Amministrativo

Consiglio di Stato: accesso a Internet senza ostacoli, la scelta del modem è libera

I giudici di Palazzo Spada hanno poi chiarito che la disciplina europea in questione è immediatamente cogente nel nostro ordinamento

di Pietro Alessio Palumbo

Il Regolamento Ue 2015/2120 ha introdotto nell'ordinamento europeo un nuovo gruppo di norme in materia di cd. net neutrality. La normativa in questione si ispira al principio di “neutralità tecnologica” perseguendo il duplice fine di garantire il funzionamento di internet senza ostacoli e di tutelare i diritti degli utenti, scongiurando blocchi o rallentamenti di applicazioni o servizi. Il legislatore comunitario ha stabilito che quando accedono a Internet, gli utenti devono essere liberi di scegliere tra vari tipi di apparecchiature. Conseguentemente i fornitori di servizi di accesso a Internet non possono imporre restrizioni all'utilizzo di strumentazioni che collegano alla rete oltre a quelle imposte dai fabbricanti o dai distributori di impianti conformemente al diritto dell'Unione. E uno degli strumenti individuati dal legislatore europeo per assicurare il raggiungimento dei detti fini è quello di prevedere che le Autorità di regolazione nazionali possano intervenire contro accordi o pratiche commerciali che determinino situazioni in cui la scelta degli utenti sia significativamente limitata.

Tra i diritti individuati dal regolamento in parola vi è dunque quello di utilizzare strumentazioni a scelta degli utenti. E - si badi - un simile diritto non può essere “ristretto” neppure da accordi tra utente e fornitore di servizi di accesso ad Internet.

In definitiva l’utente finale non può essere obbligato ad utilizzare un’apparecchiatura fornita dal gestore del servizio.

La vicenda legata alla decisione del  Consiglio di Stato

La vicenda affrontata dal Consiglio di Stato con la sentenza 5702/2021 concerne il sindacato di legittimità della Delibera AGCom n.348/18/CONS recante misure applicative del richiamato Regolamento con particolare riguardo all'accesso a un'internet aperta; e con specifico riferimento alla libertà di scelta dei dispositivi.

Il TAR in primo grado, avendo rilevato come l’originario ricorrente vi avesse dato spontanea adesione, aveva dichiarato improcedibile il ricorso per quanto relativo alla contestazione della sezione della Delibera che impone “mediante aggiornamento software”, di rimuovere eventuali "blocchi operatori" presenti nel terminale venduto all’utente, in modo che questi possa usarlo per fruire dei servizi di accesso ad Internet offerti da altri operatori. Il primo giudice aveva poi accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo illegittima la delibera in parola nella parte in cui prevede in caso di recesso anticipato, che l'utente restituisca il modem ricevuto a titolo gratuito dalla azienda fornitrice, senza alcuna tutela in caso di mancato rispetto di tale obbligo.

Le motivazioni dei giudici di Palazzo Spada

A ben vedere - secondo il giudice di palazzo Spada - la delibera impugnata non ha efficacia retroattiva: interviene sui contratti stipulati solo per le prestazioni ancora da eseguire e consente agli utenti che non hanno ancora acquistato definitivamente il terminale di poter scegliere se continuare a fruire del servizio con un terminale offerto a titolo gratuito ovvero se recedere dal servizio con restituzione del terminale e senza ulteriori costi. Tale previsione riguarda solo quegli utenti che sono stati obbligati ad acquistare il modem dall’operatore e consente di riequilibrare il patto negoziale; il terminale messo gratuitamente a disposizione dell’utente finale resta nella proprietà dell’operatore. Deriva che non si registra alcun trasferimento coatto della proprietà del bene in violazione di precetti cardine del nostro ordinamento.

Del pari secondo il Consiglio non è ravvisabile alcuno squilibrio del sinallagma contrattuale a scapito dell’operatore e a favore degli utenti che hanno scelto il pagamento rateale del modem.

Il Consiglio di Stato ha poi chiarito che la disciplina europea in questione è immediatamente cogente nel nostro ordinamento: la sua natura imperativa assicura in ogni caso la libertà di scelta del modem all’utente. Anzi secondo palazzo Spada neppure è ravvisabile una violazione del Codice delle Comunicazioni Elettroniche secondo il quale il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione. A ben vedere viene introdotto un ulteriore diritto di recesso che non contrasta affatto con le disposizioni del Codice citato. La disciplina della impugnata delibera, infatti, oltre a non esaurire tutti i rimedi possibili a favore del consumatore opera secondo un meccanismo del tutto differente: quello delle modifiche unilateralmente introdotte dalle imprese.

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