Penale

Discovery piena sulle modalità di acquisizione prove

Alla difesa diritto di potere conoscere tutto il materiale della pubblica accusa

di Giovanni Negri

Diritto di difesa allargato non solo alla piena discovery del materiale probatorio acquisito dalla pubblica accusa, ma anche sulle modalità di raccolta dello stesso. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 32915 della Quarta sezione penale. Viene così accolto il ricorso presentato dagli avvocati di un indagato nei confronti del quale era stata disposta la misura della custodia cautelare per reati associativi legati al traffico di stupefacenti.

Cruciale nel sorreggere l’impianto accusatorio era stata l’acquisizione di chat scambiate attraverso apparecchi cellulari utilizzatori del sistema Sky-Ecc, estratte dopo un intervento di decrittazione del sistema. Per la difesa questo materiale non avrebbe dovuto avere ingresso nel giudizio perchè la richiesta dei legai all’accusa di mettere a disposizione la documentazione consegnata da Europol era stata respinta dal pm. Quest’ultimo aveva infatti sostenuto che si trattava di scambi informativi tra forze di polizia di Paesi diversi inutilizzabili sul piano processuale.

Uan risposta che per la Cassazione è insoddisfacente, visto non si può comprendere quale è stato il contenuto degli scambi informativi tra le forze di polizia e dunque attraverso quali modalità si è concretizzata l’attività investigativa svolta. «Viceversa - avverte la Corte in un passaggio centrale - occorre sottolineare come il principio del contraddittorio implichi che la dialettica procedimentale non si esplichi soltanto relativamente al vaglio del materiale acquisito, ma si estenda alle modalità di acquisizione del predetto materiale».

Una lettura, puntualizza ancora la sentenza, che è funzionale al controllo di legittimità del procedimento di acquisizione anche nella prospettiva delineata dall’articolo 191 del Codice di procedura penale che stabilisce l’inutilizzabilità delle prove ottenute in violazione die divieti stabiliti dalla legge, senza che il procedimento cautelare se ne possa ritenere escluso.

Nello specifico poi, la piena applicazione della dialettica processuale deve potere consentire di verificare una serie di passaggi determinanti, come la corrispondenza «della testualità di tale messaggistica al tenore letterale dei messaggi originariamente inviati e ricevuti nonchè delle utenze dei mittenti e dei destinatari individuati con quelli effettivi». In questa prospettiva allora acquista rilevanza, nella possibilità di conoscere le modalità di svolgimento dell’attività investigativa, anche la fase della captazione della decifrazione dei flussi telematici.

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