Professione e Mercato

Giusta la sospensione per l'avvocato stalker

Grave illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che si macchi di condotte persecutorie nei confronti dell'ex coniuge – la sentenza del CNF

di Marina Crisafi

Scatta la sospensione per l'avvocato che commetta atti di stalking e minacce ai danni dell'ex partner. È quanto ha asserito il Consiglio Nazionale Forense (sentenza n. 80/2022) confermando in toto quanto deciso dal Consiglio distrettuale di disciplina che aveva irrogato nei confronti del professionista la sanzione della sospensione per sei mesi.

La vicenda
Nella vicenda, l'avvocato, dopo la condanna confermata in via definitiva dalla Cassazione alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione per il reato ex articolo 612-bis c.p., per avere molestato l'ex moglie con reiterate condotte persecutorie, peraltro aggravate dalla presenza della figlia minore, veniva sottoposto a procedimento disciplinare.
Il CDD riteneva provata la responsabilità dell'uomo per le gravi violazioni deontologiche in quanto lesive "dei principi generali di probità, dignità e decoro che devono ispirare il comportamento dell'avvocato anche al di fuori dell'attività professionale e tali da generare pesante discredito sull'intera categoria" e, tenuto conto del tempo decorso dalla commissione dei fatti e dell'assenza di precedenti, applicava la sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei.

Il ricorso
L'avvocato, a questo punto, si rivolgeva al Cnf chiedendo in via gradata: la dichiarazione di non luogo a procedere a sanzione disciplinare ovvero di dichiarare la prescrizione del procedimento, o, ancora l'applicazione di una sanzione minima o in estremo subordine la sanzione della sospensione nel minimo, denunciando l'eccessività della sanzione irrogata tenuto conto della sua condotta professionale irreprensibile.

La decisione
Il Consiglio Nazionale Forense però ritiene le motivazioni del legale prive di pregio e condivide e fa proprie le ragioni del CDD che ha ritenuto la condotta contestata violativa delle norme di correttezza deontologica.
Infatti, ribadisce in massima il Cnf, "costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che si macchi di condotte persecutorie nei confronti dell'ex coniuge, tanto da ingenerare nella vittima il fondato timore per l'incolumità propria e dei prossimi congiunti".
E ricorda come anche la sfera privata del professionista debba essere sempre improntata al rispetto dei principi di dignità probità e decoro di tal che "deve ritenersi disciplinarmente responsabile l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria".

Sanzione ridotta
Tuttavia, pur ritenendo congrua la sanzione disciplina della sospensione dall'esercizio della professione, il Consiglio ritiene che il comportamento illecito tenuto dall'avvocato, debba essere inquadrato e certamente temporalmente circoscritto al periodo di grave crisi, con ripercussioni sulla salute, dallo stesso attraversato e legato alla separazione coniugale e alla impossibilità di contatti e relazione con la figlia minorenne. Per cui - considerando che i gravi comportamenti del ricorrente nei confronti della moglie, risalenti nel tempo e per i quali lo stesso ha subito una lunga custodia cautelare con conseguente impossibilità di svolgere la professione, non si ripeteranno – ritiene equo rideterminare e ridurre la sospensione in 4 mesi in luogo di 6.
Ciò, altresì, "giusto il consolidato principio che la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, avuto riguardo non solo alla gravità dei comportamenti contestati ma tenuto conto anche del comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto e alle circostanze - soggettive e oggettive - nel cui contesto è avvenuta la violazione".

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