Amministrativo

Procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, niente accesso agli atti

Lo ha precisato il Tar Lazio con la sentenza 13628/2022

di Pietro Alessio Palumbo

Con la sentenza n.13628/2022 il Tar Lazio-Roma ha chiarito che gli atti del procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari non sono atti amministrativi secondo la disciplina ordinaria sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso tradizionale ai documenti amministrativi, bensì sono atti giurisdizionali. Ciò sulla scorta della disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità. Nella vicenda sottoposta all'esame del giudice amministrativo il ricorrente aveva gravato il diniego frapposto dalla Procura Generale della Corte di Cassazione sull'istanza di accesso intesa ad ottenere l'ostensione dei documenti relativi al procedimento disciplinare avviato a carico di alcuni magistrati a seguito dell'esposto inoltrato dall'istante stesso. Per il giudice amministrativo capitolino rispetto agli atti e documenti in parola non valgono le esigenze di ordine generale poste a fondamento dell'accesso nei confronti dell'attività di pubblico interesse dell'amministrazione, consistenti nel favorire la partecipazione e assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione del nostro Paese.

Il diritto di accesso
Del resto – ha posto in evidenza il Tribunale amministrativo romano - il diritto di accesso previsto dalla storica legge sull'accesso documentale agli atti di enti ed amministrazioni pubbliche soggiace ad alcuni precisi limiti. Il diritto di accesso è infatti escluso nei procedimenti selettivi nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi; nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; nei procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; ed infine per tutti i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge e da regolamento. A tale ultimo riguardo il riferimento è effettuato ai regolamenti con i quali le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti, da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti alle richieste di accesso da parte di terzi. La fonte normativa deve quindi effettuare una prudente ponderazione comparativa tra tutti gli interessi coinvolti. Nel caso sottoposto all'esame del giudice amministrativo capitolino, il riferimento è al Regolamento concernente le categorie di documenti formati ovvero stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici, sottratti al diritto di accesso. E da tale normativa è evincibile che in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, va esclusa dall'accesso la documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero quella utilizzabile ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari.

La responsabilità disciplinare dei magistrati
Essendo la responsabilità disciplinare preordinata esclusivamente a sanzionare la violazione dei doveri funzionali del magistrato nei confronti dello Stato e non trattandosi di procedimento pregiudiziale e pregiudicante rispetto agli altri rimedi interni ed esterni al processo, la tutela del diritto asseritamente leso può e deve essere assicurata esclusivamente all'interno del processo, per mezzo degli strumenti previsti dalla legge processuale e all'uopo preordinati; ovvero, nei casi nei quali sia ipotizzabile la responsabilità del magistrato, ai sensi della normativa sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati. Facendosi così valere un diritto al ristoro mediante la proposizione dell'azione civile che, a ben vedere, in alcun modo può dirsi pregiudicata dalla giurisdizione disciplinare.
Sebbene non siano ammissibili istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, il diritto d'accesso agli atti costituisce principio generale finalizzato ad assicurarne la correttezza e l'integrità. Tuttavia il diritto degli interessati di prendere visione o di estrarre copia di documenti amministrativi è invocabile solo da parte dei soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. La mera qualità di autore dell'esposto - qualità sulla quale nella vicenda in esame l'appellante aveva fondato l'asserito diritto di accesso ai documenti relativi al procedimento disciplinare avviato a carico dei magistrati - è inidonea a radicare in detto autore, in assenza di altri elementi, la titolarità di una situazione che può legittimare l'accesso nei confronti degli atti del procedimento che da quell'esposto abbiano potuto trarre origine.

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