Civile

Il ricorso tributario privo di un requisito formale non può essere dichiarato nullo o inammissibile

Secondo la Cassazione deve prevalere la conservazione dell'atto a meno che non ci siano dei dubbi su elementi fondamentali dell'appello come ad esempio l'indicazione della commissione tributaria cui è diretto

di Giampaolo Piagnerelli

Nel processo tributario l'appello si considera valido anche se privo di un requisito formale che, tuttavia, non è così importante da incidere e rendere illegittimo il ricorso. La Cassazione - con l'ordinanza n. 3124/22 - ha chiarito che nel contenzioso fiscale l'atto con cui si propone l'impugnazione deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di inammissibilità.

La conservazione dell'appello
Il provvedimento precisa, inoltre, che in un'ottica di tendenziale conservazione degli atti processuali, la mancanza di un requisito formale dell'atto di appello non può di per sé equivalere a difetto di impugnazione, se dal contesto dell'atto risulti, sia pure in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre il gravame per quello specifico motivo o nei confronti di un determinato soggetto. Con particolare riferimento al processo tributario, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 53 del Dlgs 546/1992, l'appello è da considerare inammissibile solo quando manchi del tutto o sia assolutamente incerto uno dei seguenti elementi:
1) l'indicazione della commissione tributaria cui il ricorso è diretto;
2) estremi della sentenza impugnata;
3) l'esposizione sommaria dei fatti;
4) l'oggetto e i motivi specifici dell'impugnazione;
5) quando l'atto stesso non risulti sottoscritto.
Quindi in base a quanto disposto dall'articolo 53 del Dlgs 546/1992 la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione non sono ravvisabili qualora il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.

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