Casi pratici

Accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita dinanzi a uno o più avvocati nelle controversie di separazione e divorzio: novità 2022

Caratteri congeniti ai processi di famiglia e genesi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014

di Laura Biarella

la QUESTIONE
Quali novità il D.L. n. 132 del 2014 aveva introdotto in tema di processi di separazione e divorzio? Quali sono le novità introdotte dalla L. n. 206 del 2021? Quali sono i presupposti affinché le parti giungano a una separazione consensuale o a un divorzio congiunto senza l'intervento giudiziario? Qual è il ruolo dell'avvocato?

Il processo di separazione, attualmente regolato dagli artt. 706 ss. del codice di rito, e quello di divorzio, disciplinato dalla legge n. 898 del 1970, si trovano a fronteggiare situazioni fortemente connotate da caratteri peculiari, che il legislatore troppo spesso ha dimenticato nonostante le molteplici riforme, dalle più recenti alle meno attuali, che hanno inciso sulla materia. Non è questa la sede per trattare approfonditamente la questione, eppure, per comprendere la genesi dell'art. 6 del D.L. n. 132 del 2014 pare inevitabile accennare una riflessione sulle caratteristiche proprie delle situazioni che sorgono dalla crisi della famiglia. In effetti, l'art. 6 del D.L. in commento è una norma che è entrata in vigore già dal giorno seguente la pubblicazione del decreto medesimo, ovverosia dal 13 settembre 2014, pertanto si è dinanzi a uno strumento di grande attualità e concretezza. Per accennare brevemente alle motivazioni che hanno condotto alla genesi della disposizione in parola, giova ricordare come nei processi della famiglia vi sia la necessità pregnante che l'ordinamento garantisca una tutela d'urgenza. Infatti, dilatare i tempi processuali significa incentivare le parti ad assumere iniziative individuali e unilaterali o peggio ancora spingerle nella direzione dell'autotutela. A ciò si affianca l'immanenza di un periculum che rende necessaria una rapida risposta da parte dell'autorità giudiziaria. Si noti subito che si tratta di un periculum diverso da quello che deve apprezzare il giudice di un processo cautelare, giacché in ambito familiare questo è implicito. A conferma di tale prospettazione l'art. 708 del codice di rito, nel disciplinare la c.d. fase presidenziale, stabilisce che «se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi». La disposizione appena richiamata non lascia alcun margine di discrezionalità al presidente che deve, anche d'ufficio, dare una tutela che anticipi quella del giudizio di merito. L'urgenza si evince anche dal fatto che i provvedimenti presidenziali in parola sono adottati con ordinanza oltre a essere immediatamente esecutivi. Dall'osservazione del diritto sostanziale si evince un'ulteriore peculiarità dell'ambito familiare: l'evoluzione continua che subisce la fattispecie. In effetti, si è dinanzi a un contesto che non cessa mai di mutare; e non potrebbe essere diversamente dal momento che si ha a che fare con la sfera personale per eccellenza della vita di una persona: la famiglia. Allo stesso tempo, seppure sembri un ossimoro, si è di fronte a situazioni giuridiche permanenti. Dunque se è vero che la fattispecie si modifica continuamente non è meno vero che i diritti che entrano in gioco raramente si esauriscano in un'unica prestazione, necessitando piuttosto di molteplici adempimenti periodici (si pensi, uno per tutti, al diritto al mantenimento a scadenza mensile). Infine, non si può dimenticare che si fronteggiano situazioni spesso caratterizzate dall'infungibilità: è un ambito nel quale è necessario che sia il soggetto obbligato a porre in essere l'adempimento. I caratteri che si è tentato di sottolineare sono inconciliabili con il formalismo e la lunghezza dei tempi processuali che da sempre hanno accompagnato i processi in parola. In effetti, per quanto si sia previsto un processo bifasico, caratterizzato da un primo momento a cognizione sommaria, cui ne segue uno ulteriore a cognizione piena, rimane di grande attualità la necessità di ridurre i tempi della giustizia con riferimento ai processi in parola. Ciò appare tanto più vero dinanzi a ipotesi a "ridotta conflittualità" quali sono quelle della separazione consensuale e del divorzio congiunto, tanto più dinanzi all'assenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, incapaci o portatori di handicap gravi. A tal fine, nell'ambito di un decreto, quale è il c.d. decreto Orlando, finalizzato tanto ad alleggerire il carico dei tribunali, quanto a rendere più rapido il processo civile, non può sorprendere l'adozione di una norma, id est l'art. 6 del decreto in commento, che prevede per i coniugi che intendano separarsi consensualmente o giungere a un divorzio congiunto, a fronte di determinati presupposti (infra), la possibilità di addivenire a un accordo, a seguito di convenzione di negoziazione assistita dinanzi a uno o più avvocati, che produca i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziali adottati in seno ai procedimenti di separazione e divorzio.
Il c. 35 dell'art. 1 della l. n. 206/2021 ha novellato, a far data dal 22 giugno 2022, la disciplina della negoziazione assistita per la soluzione consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi (di cui all'art. 6 in disamina) per estendere l'applicazione di tale istituto anche alla soluzione consensuale delle controversie tra genitori relative all'affidamento e al mantenimento di figli naturali, al mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e agli obblighi alimentari. In dettaglio:
a) alla rubrica, dopo le parole: "o di divorzio" sono aggiunte le seguenti: ", di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: " nei casi di cui al comma 1 " sono sostituite dalle seguenti: " nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis " e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica".

