Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, comparizione personale e sostituzione della parte; (ii) mediazione delegata dal giudice, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte gravata; (iii) negoziazione assistita, invito del difensore alla controparte e caratteri della procura; (iv) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e regime dei termini; (v) mediazione obbligatoria, ambito applicativo e controversia in tema di rapporti obbligatori; (vi) mediazione obbligatoria e natura del termine trimestrale di durata del procedimento.

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ADR - I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Monza, Sezione I civile, sentenza 16 aprile 2021, n. 793

La decisione riafferma che, nel procedimento di mediazione obbligatoria, la parte, pur dovendo di regola comparire personalmente, può tuttavia delegare a partecipare altro soggetto, ivi compreso lo stesso difensore che l’assiste, il quale, però, dovrà essere munito di procura avente ad oggetto specificatamente la partecipazione alla mediazione ed il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.

MEDIAZIONE DELEGATA -Tribunale di L'Aquila, Sezione civile, sentenza 28 aprile 2021, n. 281

La pronuncia ha cura di precisare che, anche nella mediazione delegata dal giudice, l'onere di promuovere la procedura, a pena di improcedibilità della domanda, è allocato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in capo alla parte opposta.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Tribunale di Milano, Sezione V civile, sentenza 28 aprile 2021, n. 3548

La decisione afferma che nella procedura di negoziazione assistita, soddisfa la condizione di procedibilità della domanda l'invito a stipulare la convenzione rivolto dal difensore dell'attore al difensore del convenuto corredato dalla procura alle liti conferita per il giudizio che abbia un oggetto tale da ricomprendere ogni attività funzionale al processo, incluso il predetto invito all'avvio della procedura conciliativa.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Roma, Sezione XVII civile, sentenza 28 aprile 2021, n. 7314

La decisione, ribadito il principio secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta, afferma che, in caso di inottemperanza, è precluso al giudice di concedere un termine ulteriore per esperire la procedura, fatto salvo l’istituto della rimessione in termini ove ne ricorrano i presupposti indicati nell’articolo 153, comma 2, del codice di procedura civile.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Civitavecchia, Sezione civile, sentenza 7 maggio 2021, n. 488

La pronuncia precisa che la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità della donazione di bonifici bancari nonché di restituzione di beni mobili non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del Dlgs n. 28 del 2010.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, sentenza 11 maggio 2021, n. 95

La decisione afferma che il termine trimestrale di durata del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'articolo 6 del Dlgs n. 28/2010 è da ritenersi di carattere perentorio, conseguendone, in caso di sua inosservanza, l’improcedibilità del giudizio.

ADR – IL MASSIMARIO

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Parti - Comparizione necessaria - Fondamento - Potere di sostituzione - Ammissibilità - Limiti - Procura - Idoneità - Caratteri. (Cc, articolo 1392; Cpc, articolo 83; Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)

Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal Dlgs n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'articolo 5, comma 1-bis, del medesimo decreto, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore. Infatti, il successo della attività di mediazione è riposto proprio nel contatto diretto tra le parti ed il mediatore il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali. La parte può tuttavia delegare a partecipare al procedimento altro soggetto, ivi compreso lo stesso difensore che l’assiste, a partecipare al procedimento, il quale, però, dovrà essere munito di procura avente ad oggetto specificatamente la partecipazione alla mediazione ed il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Pertanto, tale potere di sostituzione deve essere conferito con una procura speciale sostanziale, non essendo sufficiente a tal fine la procura conferita al difensore e da questo autenticata (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito, in applicazione degli enunciati principi, ha dichiarato improcedibile la domanda e revocato il provvedimento monitorio, in quanto l’opposta società, quale parte onerata di esperire il tentativo obbligatorio, in luogo di apposita procura, aveva munito il difensore di una semplice delega, tra l’altro conferita non già dall’opposta medesima, ma dai suoi procuratori). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).

Tribunale di Monza, Sezione I civile, sentenza 16 aprile 2021, n. 793 - Giudice Lojacono

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione delegata - Procedimento monitorio - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Esperimento del procedimento di mediazione - Onere del creditore opposto - Inottemperanza - Improcedibilità domanda monitoria e revoca decreto ingiuntivo opposto. (Cpc, articoli 633, 645, 653; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)

In tema di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28 del 2010, il principio di matrice giurisprudenziale secondo il quale, nei giudizi introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è allocato in capo alla parte opposta, è applicabile anche alla mediazione delegata dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del medesimo Dlgs n. 28 del 2010. Infatti, la mediazione (cosiddetta “obbligatoria”) di cui al comma 1-bis e quella (cosiddetta “delegata”) di cui al comma 2 differiscono tra loro solo riguardo all’obbligatorietà a monte o in seguito all’ordine del giudicante, mentre nessuna differenza appare ragionevole affermare – nel silenzio della legge e della giurisprudenza di legittimità – riguardo alla parte cui incombe l’onere di promuovere la mediazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per crediti derivanti da un contratto di somministrazione di energia elettrica, il giudice adito, in applicazione dell’enunciato principio, rilevato che entrambe le parti, pur ritualmente invitate, non avevano espletato la procedura conciliativa, ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, compensando tuttavia le spese di lite tra le parti in ragione dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale risolto dall’intervento delle Sezioni Unite del Supremo Collegio solo a ridosso della pronuncia). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).

