Responsabilità

Partecipazione al concorso, la notifica tardiva di Poste risarcibile solo se c'è perdita di chance

La perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo consistente nella perdita di una possibilità attuale di vincere il concorso

di Giampaolo Piagnerelli

La consegna tardiva a opera delle Poste di un plico proveniente dall'Università per partecipare a un concorso non è di per sé censurabile se non viene dimostrata la concreta perdita di chance. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 5231/2022.

La vicenda. Un soggetto ha convenuto in giudizio, davanti al giudice di pace, l'Università di Napoli e Poste italiane Spa, chiedendo che fossero condannate al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo col quale le era stata consegnata una lettera raccomandata proveniente dall'Università. Il cittadino aveva esposto, a sostegno della domanda, che il ritardo nella consegna le aveva impedito di partecipare alle prove del concorso bandito dall'Università per il conseguimento di un dottorato di ricerca. Il giudice di pace ha ritenuto che l'Università fosse esente da colpe avendo inviato la raccomandata nel rispetto del termine di quindici giorni antecedenti la data fissata nel bando del concorso, mentre le Poste italiane Spa erano da considerare unico responsabile del ritardo. Ciò nonostante il giudice di pace aveva rigettato la domanda, rilevando che l'attrice non avesse fornito alcuna prova delle sue reali possibilità di vincere il concorso, non indicando né provando il numero di candidati e il risultato finale delle prove. Per cui non era stato dimostrato il cosiddetto "danno da perdita di chance".

Conclusioni. La Cassazione, a tal proposito - in piena sintonia con il giudice di pace - ha richiamato un orientamento di legittimità secondo cui "la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo consistente nella perdita di una possibilità attuale, ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità una perdita economicamente rilevante per il candidato".

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