Lavoro

Infortunio in smart working e responsabilità del datore di lavoro

Per la prima volta l'INAIL ha riconosciuto un risarcimento per infortunio ad una lavoratrice in smart working, caduta dalle scale della propria abitazione durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Il caso ha alimentato il già vivo dibattito sugli obblighi di tutela della salute e sicurezza degli smart workers gravanti sui datori di lavoro e relative responsabilità in caso di infortunio

di Andrea Puccio, Giulia Cagnazzo*

È di qualche settimana fa la notizia del primo risarcimento, da parte dell'INAIL, di un infortunio subito da una smart worker trevigiana impegnata nell'espletamento dell'attività lavorativa presso la propria abitazione.

Nello specifico, l'impiegata, mentre era impegnata in una conversazione telefonica con un collega, cadeva rovinosamente dalle scale della propria abitazione procurandosi diverse fratture.

Una volta ricevute le cure mediche necessarie, l'impiegata denunciava regolarmente l'infortunio all'INAIL che, tuttavia, rigettava la richiesta di tutela non riconoscendo il nesso di causalità tra l'infortunio subito e l'attività lavorativa svolta.

Solo in seguito al ricorso dell'interessata, l'Istituto ha rivisto la propria posizione, qualificando l'accaduto come infortunio sul lavoro, e risarcendo la dipendente con un indennizzo di ventimila euro, oltre a visite mediche e terapie gratuite per i successivi dieci anni.

L'accaduto, ed in particolare l'iniziale diniego al risarcimento da parte dell'INAIL, ha evidenziato la vulnerabilità delle tutele riservate dalla Legge agli smart workers, aprendo numerosi interrogativi circa i limiti operativi della copertura assicurativa, nonché gli obblighi a tal fine gravanti sul datore di lavoro.

Sul punto, si evidenzia che già la Legge 81 del 22 maggio 2017 , in materia di lavoro agile, all' art. 23 , comma 2, prevede espressamente una estensione della tutela contro gli infortuni e le malattie professionali anche a questa modalità di lavoro.

Infatti, lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell'obbligo assicurativo, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4, n. 1) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Al riguardo, è intervenuto anche l'INAIL, che, nella circolare n. 48 del 2 novembre 2017 , ha ulteriormente chiarito il dettato normativo, specificando che, anche da un punto di vista assicurativo, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non costituisce un elemento di differenziazione rispetto alla normale gestione dei lavoratori, con il solo limite del cosiddetto "rischio elettivo", ossia quel rischio a cui il lavoratore agile volontariamente si espone, contravvenendo alle misure di contenimento individuate dal datore di lavoro.

L'Ente in parola ha, altresì, chiarito che debbano rientrare nelle attività coperte da tutela assicurativa anche tutte le operazioni complementari e sussidiarie all'attività lavorativa principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi dai locali aziendali.

Tuttavia, nonostante la portata applicativa della norma, le tutele in parola (come inizialmente accaduto anche nel caso di specie) - data l'oggettiva impossibilità, per il datore di lavoro, di vigilare costantemente sulla correttezza delle attività extra-aziendali degli smart workers - potrebbero essere ridimensionate.

In simili contesti, infatti, sia l'INAIL che il datore di lavoro potrebbero eventualmente sollevare la sussistenza del suddetto "rischio elettivo", con evidente possibile contrazione della tutela effettiva del dipendente.

Tale approccio argomentativo potrà, però, essere arginato dalla giurisprudenza, in quanto svuoterebbe di significato il portato applicativo della Legge 81/2017, che introduce, in capo al datore di lavoro, un generale e ampio obbligo di tutela – sia assicurativa che antinfortunistica - del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile.

In conclusione, calando tali considerazioni nella vicenda in esame, qualora fosse stata provata la riconducibilità dell'infortunio a un "rischio elettivo" del lavoratore, la responsabilità penale del datore di lavoro avrebbe potuto configurarsi ugualmente, solo se il predetto non avesse condotto una adeguata valutazione dei rischi connessi all'attività lavorativa "extra moenia" e non avesse opportunamente informato e formato il lavoratore in merito alle misure di contenimento dei predetti rischi.

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*A cura di:

Andrea Puccio, Founding & Managing Partner Puccio - Penalisti Associati
Giulia Cagnazzo, Associate Puccio - Penalisti Associati

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