Responsabilità

Danno biologico: per la quantificazione si considera la causa che ha determinato la morte

Nel caso esaminatoil soggetto è deceduto per un epatocarcinoma causato dall'epatite C contratta all'esito di emotrasfusioni

di Giampaolo Piagnerelli

Il risarcimento del danno biologico quando è legato a un decesso legato a cause ben precise, proprio queste ultime vanno prese in considerazione per la quantificazione del danno da corrispondere agli eredi. Lo precisa la Cassazione con ordinanza n. 32916/22.

I fatti. Venendo ai fatti la Corte di appello ha condannato il ministero della Salute al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni subiti dagli eredi in funzione del decesso del parente dovuto a epatocarcinoma a sua volta cagionato dell'epatite C contratta all'esito di emotrasfusioni cui era stata sottoposto durante il ricovero dal 17 giugno 1987 al 3 luglio 1987 presso l'ospedale civile di Vico Equense. Contro la sentenza il dicastero ha proposto ricorso per Cassazione. I Supremi giudici hanno chiarito, però, che per quanto concerne la quantificazione del danno biologico spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrata alla durata effettiva della vita del danneggiato e non già a quella probabile in quanto la durata della vita futura in tal caso non costituisce più valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto. L'elemento probabilistico, invece, può essere preso in considerazione quando la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito e non anche allorquando - come nel caso di specie - la morte sia stata direttamente cagionata dall'illecito, essendo la persona deceduta proprio in conseguenza della patologia contratta all'esito della subita trasfusione con sangue infetto e non già per causa indipendente.

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