Civile

Viziata la motivazione del giudice che dopo aver ignorato le prove fonda la propria decisione sulla mancata risposta all'interrogatorio formale

Lo ha precisato la Cassazione con l'ordinanza 9230/2022

di Mario Finocchiaro

Pur ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'articolo 232 Cpc, il giudice non può prescindere dall'intero corredo probatorio a sua disposizione, né può rifugiarsi in un'apodittica affermazione circa l'insussistenza di altri elementi contrastanti, quando gli stessi non sono stati nemmeno apparentemente considerati. Deve, pertanto, ritenersi viziata, in quanto al di sotto del minimo costituzionale, la motivazione del giudice che, dopo aver respinto le istanze di prova orale avanzate dalla parte e ignorato totalmente la documentazione prodotta fondi la propria decisione attribuendo piena efficacia probatoria alla mancata risposta all'interrogatorio formale, affermando la insussistenza di altri elementi dai quali desumere ulteriori elementi di prova. Questo il principio espresso dalla Sezione III della Cassazione con l'ordinanza 22 marzo 2022 n. 9230. Una tale pronuncia, ha evidenziato la S.C., è priva di un supporto argomentativo idoneo a dimostrare che il giudice abbia compreso ed esaminato le doglianze della parte e le risultanze probatorie dalla stessa indicate e che, in definitiva, abbia effettivamente valutato, come richiesto dall'art. 232 Cpc, «ogni altro elemento di prova» a sua disposizione.

I precedenti
Nella stessa ottica della pronunzia ora in rassegna e, in particolare, per l'affermazione che in tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'articolo 232 Cpc non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova; ne consegue che, qualora nella sentenza difetti una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata risposta, si prospetta il vizio di omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, Cpc, Cassazione, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41643.

L'interrogatorio formale
Per utili riferimenti cfr., altresì, nel senso che il giudice, ai sensi dell'art. 232, primo comma, Cpc, se la parte non si presenta all'interrogatorio formale, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso. ma tale potere è discrezionale e non arbitrario, onde il giudice deve motivarne l'esercizio negativo, Cassazione, sentenza 12 dicembre 2005, n. 27320, che ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, di fronte a testimonianze assunte in primo grado e considerate di assoluta genericità e di fronte al contrasto fra testimoni, non aveva espresso la ragione né della mancata richiesta di chiarimenti - articoli 253, primo comma, e 345, terzo comma, Cpc - né del detto esercizio negativo, di fronte alla mancata presentazione di parte convenuta.

Una decisione difforme
In termini parzialmente diversi, quanto alla possibilità, per la S.C. di sindacare l'esercizio (o il mancato loro esercizio) dei poteri attribuiti al giudice dall'articolo 232 Cpc, nel senso che la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'articolo 232 Cpc, a differenza dell'effetto automatico di ficta confessio ricollegato a tale vicenda dall'abrogato articolo 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio valutato ogni altro elemento di prova), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità, Cassazione, ordinanze 1° marzo 2018, n. 4837; 19 settembre 2014, n, 19833; sentenze 28 settembre 2009, n. 20740; 26 febbraio 2003 n. 2864, in Giustizia civile, 2005, I, p. 2478.

La valutazione della mancata risposta
Nell'ottica delle pronunce da ultimo richiamate, in altra occasione, si è affermato - altresì - che la valutazione, ai sensi dell'art. 232 Cpc, della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 Cpc In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo; l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione, Cassazione, ordinanza 26 aprile 2013, n. 10099.
Sempre nel senso che l'articolo 232 Cpc non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova, Cassazione, sentenza 6 agosto 2014, n. 17719 (Nella specie, relativa ad un'azione revocatoria fallimentare di rimesse solutorie in conto corrente bancario, la corte territoriale aveva ricavato dalla mancata presentazione del legale rappresentante della banca a rendere l'interrogatorio, unitamente alle segnalazioni nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, la prova della conoscenza dello stato di insolvenza del correntista).
Per la precisazione che in tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'articolo 232 Cpc - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, valutato ogni altro elemento di prova - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (articolo 116 Cpc), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario, Cassazione, sentenza 19 ottobre 2006, n. 22407, in Diritto e giurisprudenza agraria, 2007, p. 390 (con nota di Busetto G., Comunicazione della disdetta con indicazione data erronea), resa in una fattispecie in cui il convenuto non comparso aveva omesso di indicare qualsiasi elemento di prova a sostegno dell'eccezione di decorrenza del contratto di affitto da annata agraria antecedente a quella indicata dai ricorrenti.
Sempre in margine all'inciso valutato ogni altro elemento di prova, in altra occasione si è affermato che ai sensi dell'articolo 232 comma primo Cpc, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso - valutando ogni altro elemento probatorio - qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo. L'ulteriore elemento probatorio non deve, peraltro, risultare già ex se idoneo a fornire la prova piena del fatto contestato - poiché in tal caso, risultando adempiuto aliunde il relativo onere, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio -, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo, Cassazione, sentenza 9 ottobre 2003, n. 15055, in Archivio giuridico circolazione e sinistri, 2004, p. 139.

In tema di prove
In termini generali, in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 Cpc non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, Cassazione, ordinanza 18 aprile 2018, n. 9436; sentenza 14 febbraio 2007, n. 3258, che ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva rigettato una domanda di restituzione di somme di danaro perché la mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio deferitogli dall'attrice non costituiva prova sufficiente dell'asserito rapporto di mutuo, considerato che l'esistenza di una relazione sentimentale tra le parti rendeva incerta l'individuazione della causa sottostante l'emissione degli assegni in favore del convenuto medesimo; sentenza 20 aprile 2006, n. 9254.
Per la precisazione che mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli. Tuttavia, qualora lo stesso giudice ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro, può negare ad essi valore probatorio senza però prescindere dalla valutazione del risultato del mezzo istruttorio e dall'espressa menzione delle ragioni che sorreggono il proprio negativo apprezzamento, Cassazione, 19 marzo 2009, n. 6697, in Guida al diritto, 2009, fasc. 17, p. 26, con nota di Finocchiaro M., Un colpevole silenzio del coniuge non può cancellare il dovere di fedeltà.
Nel senso - ancora - che in materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'articolo 292, primo comma, Cpc, e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, Cassazione, sentenza 31 dicembre 2009, n. 28293.

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