Professione e Mercato

Brevetti industriali e copyright al test dell’intelligenza artificiale

Le opere create dalle macchine pongono il problema dei diritti di proprietà intellettuale. Ma per quanto il loro processo creativo sia autonomo, i sistemi informatici non hanno capacità giuridica<br/>

di Dario Aquaro

Il caso Dabus, che tutti citano, ha dato rilevanza pubblica al tema. Ma la questione dei rapporti tra intelligenza artificiale (Ai) e proprietà intellettuale è già all’attenzione degli studi legali specializzati.

Dabus è il sistema di Ai che lo scienziato Stephen Thaler ha tentato di far riconoscere quale “inventore” in alcune domande di brevetto. La provocatoria richiesta, bocciata in quasi tutto il mondo (non in Australia e Sudafrica), ha però colto nel segno, accendendo il dibattito. Perché una macchina, che crea un oggetto, non può vedersi intestata un’invenzione? E perché, d’altra parte, dovrebbe sorgere questa necessità? Domande che, sotto l’aspetto brevettuale ma anche autorale, diventano sempre più cogenti: mentre si discute sulla capacità artistica delle macchine nella partecipazione ai concorsi o sul loro essere “senzienti”.

Un recente sondaggio dello studio Dentons ha mostrato come la visione antropocentrica resti dominante: il 58% degli intervistati ritiene che i diritti dell’opera spettino a chi usa la macchina, il 20% che siano appannaggio dell’inventore del sistema. Solo il 4% pensa che si possano attribuire al sistema stesso.«Bisogna innanzitutto capire di quale tipo di Ai si parla: semplice strumento di ausilio all’attività umana o strumento evoluto, con un’autonomia tale da assumere decisioni creative indipendenti. E bisogna distinguere anche il tipo di prodotto: se ricade nella sfera del diritto d’autore, del design, o dei brevetti per invenzione – afferma Federico Fusco, partner in Dentons e membro della practice di Proprietà intellettuale e tecnologie –. Detto ciò, il caso Dabus insegna che nel quadro normativo vigente il contributo della macchina dovrebbe sempre essere considerato come ausilio all’attività inventiva». Diversamente – dice poi Fusco – «ci si dovrebbe interrogare sull’opportunità stessa di proteggere le creazioni o le invenzioni dell’Ai con diritti di privativa».

Il problema è a monte. Prima di individuare le norme applicabili, è importante capire dal punto di vista giuridico che cos’è l’opera generata dall’intelligenza artificiale e come definire quest’ultima. «Nell’ipotesi di un sistema Ai “debole”, oggi è relativamente facile evidenziare la dipendenza dall’uomo; mentre i sistemi “forti” (tecnologie general purpose) sono ancora un po’ relegati alla ricerca estrema. Il problema è nella terra di mezzo del machine learning: l’attività di un’intelligenza che potremmo etichettare “semi-forte”, che riesce in qualche modo ad autoprogrammarsi e che si fatica a ritenere completamente dipendente dall’essere umano», osserva Gianluca Gilardi, ceo della legal tech company LT42.

Sul versante del diritto d’autore, la legge ha subìto diverse modifiche nel tempo. «Come sempre si va per analogia, ma in prospettiva è giusto porsi il problema delle opere create da Ai, perché ci sono tante aziende che stanno investendo in questo settore e sarebbe sensato colmare l’attuale vuoto normativo», spiega l’avvocato Lucia Maggi, ceo della law firm 42LF. «Per il momento la soluzione è relativamente facile: non c’è riconoscimento di soggettività giuridica della macchina, non c’è diritto di privativa. Tutto dovrebbe ricadere sull’inventore».

Dall’arredamento alla moda, dall’automotive alla componentistica industriale, nel campo del design cresce la tendenza a rappresentare come autonomo, indipendente dall’uomo, il processo creativo della macchina. Il dibattito verte sull’attribuzione dei diritti di esclusiva. Ma le macchine, come detto, non hanno capacità giuridica. «Considerando che l’attività delle macchine “creatrici” dipende da un investimento imprenditoriale, la fattispecie può essere ricondotta allo schema classico dell’attribuzione delle esclusive industriali, nel caso in cui la creazione da proteggere sia il frutto di un’attività a cui concorrono più soggetti», sottolinea Elisabetta Berti Arnoaldi dello studio Sena & Partners. La collaborazione tra uomo e macchina non è nuova: ora però accade che il contributo di quest’ultima sia più pesante. Come in ogni situazione in cui ricerca e sviluppo sono svolti in equipe, a capo c’è l’imprenditore, che ne sopporta i costi e i rischi. «È dunque a lui – sintetizza Berti Arnoaldi – che competono i diritti di esclusiva e la possibilità di perseguire le eventuali violazioni. Una regola esplicita nella disciplina del Copyright, design and patent act inglese del 1988. Lì si prevede che quando c’è un’opera creata da una macchina, come una banca dati, la titolarità del diritto d’autore sia del soggetto che ha in qualche modo organizzato le funzioni della macchina».

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