Rassegne di Giurisprudenza

Dichiarazione di incandidabilità degli amministratori di comuni sciolti per mafia senza verifica dell'illecito penale

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Enti locali - Comune - Scioglimento per mafia - Dichiarazione di incandidabilità degli amministratori - Art. 143, comma 11, D.Lgs.n. n. 267 del 2000
La dichiarazione di incandidabilità degli amministratori che "hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali" prevista dall'articolo 143, comma 11, del Dlgs 267/00 non impone la verifica della commissione di un illecito penale o dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 28 dicembre 2021, n. 41736

Elezioni - Amministrative - Incandidabilità negli enti locali - Violazione degli obblighi ex art. 50, 54 e 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Anche a titolo di colpa - Affermazione - Fondamento
In tema di accertamento dell'incandidabilità a cariche pubbliche negli enti locali, nel caso in cui, alla luce di una visione di insieme della congerie istruttoria disponibile, risulti che l'amministratore, anche solo per colpa, sia venuto meno agli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo previsti dagli artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett. c), e 107, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, tale condotta deve considerarsi di per sé sufficiente ad integrare i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 143, comma 11, d.lgs. cit., così come risultante dalla sostituzione operata dall'art. 2, comma 30, della legge n. 94 del 2009, dato che la finalità perseguita dalla norma è proprio quella di evitare il rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell'amministrazione comunale, rendendo possibili ingerenze al suo interno delle associazioni criminali, possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle già rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 5 febbraio 2021, n. 2749

Elezioni amministrative - Giudizio elettorale - Incandidabilità ex art. 143, comma 11, d. lgs. n. 267 del 2000 - Accertamento - Estensione delle garanzie previste dall'ordinamento per la sanzione penale - Esclusione - Natura non sanzionatoria della misura - Fondamento.
In tema di elezioni amministrative, la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori che "hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali" prevista dall'art. 143, comma 11, del d. lgs. n. 267 del 2000, non impone la verifica della commissione di un illecito penale o dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione, né l'adozione, nel corso del relativo procedimento, delle garanzie previste per l'applicazione delle sanzioni penali. Non si tratta, infatti, di una misura sanzionatoria secondo i principi elaborati dalla Corte Edu, ma di una misura interdittiva di carattere preventivo, i cui presupposti di applicazione sono ben individuati e, quindi, prevedibili, disposta all'esito di un procedimento che si svolge nel pieno contraddittorio delle parti, che tutela l'interesse costituzionalmente protetto al ripristino delle condizioni di legalità ed imparzialità nell'esercizio delle funzioni pubbliche, incidendo sul diritto fondamentale all'elettorato passivo solo in modo spazialmente e temporalmente limitato, all'esclusivo fine di ristabilire il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, indispensabile per il corretto funzionamento dei compiti demandati all'ente.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 8 giugno 2018, n. 15038