Civile

Gdp, sentenza secondo equità: la Cassazione chiarisce quando è appellabile

I "principi regolatori della materia", la cui violazione tra l'altro autorizza l'appello, costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa

di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione definisce i margini di appellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità (si tratta delle vertenze dal valore ridotto fino a 1.100 euro). In particolare, l'articolo 339, 3° comma, Cpc, afferma che esse sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei "principi regolatori della materia".

Ma cosa si intende per principi regolatori? Affermando un principio di diritto, la Terza sezione civile, ordinanza n. 34432 depositata oggi, ha chiarito che essi "non corrispondono a singole norme regolatrici della specifica materia in questione, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa".

E che l'applicazione del principio "iura novit curia" (articolo 113, 1° comma, Cpc), "fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ponendo a fondamento della sua decisione anche principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, fermo restando, però, il divieto per il giudice di immutare gli elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa, pronunciandosi su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio".

Il caso partiva da un contenzioso tra un privato e l'Acquedotto Lucano per delle bollette relative a consumi calcolati in via presuntiva. Secondo il consumatore, in assenza di un contratto di somministrazione , tale metodo di calcolo era inapplicabile. Il giudice di pace gli diede ragione; proposto appello, il Tribunale di Lagonegro lo ritenne inammissibile avendo il Gdp deciso secondo equità.

Precedentemente la Cassazione aveva già affermato che i principi regolatori "non sono soltanto quelli ricavabili, per via di astrazione, dalla ratio sottesa alle singole norme (per reperire i quali, probabilmente, occorrerebbe una conoscenza sistematica dell'ordinamento che non appare consona al tipo di giudice che detti principi dovrebbe sapere ritrovare), ma sono quelli della materia, che non può identificarsi soltanto con gli istituti generali (il contratto; la responsabilità civile; la proprietà, etc.), bensì col singolo tipo di rapporto dedotto in giudizio". La materia, dunque, è quella concreta della causa: "per esempio, un contratto di vendita di cose mobili". Si tratta dunque della configurazione essenziale del rapporto, delle norme costituenti le linee-guida della sua disciplina, senza le quali quel tipo di rapporto non sussiste; ovvero in forza delle quali il rapporto passa da una configurazione a un'altra (per esempio: la sottospecie della vendita con riserva di proprietà, rispetto alla vendita).

È evidente, dunque, che il ricorrente non potrà limitarsi ad assumere l'esistenza del vizio, "ma è necessario che indichi, sia pure in maniera generica, ma in modo tale da rendere intellegibile la censura, quali sono i principi regolatori che si ritengono violati e/o falsamente applicati. A questo punto, la Corte deve innanzi tutto accertare se quelli dedotti (almeno implicitamente) dalla parte sono veramente i "principi regolatori della materia" di causa: se la risposta è negativa, il giudizio si fermerà a questo livello, perché si rientra nell'ambito della insindacabilità della decisione di equità. Se, invece, si tratta veramente di principi regolatori, accertata la sussistenza della dedotta violazione e/o falsa applicazione, dovrà enunciare il principio di diritto.

Tornando al caso specifico, la Cassazione afferma che alcuni dei motivi di ricorso proposti dall'Acquedotto Lucano contro la decisione di inammissibilità pronunciata in appello dal tribunale integrano certamente violazioni delle norme sul procedimento, o violazioni di norme costituzionali, ovvero dei principi regolatori della materia. Di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto prima valutare se i motivi di appello rientrassero - sotto il profilo sostanziale e previa riqualificazione - nelle ipotesi previste dall'articolo 339, 30 comma, cod. proc. civ. e, in caso affermativo dichiarare ammissibile l'appello e deciderlo nel merito.

Da qui l'accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza e rinvio al giudice del merito in diversa composizione.

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