Civile

Iva: grava sul Fisco l'onere di dimostrare l'oggettiva fittizietà del fornitore

Da accertare anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta

di Giampaolo Piagnerelli

In tema di Iva, il Fisco se contesta che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta, dimostrando anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Questo il principio espresso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 28334/21.

Quando invece l'onere grava sul contribuente
I Supremi giudici, poi, hanno chiarito che nel caso in cui l'amministrazione assolva a questo onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta a evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, non assumendo rilievo a tal fine né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi. La Cassazione rileva come la Ctr, dopo aver dato conto dell'indirizzo giurisprudenziale, correttamente ha escluso che gli elementi presuntivi offerti dall'Ufficio fossero sufficienti a determinare anche solo la conoscibilità in capo al contribuente di essere parte della frode carosello.

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