Giustizia

Udienza preliminare a raggio ridotto con test sulle probabilità di condanna

di Daniele Piva

La riforma della Giustizia (approvata dalla Camera, ora in attesa dell’esame del Senato) dà impulso al processo telematico (per la disciplina della prescrizione e delle sanzioni si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Si prevede, ad esempio, la formazione, conservazione e deposito di atti e documenti processuali (incluse le impugnazioni) in formato digitale nonché l'effettuazione di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche, anche nei confronti di imputato non detenuto o internato, fatte salve soluzioni alternative nei casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del ministero della giustizia.

Come ulteriore forma di documentazione di sommarie informazioni, dell'interrogatorio fuori udienza e della prova dichiarativa (esempio, testimonianza) si prevede la registrazione audiovisiva o l'audioregistrazione con possibilità di individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza.

In materia di processo in assenza, si stabilisce di procedere solo quando si abbia certezza ovvero il giudice ritenga provato che la mancata partecipazione al processo è volontaria ad eccezione dell'imputato latitante. Si deve altrimenti pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere e, comunque, continuare ogni più idonea ricerca fino alla scadenza del doppio dei termini di prescrizione del reato per rendere edotta la parte della decisione e dar seguito agli adempimenti di riapertura e prosecuzione del procedimento, fatta salva l'assunzione, nelle more, delle prove non rinviabili.

Sulle indagini preliminari, si prevede, in primo luogo, la modifica della regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, imposta ogni volta gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna. In secondo luogo, i termini di durata delle indagini vengono rimodulati: sei mesi per le contravvenzioni, un anno per i delitti, un anno e mezzo per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2 del Codice di procedura penale, fatta salva la possibilità di una sola proroga per un tempo non superiore ai sei mesi giustificata dalla complessità delle indagini. Si stabilisce che, alla scadenza, il pubblico ministero sia tenuto ad assumere le sue determinazioni in un termine fissato in misura diversa in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini, pena l'intervento del giudice per le indagini preliminari e, comunque, la possibilità per l'indagato e la persona offesa di prendere cognizione degli atti tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo.

Si attribuisce al pubblico ministero il compito di individuare, nell'ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da valutare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili.

Viene poi espressamente stabilito che, in ogni caso, la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato - i cui presupposti andranno precisati in sede di decreto legislativo - non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.

In tema di udienza preliminare - il cui ambito applicativo risulta ridotto in conseguenza della estensione della citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica a tutti i reati puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento - si impone una importante modifica della regola di giudizio stabilendosi che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

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