Giustizia

Riforma della magistratura onoraria: doppio regime per i nuovi ingressi e chi è già in servizio

Pubblicata la Relazione della Commissione Castelli. La Ministra della Giustizia Cartabia effettuerà luna sintesi

di Francesco Machina Grifeo

Pronta la Relazione finale sulla magistratura onoraria. Presieduta da Claudio Castelli, Presidente della Corte d'Appello di Brescia, la Commissione è stata costituita presso il Ministero della Giustizia con Dm del 23 aprile 2021, mentre i lavori sono iniziati il 7 maggio e si sono conclusi dopo 40 riunioni. Le conclusioni sono ora al vaglio della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, che effettuerà "le sue valutazioni e una sua sintesi".

La scelta di prendere come base il Dlgs n.116/2017, spiega la Relazione, deriva dal fatto che tale normativa "è stato il primo tentativo organico di dare una disciplina alla magistratura onoraria". Mentre è addirittura "superfluo" rappresentare "l'estrema difficoltà di intervenire" in una materia su cui oltre alle "oscillazioni normative" (dal giudice della terza età al magistrato semiprofessionale), si è creato un "forte contenzioso sia sindacale che giudiziario", fino alla recentissima messa in mora dell'Italia nella procedura di infrazione Europea del 15 luglio scorso che ha "inevitabilmente costretto la Commissione ad una rivisitazione del contenuto degli elaborati".

La scelta è quella di abbandonare il cottimo che "se può avere avuto elementi positivi sotto il profilo della produttività, ha anche facilitato distorsioni". Nel futuro, poi, la magistratura onoraria deve restare a termine e investire soltanto una parte del tempo di lavoro del professionista (9 gg al mese). Ma l'elemento "più complesso da affrontare", secondo la Relazione, è la "distinzione di status" tra magistrati di nuovo reclutamento e magistrati già in servizio, una distinzione che è stata "ulteriormente accentuata".

È infatti emerso che l'età media di un magistrato onorario è di 55 anni (59 per i giudici di pace, 55 per i g.o.t., 53 per i v.p.o., 58 per i giudici ausiliari in Appello). Non solo, ancor più rilevante è il dato della durata delle funzioni onorarie: poco più di 15 anni in media (19 anni per i giudici di pace, 15 per i v.p.o. e 12 per i g.o.t.). La riforma dovrà dunque muoversi in due diverse direzioni: tener conto di chi è già in servizio; e regolare l'assetto della magistratura onoraria del futuro favorendo l'accesso delle professionalità più giovani ma vietando la reiterazione dei contratti. La funzione di giudice onorario dovrà essere sempre di più un passaggio nella carriera del professionista legale.

Magistrati in servizio - La Relazione delinea un nuovo trattamento deimagistrati in servizio da più quadrienni per assicurare loro la conservazione dell'incarico in corso sino al conseguimento dell'età pensionabile (sino al limite massimo anagrafico incrementato da sessantotto a settanta anni, uniformandolo a quello dei magistrati professionali). E nell'intento di giungere a un regime di compenso "unitario e adeguato", la Commissione ha ritenuto "appropriato" un importo dell'indennità "non inferiore a 2.200 euro mensili netti (per 12 mensilità) per i magistrati onorari in servizio che abbiano scelto la fascia di maggiore impegno".

"Tale valore – spiega la Relazione - è stato ricavato facendo una comparazione con gli stipendi netti e lordi di alcune figure di responsabilità e prestigio dell'Amministrazione giudiziaria e con quello del magistrato di prima nomina". "È sicuramente vero – prosegue - che tutte le professioni comparate (funzionario, direttore, magistrato in tirocinio) riguardano attività esclusive ed a tempo pieno, ma oltre ad avere le maggiori garanzie del rapporto di lavoro pubblico e concernente l'attività dei magistrati onorari attività giurisdizionale e non amministrativa, va chiaramente detto che l'attuale trattamento che si propone tiene conto del lavoro pregresso prestato e che tale regime favorevole vuole essere anche a compensazione di esso".

