Penale

In Gazzetta il Dlgs 184/2021: novità per 231, tra nuovi reati presupposto e inasprimento delle sanzioni

In vigore il Dlgs 8 novembre 2021 n. 184, che rappresenta l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, il provvedimento introduce novità importanti nel Codice Penale e amplia il catalogo dei reati presupposto 231

di Lucia Rapallo*

Nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, è stato pubblicato il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184 , che rappresenta l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti: tale previsione, che entrerà in vigore a partire dal 14 dicembre 2021, costituisce l'ultimo presidio in un campo sempre più di rilievo sia nella lotta alla criminalità organizzata, sia nella sicurezza dei mercati.

In primo luogo, si osserva che il D.lgs. n. 184/2021 introduce novità importanti nel Codice Penale, e in particolare:
•viene modificato l'art. 493 ter (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti), già contenente la disciplina in materia di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e pagamento, estendendone l'ambito di applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti;
•viene introdotto l'art. 493 quater (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti), contenente una nuova fattispecie di reato che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 1000 euro (salvo che il fatto costituisca più grave reato), chiunque produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, o sono specificamente adattati al medesimo scopo;
•viene modificato l'art. 640 ter (Frode informatica), per prevedere, tra l'altro, quale aggravante, il trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Il predetto intervento legislativo ha un importante riflesso anche sulla disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001, in quanto viene introdotto un nuovo articolo, l'art. 25-octies, rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Viene così ampliato il catalogo dei reati presupposto 231: ed infatti, costituiscono reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti anche i delitti previsti dal Codice Penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, quali l'art. 493-ter, con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, e l'art. 493-quater, con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Non solo: viene modificato il reato presupposto 231 di cui all'art. 24 bis D.lgs. n. 231/2001, prevedendo che, con riferimento all'art. 640-ter cod. pen., per l'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria arrivi sino a 500 quote.

Inoltre, viene previsto un generale inasprimento delle sanzioni qualora si verifichino trasferimenti illeciti di mezzi di pagamento diversi dal contante: ed infatti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice Penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Inoltre, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Ad oggi il catalogo dei reati presupposto ex D.lgs. n. 231/2001 è il seguente:
•Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.lgs. n. 231/2001);
•Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. n. 231/2001);
•Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. n. 231/2001);
•Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.lgs. n. 231/2001);
•Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 2 bis D.lgs. n. 231/2001);
•Delitti contro l'industria e il commercio (art. 2 bis.1 D.lgs. n. 231/2001);
•Reati societari (art. 25 ter D.lgs. n. 231/2001);
•Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater D.lgs. n. 231/2001);
•Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 D.lgs. n. 231/2001);
•Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.lgs. n. 231/2001);
•Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies D.lgs. n. 231/2001);
•Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.lgs. n. 231/2001);
•Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché
•autoriciclaggio (art. 25 octies D.lgs. n. 231/2001);
•Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 D.lgs. n. 231/2001);
•Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.lgs. n. 231/2001);
•Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.lgs. n. 231/2001);
•Reati ambientali (art. 25 undecies D.lgs. n. 231/2001);
•Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.lgs. n. 231/2001);
•Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.lgs. n. 231/2001);
•Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies D.lgs. n. 231/2001);
•Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies D.lgs. n. 231/2001);
•Contrabbando- Diritti di confine (art. 25 sexiesdecies D.lgs. n. 231/2001);
•Reati transnazionali (Legge n. 146/2006, modificata dalla Legge n. 236/2016).

Continua ad essere assolutamente necessario, per le imprese, provvedere all'aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 al fine di continuare a garantire la compliance aziendale e mantenere l'efficacia esimente dei Modelli stessi.

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*A cura dell'avv. Lucia Rapallo, studio legale e tributario GPD – Gemma, Provaggi, De André

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