Civile

Novità in materia di trasporto e spedizione: le recenti modifiche al Codice civile

Limitazione al risarcimento dovuto dal vettore estesa anche ad altre modalità di trasporto; eliminato il riferimento ai patti contrari; equiparazione, in materia di privilegi speciali, del credito dello spedizioniere a quello del vettore. Sono alcune tra le principali modifiche introdotte dal DL n. 152/2021 alle disposizioni del Codice Civile in materia di trasporto e spedizione

di Niccolò Medica e Laura Andreani*

Il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 , convertito con modifiche nella legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha significativamente inciso su alcune disposizioni del Codice Civile in materia di trasporto e spedizione.

In primo luogo, le modifiche hanno inciso sull'art. 1696 cod. civ., in quanto:

• la limitazione al risarcimento dovuto dal vettore – fissata, a livello nazionale, in 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo di merce perduta o avariata e, a livello internazionale, mediante rinvio alla Convenzione CMR (8,33 DSP per ogni chilogrammo di peso lordo mancante) –, che finora si riferiva esclusivamente al trasporto stradale, è stata estesa anche ad altre modalità di trasporto; in caso di trasporto aereo, marittimo, fluviale e ferroviario, tanto nazionale quanto internazionale, viene effettuato un rinvio alle leggi speciali e alle pertinenti convenzioni internazionali per quanto attiene all'ammontare di tale limitazione e al rispetto dei presupposti per il sorgere della responsabilità;
• viene introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento (recependo così il consolidato orientamento giurisprudenziale) una specifica disciplina per il caso in cui, in caso di trasporto intermodale, non sia possibile stabilire in quale fase del trasporto si sia verificata la perdita o l'avaria: il risarcimento dovuto dal vettore non potrà superare 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo di merce perduta o avariata in caso di trasporto nazionale e 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo di merce perduta o avariata in caso di trasporto internazionale.

Per quanto attiene alla spedizione, le principali modifiche hanno riguardato l'art. 1737 cod. civ., a norma del quale lo spedizioniere può ora concludere i contratti di trasporto stipulati in esecuzione del mandato conferitogli dal cliente sia in nome proprio e per conto del mandante sia in nome e per conto del mandante stesso, qualora sia "dotato di poteri di rappresentanza". Sempre il medesimo articolo prevede che il mandato conferito allo spedizioniere possa riguardare la stipula di una pluralità di contratti di trasporto.

Per quanto concerne l'art. 1739 cod. civ., il quale stabilisce che non sussiste in capo allo spedizioniere alcun obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, è stato eliminato il riferimento ai patti contrari. La nuova formulazione dell'art. 1739 cod. civ. pone in capo al mandante il compito di fornire precise istruzioni in relazione alla stipulazione della copertura assicurativa, lasciando allo spedizioniere la valutazione della migliore copertura in relazione alla tipologia del trasporto e ai rischi ed esso connessi.

Quanto all'articolo 1741 cod. civ., il quale disciplina diritti e obblighi dello spedizioniere-vettore, ossia del soggetto che "con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte", viene ora specificato che, nel caso di perdita o avaria della merce, si applica la disciplina dell'art. 1696 cod. civ., compresi i limiti risarcitori ivi previsti. In tal modo è stata risolta la questione dei limiti risarcitori applicabili allo spedizioniere-vettore che non sia stato autorizzato all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi.

Da ultimo si segnalano le modifiche apportate all'art. 2761 cod. civ.:

• vi è stata una sostanziale equiparazione, in materia di privilegi speciali, del credito dello spedizioniere a quello del vettore;
• è stato normativamente recepito l'orientamento della Suprema Corte in base al quale il diritto di ritenzione e privilegio sulle merci trasportate per un credito derivante dal contratto di trasporto può essere esercitato anche per soddisfare un credito nascente da un trasporto diverso, ma con il quale vi sia un rapporto di connessione. In buona sostanza, in base alla nuova formulazione della norma, qualora vengano effettuati più trasporti in esecuzione di un unico contratto quadro, il diritto di ritenzione e privilegio può essere esercitato anche per il corrispettivo maturato per un trasporto precedente a quello avente ad oggetto la merce nell'attuale disponibilità del vettore.

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*A cura di Niccolò Medica e Laura Andreani, GPD – Gemma Provaggi De André, studio legale e tributario

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