Procedura tracciata dall'art. 6 del D.L. n. 132/2014
Ricerca dell'accordo: centralità del ruolo dell'avvocato
L'art. 6 del D.L. n. 132/2014 introduce la possibilità, per i coniugi che decidano di separarsi consensualmente o di richiedere un divorzio congiunto, tramite una convenzione di negoziazione assistita dinanzi a uno o più legali, di raggiungere il risultato senza che vi sia più la necessità di una fase giudiziale. In altri termini, le parti possono, grazie alla procedura di nuovo conio, avvalendosi dell'ausilio di almeno un avvocato, intervenire sullo status della coppia e incidere sullo stesso sino anche a giungere, per l'appunto, alla separazione o al divorzio. Pertanto, per quanto attiene all'ambito di applicazione della convenzione di negoziazione assistita lo stesso viene a coincidere con la possibilità di richiedere la separazione consensuale e il divorzio congiunto (in tale ipotesi devono sussistere i requisiti di diritto sostanziale, ad esempio deve essere stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale tra le parti); è altresì possibile, tramite l'art. 6 del D.L. n. 132 del 2014, chiedere la modifica delle condizioni di divorzio e di separazione già esistenti. Chiaramente, la nuova norma richiede dei presupposti per poter fruire della strada richiamata. È necessario, in primis, che ci si trovi in un'ipotesi in cui entrambi i coniugi, congiuntamente, sono d'accordo e sul separarsi (o sul divorziare) e sulle condizioni conseguenti alla cessazione dello stato di coniugio, siano queste personali o economiche.
In siffatta circostanza nulla osta a lasciare la massima libertà a dei soggetti che, assistiti da almeno un avvocato, possano trovare il migliore accordo per regolamentare la propria separazione o il proprio divorzio. In effetti, grazie alla negoziazione assistita in parola, il legislatore ottiene il duplice beneficio di ridurre il carico di lavoro dei tribunali, oltre che di diminuire la durata dei tempi necessari per ottenere la separazione o il divorzio, così soddisfacendo anche il bisogno di tutela urgente connaturato ai processi della famiglia (supra). Ben diversa si prospettava l'ipotesi in cui i medesimi soggetti avessero generato dei figli che, al momento della separazione o del divorzio cui i coniugi volessero giungere, fossero stati minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, portatori di handicap gravi o incapaci. In tal caso, a ragione a ben vedere, il legislatore articolava la procedura in più passaggi e soprattutto poneva in capo al procuratore della Repubblica il ruolo di verificare che l'accordo eventualmente raggiunto rispondesse all'interesse del minore.
Il c. 35 dell'art. 1 della l. n. 206 ha novellato la negoziazione assistita per la soluzione consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi per estendere l'applicazione di tale istituto anche alla soluzione consensuale delle controversie tra genitori relative a:
affidamento al mantenimento di figli naturali,
mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti,
obblighi alimentari.
Dunque, se sussistono i presupposti richiesti dall'art. 6 del D.L. n. 132/2014, i coniugi possono rivolgersi ad almeno un avvocato al fine di iniziare un percorso di negoziazione finalizzato alla ricerca dell'accordo che, una volta trasmesso a opera del legale dapprima al procuratore della Repubblica e poi, una volta ottenuto dallo stesso il nullaosta, all'ufficiale di stato civile, li condurrà alla separazione (o al divorzio). Tale accordo, una volta superata la fase della trasmissione (infra) produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono «i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio».

