Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione e mancata partecipazione ingiustificata di amministrazione comunale; (ii) mediazione, responsabilità sanitaria e tentativo 0bbligatorio di conciliazione; (iii) mediazione obbligatoria e giudizio di opposizione al procedimento di sfratto per morosità; (iv) mediazione obbligatoria e violazione degli obblighi informativi da parte dell'avvocato; (v) procedibilità della domanda, negoziazione assistita e rapporti con il procedimento di mediazione; (vi) mediazione obbligatoria e mancata corrispondenza tra tenore dell'istanza di mediazione e contenuto della domanda giudiziale.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Termini Imerese, Sezione civile, sentenza 24 maggio 2021, n. 539
La decisione suscita interesse in quanto afferma che anche una amministrazione comunale incorre nelle conseguenze, d'ordine probatorio e pecuniario di cui all'articoloo 8 del Dlgs n. 28 del 2010, ove ometta di partecipare, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione promosso dall'attore prima di incardinare il giudizio di merito.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Sassari, Sezione civile, sentenza 29 maggio 2021, n. 570
Nel quadro di un giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni derivanti da responsabilità medica e sanitaria, la pronuncia conferma che il ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'articolo 696-bis c.p.c. esperito dall'attore vale a soddisfare nel giudizio di merito la condizione di procedibilità della domanda, ponendosi lo stesso in rapporto di alternatività rispetto al tentativo previsto dalla disciplina applicabile alla mediazione civile e commerciale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 9 giugno 2021, n. 10149
La sentenza afferma che in un procedimento di sfratto per morosità, ove il giudice adito abbia disposto il mutamento del rito conseguente all'opposizione presentata dal conduttore e invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, Dlgs 4 marzo 2010, n. 28, spetta al locatore–intimante, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto, l'onere di introdurre la mediazione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Locri, Sezione civile, sentenza 10 giugno 2021, n. 461
Nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la pronuncia conferma che la violazione degli obblighi informativi sanciti a carico dell'avvocato nei confronti della parte assistita dall'articolo 4 del Dlgs n. 28 del 2010, dispiega i propri effetti sul piano meramente interno, ovvero nell'ambito del solo rapporto di mandato professionale.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Venezia, Sezione II civile, sentenza 15 giugno 2021, n. 1227
La decisione afferma che, ove il tentativo di conciliazione secondo il regime del Dlgs n. 28/2010 risulti ritualmente esperito in luogo del procedimento di negoziazione assistita, ancorché in un'ipotesi non soggetta alla mediazione obbligatoria ai sensi del medesimo Dlgs n. 28 del 2010, deve ritenersi comunque realizzata la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, avendo parte onerata optato per una definizione stragiudiziale della controversia con modalità ancor più stringenti assicurate dalla presenza di un soggetto terzo.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Novara, Sezione civile, sentenza 16 giugno 2021, n. 440
Esaminando la questione relativa alla corrispondenza fra il tenore dell'istanza di mediazione rispetto alle richieste poi contenute nell'atto introduttivo del giudizio, la sentenza afferma che è infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda ove le parti convenute abbiano omesso in sede di mediazione, di far rilevare e contestare la genericità delle pretese attoree.

A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Partecipazione al procedimento – Parte chiamata – Omessa partecipazione senza giustificato motivo – Successiva costituzione in giudizio – Conseguenze – Condotta oggetto di valutazione quale argomento di prova – Configurabilità – Principio espresso in giudizio risarcitorio riguardante un'amministrazione comunale. (Cpc, articolo 116; Dlgs n. 28/2010, articolo 8)
In tema di mediazione obbligatoria, l'ingiustificata mancata partecipazione al procedimento costituisce un comportamento doloso, in quanto idoneo a determinare l'introduzione di una procedura giudiziale, evitabile, in un contesto giudiziario, come quello italiano, già saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi. In particolare, la radicale evidente assenza di un giustificato motivo della mancata partecipazione di un'amministrazione comunale al procedimento di mediazione concorre, in forza del combinato disposto degli articoli 8, comma 4-bis del D.lgs. n. 28/2010 e 116 cod. proc. civ. a ritenere raggiunta la piena prova della infondatezza della sua resistenza ad oltranza in giudizio (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di responsabilità per danni subiti da una società e riconducibili a croniche carenze sia della rete fognaria comunale che degli impianti condominiali, il giudice adito ha accolto la domanda attorea, condannando al contempo l'amministrazione comunale convenuta al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio stante la mancata ed ingiustificata partecipazione di quest'ultima al procedimento di mediazione conclusosi con verbale negativo).
Tribunale di Termini Imerese, Sezione civile, sentenza 24 maggio 2021, n. 539 – Giudice Urso