Tribunale di L’Aquila, Sezione civile, sentenza 28 aprile 2021, n. 281 - Giudice Guasconi

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Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Condizione di procedibilità della domanda - Invito a stipulare la convenzione rivolto dal difensore dell'attore al difensore del convenuto - Procura alle liti allegata - Validità ed efficacia - Oggetto. (Cpc, articolo 83; Dl n. 132/2014, articolo 3)

In tema di negoziazione assistita, soddisfa la condizione di procedibilità della domanda l'invito a stipulare la convenzione rivolto dal difensore dell'attore al difensore del convenuto corredato dalla procura alle liti conferita per il giudizio che abbia un oggetto tale da ricomprendere ogni attività funzionale al processo, incluso il predetto invito all'avvio della procedura conciliativa (Nel caso di specie, il giudice adito ha disatteso l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita sollecitata in corso di giudizio dal giudice medesimo ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto–legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,  atteso che la procura conferita dall'attore all'avvocato attribuiva a quest'ultimo il potere con l'ampia formula “…affinché lo rappresenti e difenda nel presente procedimento, in ogni fase, anche di impugnazione…”).

Tribunale di Milano, Sezione V civile, sentenza 28 aprile 2021, n. 3548 - Giudice Miccichè

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Procedimento monitorio - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Esperimento del procedimento di mediazione - Onere del creditore opposto - Inottemperanza - Improcedibilità domanda monitoria e revoca decreto ingiuntivo opposto - Concessione di un nuovo termine per esperire il procedimento - Esclusione - Rimessione in termini - Condizioni - Controversia in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 153, 633, 645, 653; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)

In tema di mediazione obbligatoria, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta, conseguendone, in caso di inottemperanza, la declaratoria di improcedibilità e la revoca del decreto ingiuntivo. Il termine per esperire la procedura, una volta concesso dal giudice, non può essere nuovamente disposto, fatta salva la possibilità di chiedere la rimessione in termini ove ne ricorrano i presupposti indicati nell’articolo 153, comma 2, del codice di procedura civile. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia in materia di contratti bancari, il giudice adito, rilevato il mancato esperimento della procedura, nonché l’inapplicabilità, per stessa ammissione delle parti, dell’istituto della rimessione in termini, ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, compensando integralmente tra le parti le spese del procedimento considerati i dubbi interpretativi esistenti in materia ed in ragione della novità della prospettata questione).

Tribunale di Roma, Sezione XVII civile, sentenza 28 aprile 2021, n. 7314 - Giudice Postiglione

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Controversie - Diritti reali - Domanda per la dichiarazione di nullità della donazione di bonifici bancari e di restituzione di beni mobili - Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. (Cc, articoli 769 e 1470; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)

In tema di mediazione obbligatoria, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità della donazione di bonifici bancari nonché di restituzione di beni mobili non è soggetta al procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28 del 2010. Infatti, indipendentemente dalla qualificazione del negozio in termini di donazione, secondo la prospettazione attorea, o quale compravendita, secondo quanto eccepito invece da parte convenuta, la causa non verte comunque in materia di diritti reali, ma concerne l’assunta nullità di un contratto stipulato pacificamente tra le parti. Trattasi, pertanto, di controversia che riguarda un rapporto obbligatorio, estranea al novero delle materie soggette al procedimento di mediazione obbligatoria di cui alla richiamata disposizione, ed in ogni caso di un negozio che non comporta la costituzione di diritti reali in quanto la donazione ha ad oggetto denaro mentre la compravendita l’acquisto di un bene mobile.

T ribunale di Civitavecchia, Sezione civile, sentenza 7 maggio 2021, n. 488 - Giudice Vigorito

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Durata del procedimento - Termine trimestrale - Carattere perentorio - Inosservanza - Improcedibilità del giudizio. (Cpc, articolo 152; Dlgs n. 28/2010, articolo 6)

In tema di mediazione obbligatoria, il termine trimestrale di durata del procedimento previsto dall'articolo 6 del Dlgs n. 28/2010 è da ritenersi perentorio, attesa la sua funzione volta a favorire la soluzione stragiudiziale delle liti, ma non a prolungare senza limite il termine per proporre un'azione giudiziale e ciò nel comune interesse delle parti alla definizione del contenzioso. In particolare, non assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che la norma non sancisca espressamente la perentorietà del termine. Infatti, il carattere perentorio del termine può desumersi anche in via interpretativa, tutte le volte in cui, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato. Del resto, una diversa lettura della richiamata disciplina entrerebbe in conflitto con la “ratio” sottesa alla stessa: l’effetto processuale dell’improcedibilità mal si concilia con una interpretazione poco rigorosa della natura dei termini individuati dal legislatore, attesa la natura di condizione di procedibilità della stessa; inoltre, la contraddizione appare ancora più evidente se si considera che, in caso contrario, uno strumento, introdotto nell’ordinamento con una seria e concreta finalità deflattiva, finirebbe per prestarsi, senza alcuna conseguenza processuale, a possibili contegni di carattere dilatorio. Appare, allora, illogico ritenere che il legislatore da un lato abbia previsto la sanzione dell’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba avere una durata non superiore a novanta giorni, e, dall’altro, abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine (Nel caso di specie, il giudice adito, dopo aver disposto la mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010, rilevato che già il primo incontro si era svolto ben oltre il termine previsto dalla legge, decorrente dalla data di deposito dell’istanza, ha ritenuto il procedimento di mediazione non correttamente esperito e, in quanto tale, viziato, con conseguente improcedibilità delle domande, principale e riconvenzionale, proposte nel giudizio).

Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, sentenza 11 maggio 2021, n. 95 - Giudice Caronia

 

 

 

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