Penale

Data retention, la riforma cancella la condanna fondata sui soli dati

Applicazione retroattiva: l’accusa deve individuare anche altre prove

di Giovanni Negri

Dopo la riforma della data retention va annullata la condanna fondata sul solo elemento del traffico telefonico. Lo afferma, ed è la prima volta, la Cassazione, con la sentenza n. 8968 della Quinta sezione penale depositata ieri. Viene così azzerata la sanzione pronunciata in primo grado e confermata in appello nei confronti di un imputato, accusato di avere fatto da “palo” in due furti in abitazione. Determinante nella condanna, la valorizzazione dei dati di traffico telefonico che avevano permesso di collocare l’interessato in prossimità dei luoghi dove i reati erano stati commessi.

La sentenza, ricostruendo la disciplina applicativa, mette l’accento sulla fase transitoria, in un primo tempo non regolamentata dal decreto legge 132 del 2021 (necessario dopo una sentenza della Corte di giustizia europea di un anno fa che aveva messo in evidenza i punti critici della nostra vecchia disciplina). In sede di conversione, tra i vari correttivi, è stata inserita una norma transitoria che interviene precisando la natura autorizzatoria del decreto del giudice e introducendo la sanzione dell’inutilizzabilità .

A essere modificata è poi, ricorda la Cassazione, la disciplina che regola il passato. La legge di conversione stabilisce infatti che i dati relativi al traffico telefonico, acquisiti nei procedimenti penali prima dell’entrata in vigore del decreto legge 132 del 2021, possono essere utilizzati a carico dell’imputato solo insieme ad altri elementi di prova e unicamente per l’accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni . Fattispecie cui va aggiunta la grave minaccia o molestia attraverso il telefono.

In deroga al principio tempus regit actum, allora, i dati esteriori relativi alle comunicazioni telefoniche (numeri di chiamate e chiamato, data, ora durata, compreso il luogo) acquisiti prima del 30 settembre scorso, data di entrata in vigore del decreto legge, possono essere utilizzati come elementi di prova a carico solo se accompagnati ad altri e mai da soli. Il catalogo dei reati per i quali i tabulati sono utilizzabili dal 30 settembre ha così portata retroattiva e la limitazione è inderogabile.

Il complesso delle norme rende così evidente un doppio cordone di protezione, uno affidato alla lista dei reati e l’altro per cui i tabulati acquisiti con decreto motivato del pm non possono da soli fondare un giudizio di colpevolezza.

E, nel caso approdato in Cassazione, proprio questo è avvenuto: l’affermazione di responsabilità penale si fonda infatti sui dati esteriori del traffico telefonico (contatti e collocazione dell’interlocutore). Inevitabile allora l’annullamento con rinvio.

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