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Controversia in tema di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria – Condizione di procedibilità della domanda – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Ricorso per consulenza tecnica preventiva – Alternatività rispetto all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria – Sussistenza. (Cpc, articolo 696-bis; Dlgs n. 28/2010, articolo 5; Legge n. 24/2017, articolo 8)
In un giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni derivanti da responsabilità medica e sanitaria, come espressamente previsto dalla legge n. 24/2017 (legge "Gelli–Bianco"), sono condizioni di procedibilità dell'azione la consulenza tecnica di ufficio nella forma di cui all'articolo 696-bis cod. proc. civ. alternativa al tentativo obbligatorio di conciliazione a seguito del procedimento di mediazione. Ne consegue che, ove parte attrice abbia posto in essere l'accertamento tecnico preventivo nella forma di cui al citato articolo 696-bis cod. proc. civ., deve ritenersi correttamente assolta la condizione di procedibilità espressamente prevista dalla citata legge (Nel caso di specie, relativo ad un'azione di responsabilità medica, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del preventivo tentativo di conciliazione ex articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010, sollevata dalla compagnia di assicurazione della struttura sanitaria chiamata in causa in manleva).
Tribunale di Sassari, Sezione civile, sentenza 29 maggio 2021, n. 570 – Giudice Sanna

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Cause in materia di locazione – Procedimento di sfratto per morosità _ Giudizio di opposizione – Esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria – Parte onerata – Locatore-attore – Inottemperanza – Conseguenze – Improcedibilità del giudizio. (Cpc, articoli 651, 665, 667; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, con riferimento alle cause in materia di locazione, costituisce onere del locatore-attore avviare il procedimento di mediazione. Infatti, è la procedibilità della domanda di parte attrice che viene dalla legge subordinata al previo esperimento della procedura obbligatoria di mediazione. In altri termini, è la legge stessa a determinare il soggetto "onerato" alla proposizione della procedura di mediazione (Nel caso di specie, relativo ad un procedimento di sfratto per morosità, disposto il mutamento del rito conseguente all'opposizione proposta dal conduttore ed invitate le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 4 marzo 2010, n. 28, il giudice adito, spettando al locatore-intimante l'onere di introdurre la mediazione, ha dichiarato l'improcedibilità "ab origine" della domanda di parte attrice, revocando l'ordinanza di rilascio dell'immobile emessa in corso di causa e regolando al contempo le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza).
• Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 9 giugno 2021, n. 10149 – Giudice Scoppetta

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Obblighi informativi dell'avvocato nei confronti del proprio assistito – Violazione – Conseguenze – Principio espresso in giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. (Dlgs n. 28/2010, articolo 4)
In tema di mediazione obbligatoria, l'obbligo posto a carico dell'avvocato dal disposto dell'articolo 4, comma 3, del Dlgs n. 28 del 2010 di "…informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione…" nonché "…dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale…" esplica, in caso di sua violazione, i propri effetti sul piano meramente interno, ovvero nell'ambito del solo rapporto di mandato professionale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto sollevata dalla parte opponente a motivo della violazione degli obblighi informativi sanciti dal citato articolo 4 del Dlgs n. 28/2010).
Tribunale di Locri, Sezione civile, sentenza 10 giugno 2021, n. 461 – Giudice de Sire

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda – Esperimento del procedimento di mediazione in luogo della procedura – Condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Avveramento – Sussistenza – Fondamento – Principio espresso in tema di responsabilità extracontrattuale. (Cc, articolo 2043; Dl, n. 132/2014, articolo 3; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di negoziazione assistita, l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 prevede che chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila mila euro fuori dei casi previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28/2010, deve invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, pena l'improcedibilità della domanda. Dalla lettura di tale disposizione – che al primo comma prevede l'obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita fuori dei casi previsti dal citato articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28/2010 ed al quinto comma fa salve le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione comunque denominati – si evince che il legislatore ha inteso dare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria. Ne consegue che, ove il tentativo di mediazione risulti ritualmente esperito in luogo del procedimento di negoziazione assistita, ancorché in un'ipotesi non soggetta alla mediazione obbligatoria ai sensi del citato articolo 5, deve ritenersi realizzata la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, rispondendo comunque tale opzione alla "ratio" della normativa in tema di negoziazione assistita, in quanto tendente ad assicurare l'esperimento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità ancor più stringenti assicurate dalla presenza di un soggetto terzo.
Tribunale di Venezia, Sezione II civile, sentenza 15 giugno 2021, n. 1227 – Giudice Franzoso

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Istanza di mediazione – Condizione di procedibilità della domanda – Eccezione di improcedibilità delle parti convenute – Per mancata corrispondenza tra il contenuto dell'istanza di mediazione e le richieste formulate nell'atto introduttivo del giudizio – Mancata contestazione in sede di mediazione – Infondatezza – Principio espresso in un giudizio di responsabilità nei confronti del promotore finanziario e dell'intermediario. (Dlgs n. 28/2010, articoli 4, 5 e 8)
Nell'ambito di un giudizio relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria – nel caso di specie, responsabilità del promotore finanziario e dell'intermediario – è infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda, per genericità dell'atto introduttivo del procedimento rispetto alla domanda successivamente proposta in sede giudiziale, sollevata dalle parti convenute, ove quest'ultime, in sede di mediazione, abbiano omesso di contestare tale genericità delle pretese attoree, limitandosi soltanto a presenziare al primo incontro, far ivi constare la volontà di non proseguire oltre, senza tuttavia svolgere alcuna istanza di chiarimenti e senza manifestare l'intenzione, per l'ipotesi in cui avessero ottenuto maggior precisione degli addebiti ascritti, di instaurare trattative volte alla definizione conciliativa della lite.
Tribunale di Novara, Sezione civile, sentenza 16 giugno 2021, n. 440 – Giudice Boido

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©