Le modifiche introdotte dalla L. n. 206/2021 operative dal 22 giugno 2022
La Legge 26 novembre 2021, n. 206, recante la "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata", ha fissato in un anno dalla sua entrata in vigore il termine per l'esercizio della delega, delineando il procedimento per l'adozione dei d.lgs. valorizzando il ruolo del parere delle commissioni parlamentari. Il c. 37 ha statuito che le disposizioni dei c. da 27 a 36 dell'unico articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 206, coincidente col 22 giugno 2022. Si tratta di interventi sul c.c. e sulle relative disp. di att., sul c.p.c. e sulle relative disp. di att., per le quali il legislatore non ha impiegato lo strumento della delega al Governo, bensì ha introdotto direttamente le modifiche alla legislazione vigente, destinate a divenire efficaci prima dell'esercizio della delega, rispetto alla quale il Governo, in base al c. 1, ha a disposizione un anno. Alcune di queste previsioni sono finalizzate a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie. Il c. 35 dell'art. 1 ha infatti novellato la disciplina della negoziazione assistita per la soluzione consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi (art. 6 del d.l. n. 132/2014), per estendere l'applicazione di tale istituto anche alla soluzione consensuale delle controversie tra genitori relative all'affidamento e al mantenimento di figli naturali, al mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e agli obblighi alimentari. In dettaglio:
a) alla rubrica, dopo le parole: "o di divorzio" sono aggiunte le seguenti: ", di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: " nei casi di cui al comma 1 " sono sostituite dalle seguenti: " nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis " e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica".

