Civile

Sgr, sanzioni Consob e Bankitalia senza ne bis in idem

Lo ha affermato la Corte di cassazione, sentenza n. 23333 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

Le sanzioni previste (nel 2012) dall'articolo 190 T.U.F . non avendo carattere sostanzialmente penale, nel senso definito dalla CEDU nella sentenza Engel, ne consentono l'applicazione a carico del medesimo soggetto da parte di Banca d'Italia e Consob senza violare il principio del ne bis in idem. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sentenza n. 23333 depositata oggi, fissando un principio valido ratione temporis, e accogliendo con rinvio il ricorso di Via Nazionale.

La Corte d'appello di Milano (n. 53/2017) aveva invece annullato il provvedimento sanzionatorio del 17 aprile 2012 con cui Bankitalia aveva irrogato nei confronti dell'amministratore delegato di una SGR, la sanzione amministrativa pecuniaria di 45mila euro, per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni. Secondo il giudice di secondo grado infatti il manager sarebbe stato sanzionato due volte (da Consob e Banca Italia) per le stesse condotte.

Al contrario per la Suprema corte le sanzioni previste dal T.U.F. con riferimento a illeciti diversi dagli abusi di mercato non sono qualificabili come penali nel senso definito dalla sentenza Engel, non essendo "equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle inflitte ai sensi dell'art. 187-ter del Tuf".

Inoltre, la Corte ricorda che i due procedimenti sanzionatori, attivati rispettivamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob sulla base dell'unica verifica ispettiva, hanno a oggetto condotte diverse afferenti a diversi illeciti: il primo procedimento, infatti, si riferisce alle carenze organizzative e del sistema dei controlli interni ed è evidentemente funzionale al rispetto di standard unitari di corretta gestione degli operatori finanziari attivi sul mercato; il secondo invece, affidato a Consob, riguarda i profili di inadempimento degli obblighi di adottare procedure idonee a garantire l'efficiente, corretto e trasparente svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria e delle attività di investimento, in funzione di protezione tanto del cliente, ritenuto soggetto debole nell'ambito del rapporto intersoggettivo corrente tra questi e l'operatore finanziario, quanto della corretta gestione dei servizi sul mercato finanziario.

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