Civile

Liquidazione spese legali senza ritenuta, il soccombente può chiedere all'avvocato la prova del pagamento del compenso

È il chiarimento fornito dall'Agenza delle Entrate in risposta all'Interpello n. 286/2022

di Francesco Machina Grifeo

Ai fini della n on applicazione della ritenuta, la parte soccombente condannata a pagare le spese legali, può chiedere all'avvocato non distrattario munito di delega all'incasso, oltre alla fattura emessa nei suoi confronti, "ogni altra documentazione" compresa la prova del pagamento del compenso, considerata la propria responsabilità come sostituto d'imposta. È il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'Interpello n. 286/2022.

Il quesito è stato posto da una società risultata soccombente in un giudizio civile e dunque condannata a pagare le spese legali alla controparte. L'avvocato "non distrattario" della parte vittoriosa, munito di delega all'incasso, aveva chiesto di non applicare la ritenuta alla fonte. A questo punto, la parte soccombente ha chiesto al Fisco se il legale oltre a presentare la fattura, debba anche dare prova del pagamento della stessa da parte del cliente, sostenendo tale tesi affermativa.

Le Entrate dopo aver richiamato la normativa di settore, affermano di aver precisato, con la risoluzione n. 35/E del 20192, che sulle somme liquidate in sentenza alla controparte vittoriosa, a titolo di spese di giudizio, e corrisposte direttamente al legale di quest'ultima, munito di un mandato all'incasso, "la parte soccombente è esonerata dall'effettuazione della suddetta ritenuta nella sola ipotesi in cui le somme erogate al difensore della parte vittoriosa non costituiscano per quest'ultimo reddito di lavoro autonomo, vale a dire qualora questi produca copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa". In altri termini, prosegue la Risposta, l'esibizione della copia della fattura emessa dal difensore "non distrattario" nei confronti del cliente, fa presumere, che quanto dovrà essere erogato dalla parte soccombente ha l'effetto di "ristorare" la parte vittoriosa dell'onere per le spese legali a suo carico inerenti la prestazione professionale del proprio difensore.

Al riguardo, l'Agenzia rileva che l'articolo 64, comma 1, del Dpr n. 600 dispone che «chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso». Pertanto, conclude: "qualora l'Istante ritenga che le somme che sta erogando possano costituire reddito di lavoro autonomo per il difensore, tenuto conto della propria responsabilità per l'eventuale violazione dell'obbligo di esecuzione della ritenuta alla fonte, è legittimato a richiedere al legale non distrattario, ai fini della non applicazione della ritenuta, oltre alla delega all'incasso rilasciata dal proprio cliente e la fattura emessa nei confronti dello stesso, ogni altra documentazione che ritenga opportuno in base alle proprie procedure, come ad esempio la prova dell'avvenuto pagamento del compenso professionale".

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©