Previdenza - Molto delicata poi la questione della tutela previdenziale. Data per pacifica, salvo che per i lavoratori dipendenti e per gli avvocati, l'iscrizione alla Gestione Separata INPS, per la Commissione, occorrerà verificare se tale iscrizione deve avvenire con le modalità di versamento della contribuzione previste per i lavoratori autonomi, e quindi con una contribuzione (allo stato del 25,98%) interamente a carico dell'iscritto o con le modalità previste a carico dei collaboratori che prevedono una contribuzione del 34,23 % di cui 2/3 vengono pagati dal committente e 1/3 dal collaboratore. Ciò non vale, peraltro, per i giudici onorari iscritti all'albo degli avvocati, che restano iscritti alla Cassa forense, e per i quali, quindi, i compensi percepiti come giudici onorari vanno a confluire nel coacervo dei compensi professionali, sui quali è commisurato il 15% di contributo soggettivo che gli avvocati sono tenuti a versare, in aggiunta al contributo integrativo del 4% riversato sui committenti.

Reclutamento - Una prima scelta, prosegue la Relazione, è già effettuata dal legislatore con l'art.11 Dl 9 giugno 2021 n. 80: privilegiare per la magistratura onoraria i giovani che avranno compiuto l'esperienza del funzionariato come addetti all'ufficio per il processo. A questa categoria in via gradata seguono quelle già delineate dal Dlgs n.116/2017, ovvero avvocati o notai con almeno due anni di professione o coloro che hanno concluso i tirocini formativi. Altro titolo di preferenza che viene aggiunto, peraltro in fondo, è l'aver riportato il Diploma delle scuole di specializzazione per le professioni legali che valorizza sempre i giovani che abbiano riportato una preparazione particolarmente qualificata. L'unico titolo di preferenza che è stato eliminato è l'esercizio pregresso di funzioni giudiziarie onorarie. Tale esclusione si fonda sulla necessità di evitare che si ricreino forme di precariato

Bandi - L'articolo 6 già prevede che il CSM debba provvedere ad individuare e pubblicare i posti ad anni alterni anche sulla base delle vacanze previste nei 12 mesi successivi. Il bando verrebbe emanato direttamente dal CSM e gestito dallo stesso fino alla redazione della graduatoria e all'ammissione al tirocinio.

L'indennità - La proposta di un'indennità fissa onnicomprensiva poi "pare quella che può dare migliori risultati, sempre se accompagnata da adeguate verifiche continuative". La somma indicata nel Dlgs n. 116/2017, € 16.140,00, tuttavia, "anche qualora venisse aumentata della parte variabile originariamente prevista ovvero del 15 o del 30%, arriverebbe a somme comunque molto limitate (€ 18.561,00 o € 20.982) e scarsamente appetibili per giovani laureati qualificati o per giovani avvocati che vogliono intraprendere questa esperienza professionale". Si tratterebbe di fatto di una indennità netta di € 1.100,00 al mese (per dodici mensilità). L'opinione della Commissione è che se si vogliono coinvolgere persone di qualità sia necessario riqualificare tale somma.

Assegnazione dei procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace nei tribunali - La Commissione ha affrontato poi il tema dell'utilizzo dei g.o.p. nei Tribunali. Il fil rouge lungo il quale si sono svolti i lavori è stato quello di garantire l'efficientamento degli uffici giudiziari che, così come per i magistrati onorari già in servizio, richiede la presenza anche della componente onoraria di nuova nomina nel settore penale. Le persistenti criticità evidenziate dai Presidenti di Tribunale e legate alle periodiche vacanze di organico ed ai carichi giudiziari, hanno consigliato di eliminare le preclusioni rigide di cui all'art. 11, autentica "norma capestro" che rende sostanzialmente quasi impossibile il ricorso al g.o.p., anche perché ancorate a valori statistici medi di difficile acquisizione.

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