Penale

Per violazioni dei doveri di assistenza dei figli piena equiparazione tra genitori naturali e coniugi

L'imputazione in caso di mancata corresponsione del mantenimento mensile è la medesima al di là del dato letterale

di Paola Rossi

Giuridicamente errata e da correggere la sentenza di merito che non ritenga applicabile l'articolo 570 bis del Codice penale nel caso di figli nati fuori dal matrimonio. L'espressione coniuge contenuta nella norma del Codice penale va letta anche alla luce dei diversi interventi normativi che hanno equiparato i genitori e i relativi diritti e doveri verso i figli senza cioè alcuna distinzione tra quelli legati da matrimonio o meno. La Corte di cassazione penale, con la sentenza n. 20721/2021, ha perciò rinviato la causa al giudice di merito che aveva invece ritenuto applicabile l'articolo 570 (violazioni degli obblighi di assistenza familiare) e non l'articolo 570-bis (violazioni degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o divorzio) al caso del padre naturale non convivente con la madre che aveva mancato per un anno di corrispondere il mantenimento mensile di 600 euro e la partecipazione alle spese straordinarie previsti per i due figli minori.

La norma aggiunta al Codice penale dall'articolo 2 del Dl gs 21/2018, se pur espressamente parla di coniugi (separati o divorziati) non esclude l'imputazione per il genitore naturale che viene meno al proprio dovere di mantenimento della prole in caso di non convivenza con l'altro genitore.

Come spiega la Cassazione nel suo intervento sistematico va prima di tutto tenuto in conto che gli articoli 3 della legge 54/2006 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) e 12 sexies della legge 1970/898 (legge sul divorzio) vanno considerati solo formalmente espunti dall'ordinamento giuridico dopo l'abrogazione disposta dal Dlgs 21/2018 che attua il principio di delega della riserva di codice nella materia penale.
Ma al di la del dato formale e di questioni di tecnica legislativa ciò che sottolinea la Cassazione è l'ormai avvenuta equiparazione della figura genitoriale in tutte le declinazioni in cui può venire alla luce. Testimoni di tale evoluzione - e con espresse affermazioni di equiparazione delle nozioni di figlio e di genitore - sono i recenti interventi legislativi contenuti:
- nel Dlgs 54/2013 che revisiona leregole della filiazione alla luce dell'equiparazione tra figli legittimi e naturali sancita dall'articolo 2 della legge 219/2012 e
- nella legge 76/2016 che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze.

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