Rassegne di Giurisprudenza

L'indennità di mancato preavviso non rientra nella base di computo del Tfr

a cura della Redazione Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Licenziamento individuale - Indennità sostitutiva di mancato preavviso - Computo di tale indennità nella base del trattamento di fine rapporto - Esclusione.
Il periodo di mancato preavviso deve essere escluso dal computo delle mensilità aggiuntive, delle ferie e del TFR in quanto essendo mancato l'effettivo servizio, il lavoratore ha diritto esclusivamente alla indennità sostitutiva del preavviso ma non anche al suo calcolo per quel che qui interessa nel TFR, posto che,  il preavviso di licenziamento non ha efficacia reale, bensì obbligatoria, e dunque qualora una delle parti receda con effetto immediato, il rapporto si risolve e residua l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 gennaio 2023, n. 1581

Licenziamento individuale - Preavviso - Efficacia obbligatoria - Indennità sostitutiva del preavviso - TFR - Computabilità - Esclusione.
Premessa l'efficacia solo obbligatoria e non reale del preavviso, nell'ipotesi in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, che non è computabile nella base di calcolo del TFR.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 11 gennaio 2022, n. 569

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto - In genere - Personale delle Ferrovie, ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a - Trattamento di fine rapporto - Base di computo - Indennità di mancato preavviso e indennità di mancato godimento delle ferie - Esclusione - Fondamento.
L'indennità di mancato preavviso e l'indennità di mancato godimento delle ferie non rientrano nella base di computo del trattamento di fine rapporto del personale delle Ferrovie dello Stato, ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., attesa, quanto alla prima, la non dipendenza dal rapporto di lavoro per la sua riferibilità ad un periodo non lavorato e per l'effetto della natura obbligatoria del preavviso comportante la risoluzione immediata del rapporto, mentre, quanto alla seconda, perché esclusa dal calcolo del t.f.r. alla luce della disciplina contenuta negli accordi collettivi nazionali 1 febbraio 1996 e 24 settembre 1996, che prevedono un'autonoma e diversa nozione di retribuzione a tali fini.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 agosto 2015, n. 17248

Licenziamenti individuali - Preavviso - Efficacia obbligatoria - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Indennità sostitutiva del preavviso - Computo di tale indennità nella base di calcolo delle mensilità supplementari, delle ferie e del trattamento di fine rapporto - Esclusione.
Il preavviso di licenziamento non ha efficacia reale, bensì obbligatoria, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva. Ne consegue che tale indennità non rientra nella base di calcolo delle mensilità supplementari, delle ferie e del trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore dimissionario, non riferendosi ad un periodo lavorato dal dipendente.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 ottobre 2009, n. 21216