Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria e simmetria tra tenore dell’istanza e contenuto dell’atto introduttivo del giudizio; (ii) mediazione obbligatoria, mancata partecipazione e “giustificato motivo”; (iii) mediazione delegata, deposito istanza e rispetto del termine assegnato dal giudice; (iv) azione per il pagamento di compensi professionali e procedimenti conciliativi; (v) giudizio di impugnazione di deliberati condominiali ed efficacia interruttiva dell’istanza di mediazione; (vi) mediazione obbligatoria, perimetro applicativo ed esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto; (vii) mediazione obbligatoria, improcedibilità della domanda e limite temporale.

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A.D.R. - I PRINCIPI IN SINTESI

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 11 gennaio 2022, n. 259

La sentenza, resa nell’ambito di un giudizio di impugnazione di un deliberato assembleare condominiale, soggetto al procedimento di mediazione obbligatoria, rimarca che, pur non richiedendosi l’equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo formale (e dell’indicazione degli elementi di diritto), l’istanza di mediazione, a pena di improcedibilità, deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi fattuali che saranno introdotti nel futuro giudizio.

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Torino, Sezione I civile, sentenza 17 gennaio 2022, n. 153

La decisione, resa nell’ambito di una controversia insorta in materia di contratti bancari, presta adesione all’indirizzo giurisprudenziale che ritiene inidonea, al fine di scongiurare l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’ art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, la comunicazione, inviata al mediatore, con la quale parte costituita in giudizio esprime le ragioni della mancata partecipazione all’incontro di mediazione obbligatoria.

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Firenze, Sezione III civile, sentenza 24 gennaio 2022, n. 190

La sentenza, resa nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel corso del quale era stata disposta la mediazione “delegata”, sanziona con l’improcedibilità della domanda giudiziale la parte opposta, quale parte onerata, la quale non ottemperi all’ordine del giudice di depositare l’istanza di mediazione entro il termine di quindici giorni espressamente stabilito, a carico delle parti, nella relativa ordinanza giudiziale.

 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Tribunale di Ancona, Sezione II civile, sentenza 15 febbraio 2022, n. 220

La pronuncia specifica che la domanda di pagamento proposta da un professionista nei confronti del cliente per ottenere il pagamento di compensi dovuti per l’esecuzione dell’incarico affidatogli non richiede l’esperimento del procedimento mediazione obbligatoria né quello della procedura di negoziazione assistita obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Busto Arsizio, Sezione III civile, sentenza 18 febbraio 2022, n. 244

La decisione, resa nell’ambito di un giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale, ribadisce che la comunicazione della domanda di mediazione determini un effetto di tipo interruttivo e non già sospensivo, sicché il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale di esito negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall’art. 1137 comma 2, c.c.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Latina, Sezione I civile, sentenza 21 febbraio 2022, n. 364
La sentenza specifica che la domanda con la quale il promissario acquirente di un bene immobile, a fronte dell’inadempimento del promittente venditore all’obbligazione di conclusione del contratto definitivo di compravendita, chieda al giudice l’emissione della sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c., non rientra nel perimetro applicativo della mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Corte di Appello di Milano, Sezione I civile, sentenza 24 febbraio 2022, n. 624  
Nell’ambito di un giudizio d’appello, la decisione riafferma che, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, l’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

