Rassegne di Giurisprudenza

Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Giochi e scommesse - Reato ex art. 4, L. 401/1989 - Configurabilità - Fattispecie relativa al gioco delle tre palline.
Il reato di cui all'art. 4, comma 4 bis, della l. 13 dicembre 1989, n. 401 risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza, una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l'esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso. Non è pertanto riconducibile a tale fattispecie la condotta consistente nel gioco delle tre palline, ben diversa dall'esercizio in forma organizzata di una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 1° dicembre 2021 n. 44359

Giochi e scommesse - Giochi d'azzardo - Gioco delle "tre campanelle" - Configurabilità della truffa - Condizioni. (Cp, articoli 640 e 71 8)
Il gioco delle "tre campanelle" (ovvero delle "tre carte" o come altrimenti viene definito in funzione del corredo strumentale a disposizione del soggetto che lo esercita), inquadrabile normalmente nel paradigma del reato contravvenzionale di cui all'articolo 718 del codice penale, è sussumibile sotto la fattispecie della truffa solo in presenza di un artificio e/o raggiro idoneo all'induzione in errore del soggetto passivo del reato, ma è condotta inefficace a costituire in tal senso artificio e/o raggiro quella volta solo a sollecitare nell'ignaro scommettitore la volontà di giocare, attraverso la prospettazione di un facile guadagno dovuto alla sua abilità.
• Corte di cassazione, sezione fer. penale, sentenza 21 settembre 2020 n. 26321

Gioco - Lotto e lotterie - In genere - Reato di cui all'art. 4, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401 - Esistenza di una struttura costituita da mezzi e persone seppure non stabile - Necessità - Fattispecie.
In tema esercizio abusivo dell'attività di pubblica scommessa su giochi di abilità, è necessaria la presenza di una struttura organizzativa costituita da mezzi e persone, anche se di natura non stabile e complessa. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato di cui all'art. 4, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n.410, a carico di tre imputati che avevano predisposto un banchetto amovibile sul quale uno di loro esercitava il gioco delle "tre campanelle" e gli altri due inducevano altri soggetti a giocare allettandoli con la possibilità di conseguire un facile guadagno, essendo tale condotta al più riconducibile nell'ambito della contravvenzione di cui all'art.718 cod. pen.).
• Corte di cassazione, sezione fer. penale, sentenza 21 settembre 2020 n. 26321

Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - In genere - Gioco dei 'tre campanelli' - Truffa - Esclusione - Contravvenzione di cui all'art. 718 cod. pen. - Configurabilità - Ragioni.
Non configura il reato di truffa ma quello di cui all'art. 718 cod. pen., il gioco dei "tre campanelli" – e quelli similari delle "tre tavolette" o delle "tre carte" - in ragione del fatto che la condotta del soggetto che dirige il gioco non realizza alcun artificio o raggiro ma costituisce una caratteristica del gioco che rientra nell'ambito dei fatti notori, sempre che all'abilità ed alla destrezza di chi esegue il gioco non si aggiunga anche una fraudolenta attività del medesimo.(In motivazione la Corte ha altresì evidenziato che l'induzione della persona offesa a giocare con il miraggio della vincita, non rappresenta di per sé un artificio o raggiro).
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 27 novembre 2019 n. 48159