Penale

Legge Severino, la sospensione cautelare dalla carica non va computata nella durata delle pene accessorie

La prima è una misura amministrativa di "autotutela" mentre l'interdizione dai pubblici uffici è un effetto della condanna

di Paola Rossi

La Cassazione respinge il ricorso del politico locale che, condannato per peculato, riteneva che dalla durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici andasse scomputato il periodo di sospensione dalla carica elettiva e dall'impiego pubblico che aveva già patito.

Con la sentenza n. 14025/2022 viene respinta la tesi del ricorrente fondata sulla fungibilità dei periodi di applicazione delle due diverse misure. Il ricorrente - a cui era stata convertita da perpetua a temporanea l'interdizione dai pubblici uffici - riteneva che tale pena accessoria fosse da ritenersi scontata tenuto conto della durata della sospensione dalla carica già subita.

Il ricorrente era stato, in effetti, sospeso sia di diritto dalla carica di consigliere comunale sia in via cautelare da quella di impiegato comunale. Il giudice dell'esecuzione aveva successivamente provveduto a convertire l'erronea interdizione perpetua nella forma temporanea, in quanto la pena definitiva risultava contenuta entro i due anni. Ma - come chiarisce la Cassazione - i due aspetti della vicenda non sono sovrapponibili. Due le finalità e due gli ambiti della sospensione e dell'interdizione: il primo perimetro è quello amministrativo (con la sospensione di diritto o cautelare il bene che viene protetto è la stessa pubblica amministrazione) mentre il secondo perimetro costituito dalle pene accessorie quale l'interdizione ha natura sostanzialmente afflittiva nei confronti di chi si macchia di determinati reati pur rivestendo ruoli o cariche pubbliche. Infine, anche la competenza dimostra la non coincidenza delle due diverse misure: infatti la sospensione è affidata alle autorità amministrative (prefetto per quella did irtto e dirigente dell'ufficio pubblico per quella cautelare) mentre l'interdizione (pena accessoria alla condanna) è applicata in sede di giudizio dal giudice penale.

La Cassazione coglie l'occasione per affermare che, dovendo escludersi la natura penale della sospensione dalla carica, la legge che la dispone non soggiace al divieto di irretroattività. Quindi è applicabile anche a fatti precedenti il 2012 anno di entrata in vigore della legge Severino.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©