Giustizia

Via libera definitivo alla legge di Bilancio. Magistratura onoraria al traguardo della stabilizzazione

Dopo la fiducia testo approvato dalla Camera con 355 sì

di Giuseppe Buffone

La legge di Bilancio è stata approvata in via definitiva dall'aula della Camera con 355 sì (45 i voti contrari). Ieri sera i deputati hanno votato la fiducia sul provvedimento (414 sì, 47 no e un astenuto). La manovra di stampo espansivo distribuisce 32 miliardi euro a cittadini e agli altri settori dell'economia . Con il solito iter , dunque, che si conclude a pochi passi dalla fine di dicembre, anche quest'anno la legislazione di bilancio sarà approvata dalle Camere. Diverse le disposizioni che toccano il comparto di Giustizia (in particolare, contenute nell'articolo 1, commi 614 -633).

Magistratura ordinaria

In primo luogo, i commi 614 e 615 autorizzano, stanziando i relativi fondi, l'incremento del ruolo organico della magistratura, prevedendo l'aggiunta di altre 82 unità nel ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, autorizzando nel contempo il Ministero a bandire nel 2022 le necessarie procedure concorsuali per l'assunzione di 82 magistrati ordinari, da assumere nel 2023.

L'incremento dell'organico è in parte giustificato dalle "perdite" subite per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» che ha comportato la nomina – tra i magistrati in ruolo – di 20 procuratori delegati distribuiti in nove uffici territoriali (Roma, Milano, Napoli, Bologna, Palermo, Venezia, Torino, Bari e Catanzaro).

Per effetto dell'incremento di organico, la pianta della magistratura sale a 10.853 unità.

Spese di giustizia

L'articolo 1, comma 625, della Legge di bilancio interviene sull'articolo 208 del Tu spese di giustizia (Dpr n. 115 del 2002), relativo all'ufficio competente al recupero del credito, per colmare una lacuna normativa che attualmente non consente di attivare la procedura di recupero del contributo unificato quando la Corte di cassazione non possa avvalersi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato. Per ovviare a questa lacuna la modifica apportata individua, in tutte le ipotesi residuali, l'ufficio competente al recupero delle spese di giustizia nell'ufficio presso la Corte d'appello di Roma.

Sul tema delle spese di giustizia, il dibattito è stato caldo attorno alla proposta normativa che introduceva una disposizione che modificava l'articolo 16 del TU, per escludere che il personale di cancelleria potesse iscrivere a ruolo le cause civili, amministrative e tributarie quando il pagamento del contributo unificato fosse stato omesso o fosse stato parziale. Questa emenda non ha superato positivamente il confronto tra i diversi interlocutori ed è stata soppressa .

Magistratura onoraria

La legge di bilancio, nell'articolo 1, commi 629-633, interviene sul tema tanto attuale, quanto "caldo", della magistratura onoraria; caldo, alla luce della decisione della Corte di Giustizia dello scorso anno (Corte di Giustizia, sezione II, 16 luglio 2020, C-658/18) e della procedura d'infrazione attivata dalla Commissione europea il 15 luglio 2015. Con questo atto, la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia in quanto «la legislazione nazionale applicabile ai magistrati onorari non è pienamente conforme al diritto del lavoro dell'UE».

La Commissione ritiene che la legislazione italiana non rispetti plurime disposizioni eurounitarie in quanto diverse categorie di magistrati onorari, quali i giudici onorari di pace, i viceprocuratori onorari (VPO) e i giudici onorari di tribunale (GOT), non godono dello status di "lavoratore" in base al diritto nazionale italiano, ma sono considerati volontari che prestano servizi a titolo "onorario".

Non avendo lo status di lavoratore, essi non godono della protezione offerta dal diritto del lavoro dell'UE e risultano penalizzati dal mancato accesso all'indennità in caso di malattia, infortunio e gravidanza, dall'obbligo di iscriversi presso il fondo nazionale di previdenza sociale per i lavoratori autonomi, nonché da divari retributivi e relativi alle modalità di retribuzione, dalla discriminazione fiscale e dal mancato accesso al rimborso delle spese legali sostenute durante procedimenti disciplinari e al congedo di maternità retribuito. Secondo la Corte, tali categorie non sono inoltre sufficientemente protette contro gli abusi derivanti da una successione di contratti a tempo determinato e non hanno la possibilità di ottenere un adeguato risarcimento per tali abusi.

Per porre al riparo l'Italia dalle conseguenze della procedura d'infrazione, la legge di bilancio mette mano a delle norme di notevole innovatività nella cornice regolativa della magistratura onoraria, "rivoluzionando" il sistema sino a ora seguito dalle riforme succedutesi nel tempo: da qui, la massiccia riscrittura del decreto legislativo n. 116 del 2017.

In estrema sintesi, il sistema "innovato" – e sostenuto dalle risorse finanziarie necessarie – si articola nei seguenti snodi.

1)CONFERMA. i magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017, possano essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età;

2)PROCEDURE DI CONFERMA. Ai fini della conferma, delibera del Csm sono indette tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022/2024, riguardanti i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato: a) oltre 16 anni di servizio; b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; c) meno di 12 anni di servizio. Le procedure valutative (su base circondariale) consistono in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo a un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. I magistrati onorari che non presentano domanda di partecipazione al concorso per la conferma cessano dal servizio.

3)RINUNCIA A PRETESE PER IL PASSATO. La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comporta rinuncia a ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto ad una indennità in caso mancata conferma.

4)OPZIONE DI ESCLUSIVITÀ. I magistrati onorari confermati, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ad essi è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F l , in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. É inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al su richiamato personale amministrativo giudiziario e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Viene infine precisato che il trattamento economico sopra descritto non è cumulabile con gli eventuali redditi di pensione o da lavoro autonomo e dipendente.

5)OPZIONE DI NON ESCLUSIVITÀ. Per i magistrati onorari confermati che non optino per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, è prevista la corresponsione di un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettante alla data del 31 dicembre 2021 personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F l , in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. É inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari all'indennità di amministrazione spettante al citato personale amministrativo giudiziario e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate.

6)BUONI PASTO. Ai magistrati onorari spetta il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiori a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario.

La legge di bilancio prevede pure che ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia previdenziale di cui all'articolo 1, commi 7 -ter e 7 -quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito in legge n. 113 del 2021). Il comma 7-ter prevede che, per i professionisti assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni per l'attuazione di progetti previsti dal PNRR, con procedure concorsuali semplificate o attraverso l'iscrizione in un apposito elenco, non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Ai medesimi soggetti si consente di ottenere il ricongiungimento dei periodi di contribuzione presso l'INPS (dovuti per la durata dei contratti relativi al PNRR) con quelli presso la cassa previdenziale di appartenenza a titolo gratuito, ovvero di chiedere che la contribuzione previdenziale dovuta per tali contratti sia versata, a scelta del professionista, direttamente alla cassa previdenziale di appartenenza.

Ufficio del processo

L'articolo 1, comma 608, introduce disposizioni in materia di ufficio del processo, punta di diamante della riforma della Giustizia, presentata in attuazione PNNR italiano che punta a rendere questo modulo organizzativo un "motore" trainante verso l'efficientamento del servizio pubblico di giustizia: si tratta di norme che operano un coordinamento normativo delle regole finanziarie relative ai provvedimenti legislativi di riforma del processo penale e del processo civile che hanno previsto le assunzioni di personale da destinare al nuovo ufficio per il processo civile e penale, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860 della legge n. 178 del 2020, per effetto della entrata in vigore della legge n. 206 del 2021 di riforma del processo civile.


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