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Nessun risarcimento è dovuto dall'amministratore se il condominio non prova il danno

Lo ha statuito il Tribunale di Benevento con sentenza n. 2031 pubblicata il 15 settembre 2022.

di Fulvio Pironti

La responsabilità dell'amministratore per le negligenze e inadempienze non fa scattare la condanna al risarcimento del danno qualora la condotta non procuri concreti pregiudizi patrimoniali al condominio. Lo ha statuito il Tribunale di Benevento con sentenza n. 2031 pubblicata il 15 settembre 2022.

Il caso
Un condominio conveniva dinnanzi al tribunale sannita la pregressa amministratrice contestando una sequela di condotte neglette e omissive: a) non aveva adunato l'assemblea per tre anni violando il limite temporale previsto per l'approvazione del rendiconto, b) non aveva istituito il registro di nomina dell'amministratore, c) non aveva consegnato la documentazione gestoria all'amministratore subentrante, d) non aveva agito in monitorio contro i morosi facendo lievitare in misura esponenziale il debito del condominio verso i fornitori, e) in forza di sentenza del Tribunale di Benevento era stato condannato a rifondere le spese di lite un condomino a causa della negletta condotta. Chiedeva l'accertamento delle inadempienze e negligenze con condanna della convenuta al risarcimento del danno quantificato in euro 65.000,00.

La decisione
La decidente ha rigettato integralmente la domanda ritenendola destituita di fondamento. Premesso che la convenuta aveva respinto con fermezza ogni addebito (gran parte dei quali rivelatisi infondati), in questa sede si intende fermare l'attenzione sulla correlazione inadempienza-danno.
Ebbene, il condominio, avendo agito in via risarcitoria contro l'amministratore, non aveva provato il danno concretamente subìto. Va rammentato che in caso di violazione degli obblighi gravanti sull'amministratore di condominio, ai fini risarcitori è necessario che l'inadempimento si traduca in un pregiudizio concreto per il condominio. Nocumento derivante dalla condotta illecita che deve essere rigorosamente dimostrato. Invero, sull'amministratore grava la responsabilità nei riguardi degli amministrati per i danni derivanti da negligenze, errato impiego dei poteri e inesecuzioni relative ad obblighi normativi e regolamentari. Può essere rivendicata la restituzione del compenso professionale introitato solo in presenza di inadempienze che comportino tangibili danni economici al condominio. Nel caso di specie, non era emersa alcuna responsabilità in capo alla pregressa amministratrice riconducibile alla conduzione negligente del mandato gestorio, tant'è che le presunte, denunciate inadempienze non avevano determinato alcun danno al condominio.
Anche in presenza di un illecito è inammissibile la tutela giudiziaria qualora non sussista un concreto e attuale pregiudizio economico. Tale principio si estende pacificamente al condominio il quale agisce contro l'amministratore per responsabilità professionale e violazione dei doveri. Il risarcimento, dunque, non è scontato e non scaturisce a mo' di automatismo in séguito alla mera violazione di un precetto. E' sempre necessario che l'inadempimento si tramuti in un concreto pregiudizio a carico del condominio.
Il condominio non aveva offerto prove in relazione alle dedotte irregolarità gestionali e ai danni causati. E per intentare una azione risarcitoria, aveva l'onere di dimostrare l'effettivo danno conseguente alla condotta illecita dell'amministratore. Su quest'ultimo grava una responsabilità civile ogniqualvolta disattende i doveri impostigli dalla legislazione. Riguardano l'espletamento del mandato gestorio - tenuta contabile, rapporti con i fornitori, tenuta dei bilanci, scritture e adempimenti tributari, contributivi e previdenziali, esazione rate - e la violazione si traduce in risarcimento del danno. Tuttavia, come ricordato, l'effetto non è automatico.

Indimostrato danno emergente e lucro cessante
L'assenza del cosiddetto danno emergente (danno immediato derivante dell'inadempimento) ovvero del lucro cessante (mancato guadagno causato dall'inadempimento) fa sì che, seppure si configuri in astratto una responsabilità, non possa addivenirsi a una sentenza di condanna. Tant'è che gli Ermellini hanno chiarito che «ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve essere altresì provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera economica del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità» (per tutte, si veda Cass. n. 24632/2015). Ad esempio, se l'amministratore indugia nel rendere il conto della gestione, dal ritardo non scaturisce alcun pregiudizio immediato (danno emergente) né un mancato guadagno (lucro cessante) per cui alla affermazione di responsabilità non potrà seguire alcuna condanna risarcitoria.
Il condominio che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento ha l'onere di affermare l'inadempimento e soprattutto - requisito imprescindibile per conseguire la condanna - dimostrare il danno economico concretamente e ingiustamente subìto. Il pregresso amministratore evocato in giudizio, invece, ha l'onere di provare che a) l'eccepito inadempimento non è tale, ossia di aver adempiuto alle proprie obbligazioni, b) l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile e c) il danno, laddove prospettato e quantificato, sia eccessivo o - come è risultato nel caso vagliato dalla curia beneventana - addirittura inesistente.
Nessuna prova aveva fornito il condominio a riscontro di quanto dedotto e, in particolare, con riguardo agli asseriti danni patrimoniali subiti. Al contrario, l'amministratrice aveva contrastato tutte le lagnanze rassegnando adeguate motivazioni giuridiche e offrendo numerosissime prove precostituite a sostegno dell'operato.

Omessa prova degli aggravi economici subiti dal condominio
Recentemente (Trib. Palermo 23 maggio 2022) è stato precisato che «la violazione degli obblighi gravanti l'amministratore del condominio non giustifica di per sé l'accoglimento della pretesa risarcitoria azionata dal condominio, occorrendo, altresì, verificare se sia stato assolto l'onere probatorio in relazione alle singole poste di danno allegate». In ossequio agli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova - prosegue il giudicante palermitano - «incombe sul condominio l'allegazione e dimostrazione di aver subito pregiudizi economici causalmente ricollegabili alla condotta inadempiente tenuta dall'amministratore».
Nella fattispecie il Condominio non aveva provato la mala gestio dell'ex amministratrice. Né aveva provato che dalla sua condotta erano stati procurati aggravi economici a carico dei condòmini. Gli addebiti mossi non fanno sorgere, in modo automatico, obbligazioni risarcitorie di danni patrimoniali a favore del condominio. Quest'ultimo deve fornire la prova degli addebiti ascritti al precedente amministratore dimostrando - cosa che non era avvenuta - gli effettivi pregiudizi subiti.

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