Civile

Il domicilio presso un difensore non vieta la notifica all'altro

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 27995 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

Ove la parte sia rappresentata da due difensori, l'elezione di domicilio presso uno di loro non priva l'altra parte della possibilità di notificare all'altro difensore, anche via Pec. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 27995 depositata oggi, che ha giudicato inammissibile il ricorso di un consumatore, accogliendo l'eccezione di inammissibilità (proposta da una casa automobilistica) per decadenza dal termine di 60 giorni per l'impugnazione.

Per la Seconda sezione civile infatti: «Al di fuori dei casi eccezionali in cui, nell'interesse del destinatario, la legge dispone che la notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c.) sia esclusiva, quest'ultima ha carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione; ne segue che, ove la parte sia rappresentata da due difensori, l'elezione di domicilio presso uno di costoro non priva la controparte della facoltà di effettuare notificazioni all'altro difensore, stante la disposizione generale dell'art. 170, co. 1 c.p.c., secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè all'uno o all'altro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità».

La notificazione nel domicilio eletto, spiega la Suprema corte, ha di regola carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione previsti dagli articoli 138 e seguenti c.p.c., "nel senso che l'elezione di domicilio serve solo a designare uno dei luoghi in cui può essere eseguita facoltativamente la consegna dell'atto, mentre sono eccezionali i casi in cui, nell'interesse del destinatario, la legge dispone che la notificazione presso il domicilio eletto sia esclusiva". Ad esempio, prosegue la decisione, questo accade nel caso in cui la parte è costituita personalmente (articolo 170, comma 3 c.p.c.), o nel caso in cui, nell'atto di notificazione della sentenza, la parte abbia dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha emanata (articolo 330, comma 1 c.p.c.).

Al di fuori di tali casi, ove la parte - come nel caso di specie - sia rappresentata e difesa da due difensori, l'elezione di domicilio presso uno di costoro non può privare la controparte della facoltà di effettuare notificazioni all'altro difensore. Infatti, la validità di queste ultime continua ad essere sorretta dalla disposizione generale dell'articolo 170, co. 1 c.p.c., secondo la quale, "dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè logicamente all'uno o all'altro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità".

Del resto, muove in questa direzione la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale, quando la parte sia rappresentata in giudizio da due procuratori, ove la notifica della sentenza sia fatta ad entrambi, il termine per l'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione) decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario, atteso che i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario.

"È evidente che questo principio - aggiunge la Corte - ben si armonizza con le modificazioni legislative indotte dai progressi delle comunicazioni elettroniche".

A nulla vale poi che il ricorrente, al fine di negare validità alla notificazione, affermi che gli è stata notificata "una semplice copia informatica della sentenza in forma di semplice file .pdf, priva di attestazione di conformità all'originale". La nullità, continua la Corte, "non può essere pronunciata, poiché l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato (art. 156, co. 3 c.p.c.), che è quello di far pervenire l'atto da notificare nella sfera di conoscibilità del destinatario, come è anche confermato dalla circostanza che il destinatario ha allegato il difetto dell'attestazione di conformità, ma non ha contestato la conformità della copia notificata all'originale".

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