Requisiti della convenzione
Il D.L. n. 132/2014 si preoccupa di definire la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovverosia l'accordo «mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo». Con la stipula della convenzione in parola i coniugi attivano quell'attività volta a generare, di concerto con almeno un avvocato, l'accordo che produrrà gli stessi effetti di un provvedimento giudiziale conclusivo dei processi di separazione e divorzio; pertanto, la convenzione in commento deve rispettare determinati requisiti formali individuati dallo stesso D.L. n. 132/2014. In particolare, l'art. 2 del c.d. decreto Orlando individua sia le caratteristiche di forma e durata, sia gli obblighi d'informativa che deve osservare l'avvocato al momento del conferimento dell'incarico. Si tratta, invero, del dovere del professionista di informare il cliente circa la possibilità di stipulare la convenzione in parola al fine di fruire della negoziazione assistita oggetto di questo contributo. Per quanto attiene agli ulteriori requisiti previsti dall'art. 2 del D.L. n. 132/2014, anzitutto è necessaria la forma scritta della convenzione a pena di nullità. Inoltre, a livello contenutistico le parti sono tenute a individuare la durata della negoziazione oggetto della convenzione, che non può comunque essere inferiore a un mese e superiore a tre mesi, sebbene sia possibile, se le parti sono d'accordo, un'ulteriore proroga per un massimo di trenta giorni. Infine, giova ricordare che, nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento non è possibile che la convenzione abbia a oggetto diritti indisponibili, né che sia stipulata senza l'assistenza di almeno un avvocato. A tale panorama deve aggiungersi l'art. 8 del medesimo decreto, norma che si preoccupa di dettare una disciplina per l'ipotesi in cui entrino in gioco diritti soggetti a prescrizione. Sul punto, la nuova normativa stabilisce che tanto la comunicazione dell'invito a concludere la convezione di negoziazione assistita, quanto la sottoscrizione della convenzione stessa producono sulla prescrizione i medesimi effetti connessi alla domanda giudiziale. Parimenti, per quanto attiene all'istituto della decadenza il medesimo articolo chiarisce che la stessa è impedita, per una sola volta, dall'invito a stipulare la convenzione; tuttavia, se detto invito viene rifiutato o non accettato nel termine previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 132/2014, diviene necessario proporre la domanda giudiziale entro lo stesso termine di decadenza, a decorrere dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Trasmissione dell'accordo dall'avvocato all'ufficiale di stato civile
Il medesimo art. 6 del D.L. n. 132/2014 prevede una serie di adempimenti importanti in capo al professionista incaricato di svolgere la negoziazione in parola: si tratta anzitutto della necessità di trasmettere l'accordo al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per ottenere l'autorizzazione che apre l'ulteriore fase, ovverosia quella dell'obbligo di trasmettere una copia autenticata dell'accordo raggiunto all'ufficiale dello stato civile del comune presso il quale il matrimonio venne iscritto o trascritto. Prima di passare all'analisi delle fasi appena richiamate giova precisare come il professionista sia tenuto, in seno all'accordo, a dar atto che nel corso della procedura di nuovo conio gli avvocati intervenuti hanno proceduto con una triplice informativa. Si tratta, in particolare, di dare atto che i professionisti hanno tentato di conciliare le parti, le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare, oltre che dell'importanza che i figli minori trascorrano il tempo opportuno con entrambi i genitori. Vale la pena di evidenziare il forte parallelismo esistente tra il tentativo di conciliazione che il giudice esperisce nella c.d. fase presidenziale dei processi di separazione e divorzio e quello che devono tentare gli avvocati che intervengono nella nuova procedura. Chiusa tale premessa, con riferimento al primo momento pare importante precisare come il professionista, dopo la stipula della convenzione di negoziazione assistita, e dopo il raggiungimento dell'accordo, è tenuto a trasmettere lo stesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente affinché costui valuti la presenza di eventuali irregolarità in seno all'accordo medesimo laddove non vi siano figli, oppure la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole nell'ulteriore ipotesi. Giova precisare come per compiere detta operazione di trasmissione l'avvocato sia tenuto al rispetto di un termine, che il D.L. individua in dieci giorni, laddove siano presenti dei figli minori o anche maggiorenni portatori di handicap grave, incapaci o economicamente non autosufficienti; diversamente, nell'assenza di figli, la norma si limita a precisare che l'accordo «è trasmesso al procuratore della Repubblica» senza indicare alcun riferimento temporale. Segue un'ulteriore fase, durante la quale il procuratore della Repubblica interloquisce con l'avvocato e, nei casi "patologici" e laddove vi sia la presenza di figli, con il presidente del tribunale. Il passaggio in parola segue un iter diverso proprio in virtù del fatto che vi siano figli minori o anche maggiorenni portatori di handicap grave, economicamente non autosufficienti o incapaci, oppure che non vi siano. Nell'ipotesi da ultimo prospettata, l'assenza di figli, il procuratore della Repubblica è chiamato a verificare l'esistenza di possibili irregolarità relative all'accordo negoziato secondo la procedura di nuovo conio. Qualora il procuratore riscontri che l'accordo non è affetto da vizi di sorta, lo stesso procederà comunicando all'avvocato il nullaosta finalizzato agli adempimenti individuati dal terzo comma della norma in commento (infra).
Deve osservarsi che la disposizione non chiarisce che cosa succeda nell'ipotesi opposta, ovverosia se il procuratore ravvisi delle irregolarità in seno all'accordo in parola. La procedura presenta delle diversità nella prima ipotesi richiamata, ovverosia laddove vi siano dei figli. In tal caso occorre distinguere: invero, stante la presenza di figli, siano questi minori o maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave, se l'accordo risulta conforme all'interesse dei figli stessi il procuratore autorizzerà gli adempimenti individuati dal terzo comma dell'art. 6. Nella diversa circostanza in cui l'accordo non sia rispondente al richiamato canone dell'interesse dei figli il procuratore è tenuto, entro cinque giorni, a trasmettere l'accordo viziato al presidente del tribunale affinché lo stesso fissi la comparizione personale delle parti nel termine di trenta giorni. Ciò premesso, con riferimento a tutte le ipotesi sin qua richiamate è necessaria un'ulteriore fase nella quale è protagonista l'avvocato. Si tratta del momento durante il quale il professionista trasmette copia autenticata dell'accordo negoziato grazie alla nuova procedura all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. Tale passaggio deve esser posto in essere dall'avvocato entro dieci giorni. Tale ulteriore fase è particolarmente importante giacché è questo il momento nel quale l'accordo, formato grazie alla negoziazione assistita, viene trasmesso affinché siano effettuate dall'ufficiale di stato civile le annotazioni necessarie negli atti di matrimonio. Inoltre, l'avvocato è tenuto a compiere le attività richieste dall'art. 5 del medesimo D.L. n. 132/2014, ovverosia deve certificare l'autografia delle firme dei coniugi e la conformità dell'accordo raggiunto alle norme imperative e all'ordine pubblico. A ciò deve aggiungersi che se tramite l'accordo negoziato le parti hanno compiuto un atto o stipulato un contratto compreso nel novero di quelli soggetti a trascrizione diviene necessaria l'autentica di un pubblico ufficiale perché lo stesso si possa trascrivere. Si è già accennato a come il professionista sia tenuto ad assolvere agli obblighi di trasmissione richiamati nel termine di dieci giorni pena la condanna, da parte dello stesso comune che sarebbe destinatario della trasmissione stessa, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra euro 2.000 ed euro 10.000. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 132/2014, l'avvocato non potrà impugnare l'accordo alla cui formazione ha partecipato senza commettere un illecito disciplinare. La fase di trasmissione dell'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, consente allo stesso di produrre gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali adottati nei processi di separazione e divorzio oltre a costituire titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. L'elemento da ultimo evidenziato deve salutarsi con favore giacché consentire alle parti di avere un titolo esecutivo a seguito della negoziazione assistita in commento potrebbe costituire un forte incentivo all'utilizzo della procedura de qua.

