Penale

Rito abbreviato, utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese dal soggetto ancora formalmente non indagato

La parte di documento compilata prima dell'insorgere degli indizi ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito (Corte di Cassazione, Sez. III Pen., Sentenza 1 marzo 2022, n. 7120)

di Paolo Comuzzi

Accade spesso che in verifica fiscale siano rese dichiarazioni a verbale (e non solo dal legale rappresentante) e queste affermazioni (portate nel verbale di constatazione redatto dai verificatori) possono avere delle conseguenze anche importanti.

Di questo tema si occupa la Cassazione nella decisione (7120/2022) che andiamo a commentare in questa sede.

La Corte di Cassazione ha stabilito alcuni principi importanti e che meritano essere messi in debita evidenza e mi pare rilevante la distinzione tra dichiarazioni spontanee e dichiarazioni "sollecitate" come andremo a evidenziare nel seguito del presente commento.

Cominciamo a dire che i ricorrenti contestano la decisione della Corte di Appello di Catanzaro per due motivi:
1) con il primo si argomenta "… che i Giudici di merito avevano fondato l'affermazione di responsabilità sul verbale della Guardia di Finanza del 3.9.2016, sulla cnr e sulle dichiarazioni rese da entrambi gli imputati innanzi alla Guardia di Finanza; in data 2.8.2016 venivano verbalizzate dichiarazioni del [omissis], omettendo il rispetto della normativa penale di cui all'art. 220 dis.att. cod.proc.pen. e facendole confluire, poi, nel verbale del 3.9.2016 che il predetto sottoscriveva; alla data del 2.8.2016 erano emersi indizi di reato a carico del predetto, che si era dichiarato reale gerente dell'azienda ed aveva dichiarato di non aver rinvenuto l'incartamento contabile la cui esibizione era stata richiesta dagli operanti; il processo verbale del 3.9.2016 era dunque, nullo e/o inutilizzabile e la relativa eccezione era ammissibile nel giudizio abbreviato vertendosi in ipotesi di inutilizzabilità e/o nullità patologiche …";
2) con il secondo si fa notare che "… Si argomenta che una volta in sede di accertamento - alla data del 2.8.2016 - si doveva procedere sia per [omissis], dichiaratosi gerente effettivo della impresa, che per la [omissis], contribuente in quel momento rappresentata dal [omissis], con il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 63 e 64 cod.proc.pen.; le dichiarazioni rese dal [omissis] non potevano considerarsi spontanee in quanto egli era stato sollecitato a rendere puntuali e specifiche dichiarazioni; le dichiarazioni rese, pertanto, erano inutilizzabili …".

In aggiunta a queste contestazioni vi sono altre eccezioni (in merito alla configurabilità del reato) che non andiamo a prendere in considerazione in questa sede.

La Corte di Cassazione respinge le doglianze formulate ed argomenta secondo quanto andiamo a riportare nel seguito.

In primo luogo i giudici della Cassazione ammettono che "… è indubbio che, a norma dell'art. 220 disp. att. cod.proc.pen., quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale debbano essere compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice di rito …".

Quindi gli stessi indicano che "… Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale (la cui natura non muta sia che venga acquisito quale atto irripetibile, come ritenuto da una risalente pronuncia, Sez. 3, n. 36399 del 18/05/2011, A., Rv. 251235, ovvero quale prova acquisibile ex art. 234 cod.proc.pen., come affermato [omissis] ( da Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, C., Rv. 242523). Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacchè altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile (Sez.3, n.54379 del 23/10/2018, Rv.274131; Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, F., Rv. 246599; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, C., Rv. 242523)".

Ne consegue che la parte di documento compilata prima dell'insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito. Il presupposto per l'operatività dell'art. 220 disp. att. c.p.p., cui segue il sorgere dell'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale, è costituito dalla sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, F., Rv. 246599; Sez. Un., 28.11.2004, n. 45477, R., Rv 220291; Sez. 2, 13/12/2005, n. 2601, C., Rv. 233330) …".

Fornita questa indicazione il Collegio giudicante si fa cura di statuire che "… nondimeno, la violazione dell'art. 220 disp.att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda (Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, P., Rv. 269299) …".

Al termine di questa disamina gli ermellini concludono che "… Ne consegue che la parte di documento compilata prima dell'insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito (cfr Sez. 2, n. 8604 del 05/11/2020, Rv. 280905 - 01); trova, dunque, applicazione il principio, secondo il quale, nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria da soggetto che non abbia ancora formalmente assunto la qualità di indagato (Sez.3, n. 47012 del 13/07/2018, Rv.274198 - 01; Sez.5, n. 13917 del 16/02/2017, Rv. 269598 - 01; Sez.5, n. 6346 del 16/01/2014, Rv.258960 - 01) …".

Una decisione che mi sento di definire importante e da considerare nell'ambito delle verifiche e mi sento di tornare sul tema consigliando sempre risposte scritte ed evitando che singoli dipendenti rendano dichiarazioni.

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