Lavoro

Il diritto ai buoni pasto ha natura assistenziale e non spettano ai lavoratori in permesso allattamento

Non ha rilievo l'assimilazione delle ore di permesso a quelle di lavoro ai fini della retribuzione, perché il riconoscimento dei buoni pasto non ha valenza retributiva

di Giampaolo Piagnerelli

Il diritto ai buoni pasto ha natura assistenziale e non retributiva. Proprio per questo motivo non possono beneficiare dei tickets i lavoratori che usufruiscano dei permessi di allattamento o che comunque non lavorino almeno sei ore al giorno. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 16929/22. Infatti in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che a sua volta presuppone come regola generale che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore. Ne consegue che i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che, beneficiando delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità ex Dlgs 151/2001, osservano in concreto un orario giornaliero effettivo inferiore alle richiamate sei ore, né può valere l'equiparazione dei periodi di riposo alle ore lavorate ex comma 1, articolo 39 del richiamato Dlgs, che vale "agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro, in quanto l'attribuzione dei buoni pasto non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro ma è finalizzata a compensare l'estensione dell'orario lavorativo disposta dalla Pa, con un'agevolazione di carattere assistenziale diretta a consentire il recupero delle energie psico-fisiche degli interessati". I Supremi giudici, richiamando un precedente di Cassazione (sentenza n. 31137/19), ribadiscono che il diritto ai buoni pasto ha natura assistenziale e quindi non ha rilievo l'assimilazione delle ore di permesso a quelle di lavoro ai fini della retribuzione, perché il riconoscimento dei buoni pasto non ha valenza retributiva.

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