Civile

L'utilizzo delle immagini delle opere delle arti figurative in pubblico dominio: verso l'obiettivo di un maggiore accesso al patrimonio culturale

La Direttiva, che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, si propone di modernizzare il quadro giuridico dell'Unione in materia di diritto d'autore, realizzando un altro passi in avanti verso l'armonizzazione delle legislazioni nazionali.

di Margherita Cera*

Lo scorso 12 dicembre 2021 è entrato in vigore il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.

La Direttiva, che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, si propone di modernizzare il quadro giuridico dell'Unione in materia di diritto d'autore, realizzando un altro passi in avanti verso l'armonizzazione delle legislazioni nazionali.

Il modo di fruire i contenuti creativi e le opere dell'ingegno è infatti significativamente cambiato rispetto al passato, grazie allo sviluppo di nuove tecnologie, che permettono di godere dell'arte, della musica, della letteratura, dell'architettura, attraverso uno schermo, da luoghi anche diversi e talvolta molto lontani da quelli dove si trova fisicamente l'opera.

Questo contesto, negli anni passati, ha generato in tutti i paesi dell'Unione nuove forme di riproduzione non autorizzata delle opere, nuovi problemi di circolazione incontrollata dei contenuti creativi.

La Direttiva si propone di risolvere queste questioni e di garantire agli utenti che accedono a contenuti online una fruizione ampia e diversificata, pur senza sacrificare gli interessi dei titolari dei diritti d'autore.

In questo senso, particolarmente significative sono le novità che l'art. 14 della Direttiva apporta al sistema precedente: alla scadenza della tutela autorale di un'opera delle arti visive (70 anni dopo la morte dell'autore), le copie di quell'opera, ad esempio le fotografie, dovranno considerarsi non soggette a diritto d'autore, a meno che non siano opere originali e autonome, frutto della creazione intellettuale propria dell'autore di quelle stesse copie, da considerarsi quali opere nuove.

Prima dell'entrata in vigore della Direttiva, in Italia, le riproduzioni fotografiche delle opere d'arte figurativa, erano considerate fotografie semplici (art. 2, n. 7 e art. 87 della legge sul diritto d'autore n. 633/1941, l.d.a.), non tutelate quindi dal diritto d'autore, riservato alle sole opere fotografiche c.d. artistiche, ma da un diritto connesso minore. Il fotografo o, a seconda dei casi, il datore di lavoro o il committente, aveva quindi il "diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia" per vent'anni dalla data di produzione della fotografia stessa.

L'art. 14 della nuova Direttiva finisce quindi per abrogare il diritto connesso del fotografo delle opere d'arte figurativa. D'ora innanzi, tali fotografie, se dotate del carattere creativo richiesto dal diritto d'autore, potranno godere della tutela autorale piena, se invece non saranno sufficientemente originali, non potranno godere di alcun tipo di protezione.

Il nuovo assetto merita però alcune puntualizzazioni, utili a ridimensionare l'effettiva portata dell'art. 14 della Direttiva che, diversamente, sembrerebbe aprire le porte alla libera riproducibilità tout court delle opere delle arti figurative cadute in pubblico dominio

In primo luogo, è necessario richiamare il contenuto dell'art. 102-bis l.d.a., che conferisce al costitutore di una banca dati il diritto di vietare a terzi operazioni di estrazione e reimpiego di contenuti quantitativamente o qualitativamente rilevanti della banca dati o anche solo operazioni di estrazione e reimpiego ripetuti e sistematici, anche di contenuti non rilevanti.

Il diritto esclusivo riconosciuto al costitutore della banca dati prescinde dal tipo di contenuto della banca dati, che può essere quindi di per sé in pubblico dominio. La tutela riconosciuta al costitutore della banca dati ha infatti il solo scopo di tutelare l'investimento nel reperimento, nella verifica e nella memorizzazione dei dati, sul presupposto che le banche dati siano uno strumento fondamentale per una migliore circolazione delle informazioni.

Ne consegue che se le copie delle opere d'arte figurativa cadute in pubblico dominio sono conservate all'interno di banche dati proprietarie, l'estrazione e il reimpiego potrebbero comunque essere vietati, nonostante quelle copie manchino di per sé di qualunque forma di tutela.

In secondo luogo, il decreto di recepimento della Direttiva, entrato in vigore lo scorso 12 dicembre 2021, nel dare attuazione in Italia all'art. 14 della Direttiva, fa espressamente salve le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al Codice dei Beni Culturali.

Il Codice dei Beni Culturali, sul punto, agli artt. 107 e 108, prevede che la riproduzione dei beni culturali debba essere autorizzata dal Ministero e dagli Enti pubblici territoriali che li hanno in consegna, i quali devono fissare i canoni di concessione e i corrispettivi connessi alla riproduzione, ad eccezione delle riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro.

Se le opere d'arte figurativa cadute in pubblico dominio sono beni culturali, la loro riproducibilità e quindi la possibilità di circolazione delle copie, sarà quindi comunque soggetta alla previa autorizzazione dell'ente pubblico cui fanno capo.

In ultima analisi, dunque, l'obiettivo di garantire il maggior accesso possibile alla cultura e alla sua promozione sembra ancora lontano (v. considerando 53 della Direttiva). La strada verso quell'obiettivo potrebbe essere quindi, a maggior ragione, ancora quella delle licenze c.d. open o creative commons, con cui i titolari delle banche dati o gli Enti che hanno in consegna i Beni Culturali autorizzano il riuso delle immagini delle opere, a qualsiasi fine.

*Margherita Cera, Avvocato e Senior Associate, Rödl & Partner

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