Penale

Reati ostativi, sì a condizioni diverse per l’accesso ai permessi premio

Non sono tutti uguali i detenuti per reati ostativi, quelli più gravi, che non collaborano con la giustizia. Ci sono infatti coloro che non intendono aprire nessun tipo di dialogo per una scelta deliberata e ci sono quelli che sono anche disposti a rendere dichiarazioni ma su fatti ormai definitivamente accertati

di Giovanni Negri

Non sono tutti uguali i detenuti per reati ostativi, quelli più gravi, che non collaborano con la giustizia. Ci sono infatti coloro che non intendono aprire nessun tipo di dialogo per una scelta deliberata e ci sono quelli che sono anche disposti a rendere dichiarazioni ma su fatti ormai definitivamente accertati. Per questo l’accesso a benefici come i permessi premio da parte di queste due categorie è legittimo che siano sottoposti a condizioni diverse. Con la sentenza n. 20 del 2022, scritta da Nicolò Zanon, la Corte costituzionale torna a occuparsi di reati ostativi, dopo l’ormai proverbiale pronuncia del 2019, la n. 253, che ha dichiarato illegittima la presunzione di pericolosità sociale per i detenuti, condannati anche all’ergastolo per reati di mafia, che non collaborano. Con quella pronuncia si è stabilito che, per il superamento dello scoglio dell’ammissibilità in caso di domanda per permesso premio, è necessario acquisire elementi tali da escludere sia l’attualità dei collegamenti dei detenuti in questione con la criminalità organizzata sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Ora la Consulta, mentre alla Camera si sta faticosamente cercando una soluzione normativa per le conseguenze della sentenza di tre anni fa, precisa che il carattere volontario della scelta di non collaborare costituisce, secondo dati di esperienza, un oggettivo sintomo di allarme, «tale da esigere un regime rafforzato di verifica, esteso all’acquisizione anche di elementi idonei ad escludere il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, senza i quali la decisione sull’istanza di concessione del permesso premio si arresta già sulla soglia dell’ammissibilità».

Quando, invece, la collaborazione non potrebbe comunque essere prestata, per il superamento del regime ostativo può essere verificata la sola mancanza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

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