Considerazioni conclusive
La normativa investe l'avvocato di un ulteriore e importantissimo ruolo nei processi connessi alla gestione della crisi della famiglia, siano questi volti a giungere alla separazione, al divorzio, o alla modifica delle condizioni degli stessi. In effetti, laddove il professionista si trovi dinanzi una coppia che intende attivarsi per addivenire ad una separazione consensuale o per richiedere un divorzio congiunto potrà consigliare ai coniugi in parola di seguire la strada tracciata dall'art. 6 del D.L. n. 132/2014, rispetto alla quale sussiste peraltro un vero e proprio onere di informativa in capo all'avvocato. In siffatta ipotesi, sarà cura del legale far sì che venga stipulata una convenzione conforme ai crismi formali delineati dall'art. 2 del decreto Orlando e svolgere l'attività di negoziazione conseguente alla stessa e volta a raggiungere un accordo capace di produrre gli stessi effetti di un provvedimento emesso dal giudice nei processi di separazione e divorzio, senza peraltro che sia necessario attivarsi per ottenere un'omologa giudiziale. Gli avvocati che prestino la loro opera in seno alla procedura di nuovo conio dovranno rispettare le diverse fasi processuali che il legislatore detta a seconda che vi siano figli minori, o anche maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o meno. Dunque, tali coniugi potranno, con il solo ausilio del professionista, una volta ottenuto il placet del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, riuscire a separarsi o divorziare senza passare dinanzi al giudice. In siffatta circostanza l'avvocato riveste l'ulteriore ruolo di essere il tramite che trasmette l'accordo da lui redatto all'ufficiale di stato civile del comune competente per le dovute annotazioni negli atti matrimoniali. Sebbene la fase della trasmissione dell'accordo sia un tassello fondamentale del mosaico prodotto dal D.L. n. 132/2014, gli effetti dell'accordo medesimo si producono a partire dalla data certificata nello stesso e riprodotta nelle annotazioni operate dall'ufficiale di stato civile.
Infine, la L. n. 206/2021, recante la "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata", ha fissato in un anno dalla sua entrata in vigore il termine per l'esercizio della delega e delinea il procedimento per l'adozione dei d.lgs. valorizzando il ruolo del parere delle commissioni parlamentari. Tuttavia, il c. 37 ha statuito che le disposizioni dei c. da 27 a 36 dell'unico articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 206, coincidente col 22 giugno 2022. Si tratta di interventi sul c.c. e sulle relative disp. di att., sul c.p.c. e sulle relative disp. di att., per le quali il legislatore non ha impiegato lo strumento della delega al Governo, bensì ha introdotto direttamente le modifiche alla legislazione vigente, destinate a divenire efficaci prima dell'esercizio della delega, rispetto alla quale il Governo, in base al c. 1, ha a disposizione un anno. Alcune di queste previsioni sono finalizzate a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie. Il c. 35 dell'art. 1, infatti, novella la disciplina della negoziazione assistita per la soluzione consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi, di cui all'art. 6 del d.l. n. 132/2014, per estendere l'applicazione di tale istituto anche alla soluzione consensuale delle controversie tra genitori relative all'affidamento e al mantenimento di figli naturali, al mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e agli obblighi alimentari.

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Valeria Cianciolo

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