Penale

Se il corteggiatore pressante si trasforma in uno stalker

Puniti dai giudici messaggi continui, lettere, telefonate, dichiarazioni e regali non graditi

di Selene Pascasi

Lettere romantiche non desiderate, regali sgraditi, messaggi ardenti e telefonate ossessive, dichiarazioni di eterna dedizione, fino ad appostamenti, pedinamenti e visite sul luogo di lavoro. Non sono solo gli ingredienti di un corteggiamento troppo pressante, ma comportamenti che danneggiano la persona “amata”, valicano i limiti delle attenzioni romantiche e sfociano nello stalking. E proprio nel giorno di San Valentino - festa degli innamorati veri - è opportuno mettere un punto fermo all’“amore” persecutorio. Codice penale e giurisprudenza recente alla mano.

Lo stalking è il reato previsto dall’articolo 612-bis del Codice penale, che viene commesso da chi perseguita un’altra persona procurandole un perdurante e grave stato d’ansia, paura o fondato timore per l’incolumità propria, di congiunti o persone a cui è legata, inducendola a cambiare abitudini. È punito, se non ci sono aggravanti, con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi e le sentenze - sempre più numerose - ne delimitano il perimetro.

I casi

È stalking, ad esempio, assillare una donna con un’escalation di comportamenti sempre più invasivi della sua sfera psichica, con frasi romantiche indesiderate, doni sgraditi e chiamate a raffica, tanto da costringerla a cambiare numero di telefono (Cassazione, 42659/2021). Commette il reato di atti persecutori anche chi pretende che la persona corteggiata accetti i suoi doni, dichiara ad altri i progetti di vita comune, in realtà unilaterali, si presenta nel suo studio e nei luoghi da lei frequentati per lavoro, insistendo per avere un appuntamento (Cassazione, 26529/2021). Peraltro, la Cassazione ha anche chiarito che per la condanna per stalking non occorre che i comportamenti persecutori siano molteplici: bastano due condotte idonee a sconvolgere la vittima inducendola a cambiare abitudini. Né occorre accertare l’insorgere nella vittima di una patologia; è invece sufficiente avere destabilizzato la sua serenità e il suo equilibrio psichico (Tribunale di Gorizia, 247/2021; Corte d’appello di Lecce, 448/2021)

Ancora, risponde di atti persecutori chi, non rassegnato alla fine della relazione con l’amante, le spedisca lettere, fiori e messaggi su WhatsApp proponendole di tornare insieme. Né scagiona il colpevole il fatto che la vittima abbia prima bloccato e poi sbloccato la sua utenza, lasciandogli presagire l’eventualità di riallacciare il legame. Del resto, l’imputato aveva proseguito gli approcci persino dopo la convocazione in Questura a seguito dell’esposto presentato dalla vittima, in evidente spregio alla misura cautelare che gli era stata applicata (Cassazione, 44628/2021).

Né evita la condanna il fatto che le molestie siano reciproche (Cassazione, 42643/2021).

Condannato per stalking anche chi, dopo avere inviato messaggi compulsivi a una collega con cui aveva un flirt immaginario, la segue per scusarsi di averla lasciata sola a una gita solo fantasticata (Cassazione, 6977/2021).

Ma esistono comportamenti ancora più gravi, che possono avere pesanti ripercussioni sul piano lavorativo e familiare. Sono punite come atti persecutori le avance di tenore sessuale e gli apprezzamenti verbali volgari del datore di lavoro, che spingono la giovane dipendente a licenziarsi e a chiedere aiuto al servizio di neuropsichiatria infantile (Cassazione, 27909/2021). Ed è stalking anche stremare una minorenne con messaggi social e sulla piattaforma Ask, tanto da turbare i piani di tutta la famiglia, costretta a trasferirsi altrove (Cassazione, 15105/2020).

È mera molestia, invece, tentare di entrare in confidenza con la barista frequentandone il locale (Cassazione, 7993/2021).

La prova

Dimostrare di essere vittime di stalking non è facile ma neanche impossibile se si hanno testimoni e si conservano missive, screenshot e conversazioni. Ma per fare ammonire lo stalker, e bloccarne l’escalation delle ossessionanti intrusioni, basta ancor meno: indizi attendibili del ripetersi di gesti anomali, minacciosi o fastidiosi, capaci di creare disagio (Tar Friuli, 120/2021).

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