Rassegne di Giurisprudenza

Licenziamento illegittimo: determinazione dell'indennità risarcitoria

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Illegittimità - Risarcimento del danno - Indennità risarcitoria - Art. 18 st. lav. - Base di calcolo - Determinazione.
L'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, deve essere commisurata, non più in base ad una media delle retribuzioni percepite dal lavoratore prima della illegittima estromissione, ma in base alla retribuzione che quest'ultimo avrebbe percepito, se avesse effettivamente lavorato.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 marzo 2022, n. 6744

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno - Retribuzione globale di fatto - Base di calcolo - Emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali - Esclusione - Fattispecie.
In tema di conseguenze patrimoniali da licenziamento illegittimo ex art. 18 st.lav., la retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso dalla base di calcolo della retribuzione variabile il premio per gli incentivi alla vendita con riferimento al periodo in cui il lavoratore era stato impossibilitato a raggiungere gli obiettivi, pur conseguiti negli anni precedenti, in ragione del licenziamento poi dichiarato illegittimo).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27750

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno - Indennità risarcitoria - Base di calcolo - Retribuzione globale di fatto al tempo del licenziamento - Aggiornamenti delle retribuzioni - Inclusione - Fondamento.
L'indennità risarcitoria di cui all'art. 18, comma quarto, della legge n. 300 del 1970, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990, deve essere commisurata alla retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore al tempo del licenziamento, nella quale, in relazione alla natura risarcitoria delle somme spettanti al lavoratore in seguito all'illegittimo licenziamento, vanno inclusi gli aggiornamenti delle retribuzioni medesime che, di detta natura, costituiscono espressione.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 settembre 2011, n. 19285

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno - Commisurazione del danno alla retribuzione globale di fatto - Base di calcolo - Compensi a carattere continuativo - Computabilità - Emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali - Esclusione - Fattispecie.
In tema di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, l'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n.300 deve essere liquidata in riferimento alla retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore al tempo del licenziamento, comprendendo nel relativo parametro di computo non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento (con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali), in quanto altrimenti verrebbero ad essere addossate al lavoratore le conseguenze negative di un illecito altrui. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare l'anzidetto principio, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso dalla base di calcolo dell'indennità risarcitoria l'indennità di mensa avente carattere convenzionale, l'indennità di rischio, il concorso nelle spese tranviarie, il premio di rendimento ed il premio di produttività, senza considerare che l'assenza del dipendente cui si ricollegava la mancata fruizione dei detti emolumenti era derivata dall'illegittima estromissione dello stesso dall'azienda).
• C orte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 settembre 2009, n. 19956