Penale

Nella relazione della Cassazione il rebus delle misure cautelari applicate nei reati divenuti procedibili a querela

L'ufficio del massimario della Cassazione ha elaborato una relazione sulla riforma penale della Cartabia

Tra le questioni interpretative più rilevanti affrontate a prima lettura nella Relazione, non risolte dalla disciplina transitoria di cui all'articolo 85 Dlgs n. 150/2022 in tema di reati divenuti procedibili a querela, quella della sorte delle misure cautelari emesse per reati (cautelabili) commessi prima del 30 dicembre 2022 già procedibili d'ufficio (per tutti, ad es. il furto aggravato dalla violenza sulle cose o dall'esposizione a pubblica fede, ovvero la violenza privata), divenuti a regime procedibili a querela e nei quali la persona offesa, per quanto occorrer poteva, non abbia mai espresso una volontà di punizione.
Il dubbio interpretativo-applicativo – di rilevantissimo impatto pratico (al punto da indurre il governo ad intervenire, probabilmente con un decreto legge) – si porrà per le misure personali, presupposta la necessità di acquisire l'eventuale dichiarazione di procedibilità, la cui successiva carenza renderebbe il reato (definitivamente) improcedibile e la misura inapplicabile, nel periodo intercorrente tra il 30 dicembre 2022 e i tre mesi dall'informazione alla persona offesa.
La questione non risulta in tali esatti termini mai affrontata dalla giurisprudenza di legittimità ed involge il cruciale tema della libertà personale (articolo 13 Costituzione), incisa da una misura personale applicata illo tempore con riguardo ad un reato procedibile d'ufficio e divenuto ex post [ma solo provvisoriamente, in attesa delle determinazioni della parte offesa] improcedibile sulla base dello ius novum immediatamente applicabile anche rispetto ai fatti pregressi in quanto più favorevole (salvo che, per ventura, la parte offesa non avesse comunque sporto rituale querela nonostante la pregressa procedibilità officiosa).
Nel silenzio sul punto delle norme transitorie – fatta salva l'eventualità di un correttivo legislativo d'urgenza che sancisca espressamente la non revocabilità della misura in atto per la sola improcedibilità conseguente alle modifiche operate dall'articolo 2 del Dlgs n. 150 in pendenza del termine ex articolo 85 del Dlgs n. 150/22 – l'Ufficio del Massimario opta in termini possibilisti per una soluzione intertemporale "conservatrice" favorevole a sostenere, in via provvisoria, in attesa delle determinazioni querelatorie della parte offesa, una sorta di "perpetuatio cautelae", sia pure "in precario", siccome desumibile da plurime, e apparentemente convergenti, considerazioni di disciplina e di sistema.

Il testo della Relazione


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