Amministrativo

Via l'obbligo di mascherina (quasi) ovunque. Resta solo negli ospedali e per i trasporti

La nuova ordinanza "ponte" del ministero della Salute è in vigore dal 16 al 22 giugno. È scaduto l’obbligo di indossare la mascherina <b>al chiuso per cinema, teatri, palazzetti dello sport</b> e anche per i dipendenti pubblici

di Aldo Natalini

Misure anti-Covid: l’obbligo di indossare la mascherina cade (quasi) dappertutto. Con la pubblicazione dell’ordinanza del 15 giugno del ministero della salute - in vigore dal 16 al 22 giugno - l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale è d’ora in poi circoscritto soltanto all’accesso ai mezzi di trasporto pubblici (treni, navi e autobus, ma non per i voli) “nei quali si determinano situazioni di assembramento e affollamento” nonché alle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, “nelle quali, in ragione della presenza di persone fragili o in condizioni di fragilità, sussiste una maggiore pericolosità del contagio”.

Per il resto, non c’è più alcuna restrizione: le misure di protezione vigenti fino a ieri, 15 giugno, non sono state oggi prorogate. È scaduto l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso per cinema, teatri, palazzetti dello sport ed anche per i dipendenti pubblici è venuta meno la raccomandazione della Funzione pubblica sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che resta, invece, fino al 30 giugno per i lavoratori del settore privato ma in forza (non di obblighi di legge bensì) degli accordi stipulati tra Confindustria e i rappresentanti dei vari settori.

Su richiesta del ministero dell’istruzione che aveva formalizzato proprio in questi giorni l’esigenza di consentire l’immediata soppressione dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento degli esami di Stato per il corrente anno scolastico l’odierna ordinanza-ponte - in forza dei poteri derogatori previsti dall’articolo 32, comma 1, della legge n. 833/1978 elimina d’urgenza la misura di sicurezza anti-contagio «per gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori», già fissata ex lege «fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022» dall’articolo 3, comma 5, del Dl 52/2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 87/2021. Come si legge nel preambolo dell’ordinanza, le modalità di svolgimento delle prove degli esami di Stato consentono “di assicurare misure di distanziamento interpersonale adeguate a prevenire il rischio di contagio”.

E sempre da ieri è venuto meno anche l’obbligo di vaccinazione anti-Sars-Cov-2 per gli over 50, per il personale docente e lavoratori delle scuole ed università,  e per le forze dell’ordine e tutto il comparto sicurezza:le disposizioni obbligatorie recate dagli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4.quater del Dl 44/2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 76/2021 – da adempiersi con la dose booster entro i termini di validità delle certificazioni verdi – erano valevoli «fino al 15 giugno 2022». Ma continuerà, frattanto, l’attività di irrogazione delle sanzioni pecuniarie, curata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, a carico di chi non ha completato il ciclo vaccinale ovvero non lo ha affatto iniziato: prevista la sanzione amministrativa di cento euro, opponibile innanzi al Giudice di pace ai sensi dell’articolo 4-sexies, comma 7, del Dl 44/2021.

L’unica categoria per cui vige ancora l’obbligo vaccinale anti-Covid - pena la sospensione - è quella degli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (compresi quelli esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nelle Rsa: per costoro, «al fine di tutelare la salute pubblica» la vaccinazione obbligatoria varrà per tutto il corrente anno, fino al 31 dicembre 2022, ai sensi degli articoli 4 e 4-bis del Dl 44/2021.

 

Obbligo valevole solo per mezzi di trasporto e strutture sanitarie

In base alla nuova ordinanza del 15 giugno del ministero della salute – che proroga la precedente ordinanza del 28 aprile 2022 (scaduta il 15 giugno) – resta l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

1) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

2) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

5) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

La misura – il cui rispetto è affidato ai vettori marittimi e terrestri e loro delegati – non vale, invece, per i voli, in conformità a quanto già disposto a livello europeo dal 16 maggio, allorché la misura era decaduta.

Inoltre, l’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza proroga l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le Rsa, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del Dpcm 12 gennaio 2017.

 

Cadono anche le “raccomandazioni” per gli uffici pubblici (e gli uffici giudiziari)

In conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, per gli uffici pubblici – tra cui gli uffici giudiziari – l’uso della mascherina (non più obbligatorio dal 30 aprile) era stato “raccomandato” con circolare n. 1/22 del 29 aprile scorso del Ministro per la Funzione pubblica, ove si fornivano indicazioni a tutte le amministrazioni pubbliche circa l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei vari ambienti con efficacia dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 24/2022 (legge n. 52/2022) «e comunque non oltre il 15 giugno 2022 ». Un suggerimento che – per quanto non cogente – dal 16 giugno, non è stato formalmente rinnovato.

L’uso delle mascherine Ffp2 era stato “raccomandato” dal Ministro per la pubblica amministrazione in particolare: per il personale a contatto con il pubblico (cd. “sportello”) sprovvisto di idonee barriere protettive; per il personale che svolgesse la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due (salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti); nel corso di riunioni in presenza; per chi fosse in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condividesse la stanza con personale “fragile”, negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non potessero escludere affollamenti. La stessa circolare della funzione pubblica lasciava poi alle singole Amministrazioni la facoltà discrezionale di prevedere disposizioni specifiche (“Si è dell’avviso, infatti, che ciascuna amministrazione, nella responsabilità del datore di lavoro, debba impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti”; “Ciascuna amministrazione dovrà quindi adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell’evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità”).

Essendo gli Uffici giudiziari “luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico” al loro interno l’utilizzo della mascherina è rimasto raccomandato fino a ieri 15 giugno, in forza della predetta circolare della funzione pubblica, la cui efficacia temporale è venuta meno.

Da segnalare, altresì, che mentre con la precedente ordinanza del 28 aprile 2022 (scaduta il 15 giugno) il ministero della salute aveva comunque, residualmente, “ raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico ” (vedi l’articolo 1, comma 2), analogo invito – per quanto non cogente – non è stato trasposto nell’odierna ordinanza.

 

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