenuti al 41 bis nessun accesso a benefici penitenziari.

Questo il contenuto dell’emendamento approvato ieri in Aula alla Camera nel disegno di legge sulla nuova disciplina dell’ergastolo ostativo. Il provvedimento, che ora passa all’esame del Senato, è stato poi approvato a larghissima maggioranza, 285 i voti favorevoli, 47 gli astenuti e un solo voto contrario. Largo consenso che ora suona come buon viatico per un’approvazione definitiva entro il 10 maggio quando scadrà il periodo di tempo lasciato dalla Corte costituzionale al Parlamento per intervenire sulla materia.

Sarebbe la prima volta per le Camere che, in precedenza, nei due casi analoghi (fine vita e diffamazione), nei quali la Corte sperimentò questa forma di monito “rafforzato”, non riuscirono a individuare una soluzione normativa condivisa.

L’emendamento approvato prevede che i benefici penitenziari possono essere concessi dal Tribunale di sorveglianza «al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall’articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo dello speciale regime sia stato revocato o non prorogato dal ministero della Giustizia». Respinta, invece, la proposta di rivedere quanto previsto dalla legge «Spazzacorrotti» che ai reati di mafia e di criminalità organizzata ha equiparato quelli di corruzione.

Il provvedimento affronta il tema dell’accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte dei detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e sinora ritenuti tali da impedire l’accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (si tratta dei cosiddetti reati ostativi, inseriti nell’articolo 4 bis della legge 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario).

La Corte costituzionale si è occupata due volte della questione nel recente passato, stabilendo prima, quanto ai permessi premio, che devono essere concessi anche ai condannati per reati ostativi non collaboranti e poi, ma per quanto riguarda la più delicata concessione della libertà condizionale ha appunto, per ora, sospeso il giudizio.

La Consulta ha, in ogni caso, incrinato quella presunzione assoluta per cui, per i condannati per alcuni gravi reati l’assenza di un’utile collaborazione faceva ritenere provata di per sè l’attualità dei collegamenti e, di conseguenza, anche la pericolosità sociale, senza che la magistratura di sorveglianza potesse valutare il percorso rieducativo intrapreso dal condannato durante l’esecuzione della pena.

Il provvedimento, allora, individua innanzitutto le condizioni per potere ottenere i benefici, delineando un regime probatorio, fondato sull’allegazione da parte dei richiedenti di elementi specifici che consentono di escludere per il condannato sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ripristino di questi collegamenti, anche indiretti o tramite terzi.

Il testo introduce poi una nuova procedura per la concessione dei benefici che prevede, tra l’altro, l’acquisizione del parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e, quando si tratta di specifici gravi reati, anche del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

La competenza è spostata alla forma collegiale, quindi dal magistrato al tribunale di sorveglianza, in caso di autorizzazione al lavoro all’esterno e ai permessi premio, quando si tratta di detenuti condannati per specifici gravi reati (terrorismo, eversione dell’ordine democratico, associazione mafiosa).

Diverse modifiche sono poi state approvate per quanto riguarda la disciplina della libertà condizionale: in particolare si prevede che questi condannati possano accedere all’istituto solo dopo aver scontato 30 anni di pena e nel rispetto dei requisiti e del procedimento delineato per l’accesso ai benefici penitenziari. Occorreranno 10 anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale per estinguere la pena dell’ergastolo e revocare le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice (per i condannati all’ergastolo per un reato non ostativo, e per i collaboranti, occorrono cinque anni).

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