Rassegne di Giurisprudenza

Ipoteche gravanti sull'immobile venduto: cancellazione e risarcimento del danno

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratti di vendita - Presenza di ipoteche sull'immobile venduto - Cancellazione - Disciplina dell'inadempimento - Risarcimento del danno da parte del venditore - Risarcimento in forma specifica - Possibilità
La violazione dell'obbligo contrattuale, assunto dal venditore, di cancellare l'ipoteca sull'immobile venduto rientra nella disciplina dell'inadempimento ed obbliga il venditore al risarcimento del danno. Tale risarcimento, può consistere, oltre che nella somma necessaria a cancellare i vincoli ed al compimento delle relative formalità, anche nella perdita definitiva del guadagno che una vendita tempestiva avrebbe consentito, in quanto l'attore dovrà fornire la relativa prova. Il risarcimento del danno per l'inadempimento dell'obbligo di cancellare le ipoteche assunto dal venditore può essere disposto anche in forma specifica, mediante la condanna alla cancellazione dei vincoli, con il pagamento della somma necessaria a tal fine e il compimento delle relative formalità.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 3 dicembre 2021, n. 38317

Vendita - Promessa di vendita - Contratto preliminare di compravendita immobiliare - Ipoteca iscritta sul bene - Obbligo del promittente venditore di provvedere alla cancellazione - Inadempimento - Pagamento del debito garantito - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di preliminare di compravendita immobiliare, l'inadempimento del promittente venditore all'obbligo di provvedere alla cancellazione di una ipoteca iscritta sul bene oggetto del contratto, anche agli effetti del regolamento della caparra confirmatoria (articolo 1385 cod. civ.), non viene meno per la sola circostanza del pagamento del debito garantito in quanto il permanere dell'iscrizione ipotecaria determina un intralcio al commercio giuridico del bene non potendo, il promissario acquirente, invocare il pagamento come fatto estintivo della garanzia reale.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 29 maggio 2008, n. 14424,

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Danno emergente e lucro cessante - Ambito del risarcimento - Intero pregiudizio - Necessità - Fattispecie.
In tema di liquidazione del "quantum" risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa "restitutio in integrum" - per equivalente o in forma specifica, quest'ultima esperibile anche in materia contrattuale - del patrimonio leso. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva condannato, ex art. 2058 cod. civ., la venditrice ed il notaio rogante, in solido tra loro, a provvedere a propria cura e spese alla cancellazione di due iscrizioni ipotecarie sull'immobile venduto, non rilevate in sede di stipula di un contratto di compravendita, dell'importo complessivo di lire 56.126.931, ritenendo congrua la somma posta a carico dei predetti in relazione all'entità del danno cagionato ed al pericolo di evizione del bene, venduto per il prezzo effettivo di lire 50.000.000).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 2 luglio 2010, n. 15726

Risarcimento del danno - Risarcimento in forma specifica - Carattere generale del principio dettato dall'art. 2058 cod. civ. - Ambito applicativo - Obbligazioni contrattuali - Inclusione - Fondamento
Il risarcimento del danno in forma specifica, secondo il principio generale fissato dall'art. 2058 cod. civ., é applicabile anche alle obbligazioni contrattuali, costituendo rimedio alternativo al risarcimento per equivalente pecuniario.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 2 luglio 2010, n. 15726