Civile

Cassazione: le ultime pronunce sui compensi dell'Avvocato

Una selezione delle decisioni segnalate dall'Ufficio del Massimario in tema di onorari e spese legali

di Francesco Machina Grifeo

Con riferimento ai compensi professionali, negli affari superiori ai 520mila euro non serve alcuna motivazione dei giudici per incrementare fino al 30% i parametri numerici dei relativi scaglioni (Cass. 29170/2021). Niente compensi extra, invece, per le prestazioni stragiudiziali qualora esse siano il naturale completamento dell'attività giurisdizionale (Cass. 28855/2021). Con riferimento poi agli avvocati interni agli enti (un Comune), i compensi devono essere erogati al netto degli oneri (Cass. 27315/2021). Mentre al contributo aggiuntivo per le giurisdizioni superiori determinato dal Cnf, devono concorrere tutti gli avvocati (Cass. 30960/2021). Infine, nel processo tributario, al Comune assistito dai funzionari, spese liquidate con parametri ridotti del 20% (Cass. 27634/2021). Sono alcuni dei principi contenuti in cinque ordinanze in materia di onorari professionali riportate nella "Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione", curata dall'Ufficio del Massimario, relativa al mese di ottobre che è stata appena pubblicata.

Affari oltre i 520mila euro - La II Sezione con l'0rdinanza n. 29170 del 20/10/2021 ha dunque chiarito che in tema di compensi professionali in favore degli avvocati per gli affari di valore superiore ad 520.000 euro, il Dm n. 55 del 2014, nella parte in cui prevede che alla relativa liquidazione si applica, "di regola", un incremento fino al 30% dei parametri numerici contemplati dai relativi scaglioni di riferimento (ed individuati, nella specie, dall'articolo 22 del citato Dm), impone uno specifico apporto motivazionale, esplicativo delle ragioni sottese a tale scelta, nel solo caso in cui il giudice reputi di non disporre alcun incremento percentuale, restando egli, al contrario, libero di stabilire un aumento in misura anche superiore al massimo del 30%, applicando i criteri generali di cui all'articolo 4 del medesimo Dm n. 55, con decisione non censurabile in sede di legittimità.

Onorari per attività stragiudiziale - Sempre la II Sezione con Ordinanza n. 28855 del 19/10/2021 ha affermato che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della tariffa degli onorari ed indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile, approvata con Dm n. 127 del 2004 (vigente "ratione temporis"), i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio e sempre che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, nel qual caso compete al difensore unicamente il compenso per l'assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta.

Nel caso specifico, la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso un autonomo compenso per la voce "corrispondenza con il legale di controparte", benché si fosse trattato di attività protrattasi per mesi, stante il successivo patrocinio in giudizio, prestato da parte del medesimo professionista, in favore della stessa parte assistita stragiudizialmente.

Avvocatura interna ai comuni - La Sezione Lavoro con l'ordinanza n. 27315 del 07/10/2021 ha invece statuito che i compensi professionali, dovuti all'avvocatura interna (ai sensi dell'articolo 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali), nei casi non regolati "ratione temporis" dall'articolo 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, in conformità all'articolo 2115 c.c., spettano al netto degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali, della spesa dell'assicurazione Inail e della imposta Irap, che restano a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro.

Contributo Cnf per giurisdizioni superiori - La V Sezione, con ordinanza n. 30960 del 29/10/2021, ha chiarito che in tema di disciplina forense, al contributo determinato annualmente dal Consiglio Nazionale Forense ex articolo 14 Dlgslgt n. 382 del 1944, devono concorrere tutti gli avvocati iscritti all'albo professionale, pur se non iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori, atteso che la norma correla il contributo non alle spese di tenuta dell'albo speciale, bensì al bilancio dell'ente e al funzionamento del Consiglio stesso, il quale svolge - anche in epoca anteriore alla riforma operata con legge n. 247 del 2012 - compiti e funzioni di interesse generale pubblicistico per l'intera categoria professionale degli avvocati.

Processo tributario, liquidazioni spese tagliata del 20% - Infine, di nuova la V Sezione con ordinanza n. 27634 del 11/10/2021 ha affermato che nel processo tributario, alla parte pubblica (nella specie, un Comune) assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'articolo 15, comma 2 bis, del Dlgs n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attività difensiva nel processo.

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