Penale

Esecuzione di ordine di demolizione della casa abusiva solo dopo giudizio di merito sulla proporzionalità

La cattiva salute del responsabile del reato è circostanza che va valutata a sé nella composizione dei diversi interessi in gioco

di Paola Rossi

L'ordine di demolizione di manufatto "abitativo" è sicuramente eseguibile, ma solo dopo un adeguato giudizio di proporzionalità, che tenga conto - tra le altre - dello stato di salute di chi vi risieda abitualmente. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 34607/2021,ha dato perciò rilievo alla giurisprudenza Cedu che annovera tra i diritti umani quello al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza. Ma, fa rilevare la Cassazione, non si può asserire un diritto tout court alla casa, privando di fatto l'ordinamento dei mezzi per far rispettare le regole che governano il territorio e la sua tutela in termini paesaggistici. Si aprirebbe la strada a qualsiasi reato contro l'ambiente solo vantando la propria necessità abitativa.

Nel caso concreto la Cassazione boccia il ragionamento dei giudici che - dopo aver esaminato un'istanza dell'interessato sul mantenimento dell'opera (o di parte di essa) in quanto abitazione eretta in zona fortemente urbanizzata - rigettavano la seconda istanza, che era mirata a far rilevare le preponderanti esigenze abitative rispetto all'ordine di demolizione anche in base al sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute di uno dei due coniugi. La seconda domanda era stata, infatti, giudicata inammissibile in quanto reiterazione della precedente. Al contrario, emerge che la prima domanda mirava a far giudicare sanabile l'abuso sia per il generale diritto abitativo dei due coniugi sia per la concreta realtà urbanistica in cui il manufatto insisteva. La seconda, invece, faceva rilevare il decadimento delle condizioni di salute di uno degli occupanti. E, la Cassazione afferma che si tratta di un motivo specifico che merita trattazione a sé rispetto a quanto già deciso sulla precedente istanza.

Lo stato di salute incide ovviamente sulla capacità del responsabile dell'abuso edilizio di procurarsi una diversa soluzione abitativa. Per cui se viene sollevato davanti al giudice come motivo contro l'ordine di demolizione merita specifica trattazione nel giudizio di proporzionalità, al pari della possibilità che il manufatto contestato possa avere prospettive concrete di essere sanato.

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