Civile

Istituti deflattivi del contenzioso, l'accertamento con adesione non vincola l'ufficio per le annualità successive

Si tratta dell' orientamento ultimo con la quale gli Ermellini hanno assunto una posizione diametralmente opposta rispetto a quella espressa in una precedente pronuncia del 2021 (cfr. sentenza 12372/2021) in concomitanza della quale i giudici di Cassazione hanno disposto l'efficacia vincolante dell'istituto anche con riferimento a situazioni impositive analoghe a quelle oggetto dell'adesione ex D.lgs.n°218/1997

di Giuseppe Durante*

L'accertamento con adesione disciplinato dal D.lgs.n°218/97 vincola sia il contribuente che l'Amministrazione finanziaria e, in particolare, preclude a, quest'ultima, una ulteriore attività accertatrice (salve le deroghe previste dall' art. 2 , comma 4, D.lgs. n. 218/97) solo per il periodo di imposta oggetto dell'accordo. Diversamente, l'efficacia vincolante formalizzata dalle parti nell'atto di edesione non si estende ad altri periodi d'imposta.

E' quanto ha disposto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16675 del 24 maggio 2022 .

Si tratta dell' orientamento ultimo con la quale gli Ermellini hanno assunto una posizione diametralmente opposta rispetto a quella espressa in una precedente pronuncia del 2021 (cfr. sentenza 12372/2021 ) in concomitanza della quale i giudici di Cassazione hanno disposto l'efficacia vincolante dell'istituto anche con riferimento a situazioni impositive analoghe a quelle oggetto dell'adesione ex D.lgs.n°218/1997.

L'orientamento ultimo assunto dai Giudici di Palazzaccio può dirsi condivisibile se si considera l'autonomia riconducibile a ciascun periodo d'imposta; autonomia, configurabile sia per i tributi erariali sia per i i tributi locali. Per cui, l'adesione formalizzata dal contribuente unitamente all'ufficio impositore regolarizza la questione impositiva oggetto dell'accordo che deve necessariamente essere riconducibile a quel o a quei periodi d'imposta; non può certo interessare i periodi d'imposta successivi e distinti rispetto a quelli oggetto dell'accordo.

Ne deriva, la possibilità per l'ufficio imposiotore di accertare, in caso di irregolarità, annualità diverse rispetto a quella regolarizzata con il contribuente.

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella Sentenza N°16675 del 24 maggio 2022

Con riferimento alla questione impositiva di cui si tratta, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso formulato dal Ricorrente secondo cui l'avvenuta qualificazione nell'accertamento con adesione del 2010 di un'operazione come cessione di partecipazioni, avrebbe precluso all'Agenzia delle Entrate di qualificare, per gli anni successivi, la qualificazione della medesima operazione come conferimento di partecipazioni al fine di operare la tassazione delle somme pervenute ai soci della Società come dividendi.

In particolare, secondo il ragionamento esposto dagli Ermelllini l'accertamento con adesione vincola sia il contribuente che l'Amministrazione finanziaria e, in particolare, preclude a quest'ultima, una ulteriore attività accertatrice (salve le deroghe previste dall'art. 2, comma 4, D.lgs. n. 218/97) solo per il periodo di imposta interessato dall'accordo che rappresenta il limite oggettivo della definizione concordata fra le parti; definizione che, peraltro, nel caso di specie, ebbe ad oggetto soltanto il quantum debeatur della pretesa impositiva, essendo in discussione unicamente la plusvalenza derivante dalla cessione.

Diversamente, per gli altri periodi d'imposta, l'accertamento con adesione, non ha carattere vincolante per le parti, non potendo pertanto l'istituto deflattivo essere paragonato ad un giudicato con gli effetti esterni tipici di questo.

Sul punto, hanno affermato i giudici di legittimità, va evidenziato che, in materia tributaria, l'accertamento con adesione, pur essendo il risultato di un accordo tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente, costituisce una forma di esercizio del potere impositivo non assimilabile, in quanto tale, ad un atto di diritto privato, sicché esso non ha natura di atto amministrativo unilaterale, né di contratto di transazione, stante la disparità delle parti e l'assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria, ma configura un accordo di diritto pubblico, il quale, in ragione di ciò, non è soggetto alle disposizioni del codice civile in tema di transazione, ma alla speciale disciplina pubblicistica contenuta nel D.lgs. n. 218 del 1997, avente carattere cogente siccome afferente all'obbligazione tributaria, ai suoi presupposti e alla base imponibile (in tal senso Cass. 26 maggio 2021, n. 14568).

Proprio il profilo dell'accordo, tuttavia, limita l'efficacia dell'accertamento entro i limiti (contenutistici e temporali) in cui tale accordo si è formalizzato tra le parti interessate, non potendosi quindi estendere l'efficacia di tale accordo, ai presupposti ed al periodo dell'imposta sucecssivi e quindi, oltre i termini ed i limiti in esso indicati.

Tanto rilevato, i giudici di Palazzaccio hanno evidenziato che non può certo affermarsi che l'Amministrazione finanziaria, procedendo all'accertamento per i periodi d'imposta successivi abbia violato il canone di correttezza di cui all'art. 10, comma 1, dello Statuto del contribuente (L.n°212/2000) non potendosi certo considerare l'accordo raggiunto per un determinato periodo d'imposta ostativo rispetto alla pretesa impositiva contenuta in accertamenti riferiti a periodi d'imposta successivi; tanto più che, essendosi in presenza di comportamenti elusivi il contribuente non può considerarsi sorpreso dall'attività accertatrice dell'Amministrazione finanziaria.

Può dirsi condivisibile il ragionamento seguito nella sentenza in commento dai giudici di legittimità, pur discostandosi dal precedente orientamento assunto dalla stessa Suprema Corte (cfr. sentenza 12372/2021 ) in occasione della quale gli stessi Ermellini precisarono che sarebbe lesiva del principio di collaborazione e buona fede, la condotta dell'Ufficio impositore che, dopo aver emesso gli atti di accertamento con adesione per alcune annualità d'imposta, provveda successivamente, per le restanti annualità, ad emettere nuovi avvisi di accertamento avanzando una maggiore pretesa.

La pronuncia ultima depositata dai giudici di Cassazione sembra quella più coerente sia con il dettato normativo sia con le peculiarità specifiche che contraddistingtuono i tributi erariali ma anche i tributi locali riferiti alla fiscalità locale, e relativamente ai quali non può esesre disatteso il principio della piena autonomia di ciascun periodo d'imposta rispetto agli altri.

Per cui, la regolarizzazione di un periodo d'imposta da parte del contribuente a seguito di un accertamento, non può estendersi ad annualità successive "estranee" rispetto all'annualità o alle annualità oggetto della definizione stragiudiziale ex D.lgs.n°218/1997.

*a cura del Prof. avv. DURANTE Giuseppe Professore a contratto in diritto Tributario presso la Facoltà di Economia Univ. LUM "Giuseppe De gennaro" in Bari – Avvocato Tributarista

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