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A.D.R. - IL MASSIMARIO

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Istanza di mediazione - Contenuto - Simmetria tra tenore dell’istanza e contenuto dell’atto introduttivo del giudizio - Necessità - Fondamento - Principi espressi in sede di giudizio d’impugnazione di delibera assembleare condominiale. (Cc, articoli 1136 e 1137; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; Cpc, articoli 125 e 163; D.lgs. n. 28/2010, articolo 4)
In tema di mediazione obbligatoria, l’art. 4 del D.lgs. n. 28 del 2010, relativo all’istanza di mediazione, il cui tenore ricalca l’art. 125 cod. proc. civ. circa il contenuto degli atti processuali, fatta eccezione per i soli “elementi di diritto”, richiede, ai fini della sua corretta applicazione, una simmetria tra fatti narrati in sede di mediazione e fatti esposti in sede processuale, almeno per quelli principali; diversamente, dovrebbe essere dichiarata l’improcedibilità, per mancato assolvimento della condizione prevista dal legislatore. Tale disposizione, infatti, esige l’indicazione delle “ragioni della pretesa”, con ciò potendosi solo intendere - in un procedimento deformalizzato - come fatti l’allegazione di una situazione latamente ingiusta per la quale si prospetti una futura, possibile azione di merito, non risultando necessario inquadrare giuridicamente il fatto: ciò in quanto, come già detto, l’istanza di mediazione non richiede anche l’indicazione di “elementi di diritto”, come invece avviene per la citazione ex art. 163 cod. proc. civ. e per il ricorso, ex art. 414 cod. proc. civ. (ovvero per gli atti in generale, ex art. 125 cod. proc. civ.). Gli accadimenti narrati in fase di mediazione, però, perché si possa verificare in giudizio l’esatto adempimento della condizione di procedibilità, devono essere corrispondenti, “simmetrici” a quelli che saranno poi esposti in fase processuale, per le materie obbligatorie (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale ex art. 1137 cod. civ., il giudice adito, rilevata la mancata necessaria simmetria tra l’istanza di mediazione e la domanda giudiziale in concreto formulata dal condomino attore, ha accolto l’eccezione preliminare sollevata dal Condominio convenuto e dichiarato di conseguenza improcedibile la domanda medesima essendo nella circostanza inammissibile l’impugnazione a motivo dell’intervenuta decadenza).

Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 11 gennaio 2022, n. 259 - Giudice Corbo

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Parte costituita - Mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo - Irrogazione sanzione pecuniaria - Comunicazione inviata al mediatore per illustrare le ragioni della mancata partecipazione all’incontro - Applicabilità sanzione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari . (D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la comunicazione inviata al mediatore da un istituto di credito per spiegare le ragioni della mancata partecipazione all’incontro con il mediatore stesso non configura un “giustificato motivo”, tenuto anche conto che, la mancata partecipazione al suddetto primo incontro di mediazione, se non fondata su un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri dell’assolutezza e della non temporaneità o su un dissenso consapevole, informato e motivato, equivale ad assenza ingiustificata, nonostante la preventiva comunicazione delle ragioni della decisione di non prendervi parte. Quindi, la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all’organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall’art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010: questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti quanto meno al primo incontro rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, pur rigettando le domande attoree ed anzi, accogliendo la domanda riconvenzionale formulata dalla banca convenuta, ha comunque condannato quest’ultima al versamento a favore dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, parte seconda, del D.lgs. n. 28 del 2010, per non aver partecipato al procedimento senza giustificato motivo, prescindendo del tutto l’irrogazione della predetta sanzione pecuniaria dall’esito del giudizio).

Tribunale di Torino, Sezione I civile, sentenza 17 gennaio 2022, n. 153 - Giudice Di Capua

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Condizione di procedibilità della domanda - Mediazione delegata dal giudice - Termine di quindici giorni espressamente stabilito a carico delle parti nell’ordinanza che dispone l’instaurazione del procedimento - Inottemperanza - Improcedibilità del giudizio. (Cpc, articoli 153, 633 e 645; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione delegata, deve essere dichiarata improcedibile la domanda giudiziale ove la parte opposta, quale parte onerata, non ottemperi all’ordine del giudice di depositare l’istanza di mediazione entro il termine di quindici giorni espressamente stabilito a carico delle parti nella relativa ordinanza  giudiziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di canoni relativi ad un contratto di noleggio di autoveicoli, nel corso del quale era stata disposta la mediazione “delegata”, il giudice adito, pur dando atto che nell’ordinanza non era stato espressamente chiarito che ad essere onerata dell’incombente fosse parte opposta, richiamandosi agli insegnamenti recati dalla sentenza a Sezioni Unite n. 19596 del 2020 della Suprema Corte, ha dichiarato improcedibile la domanda di pagamento proposta dalla società opposta per mancato tempestivo avvio della procedura di mediazione obbligatoria, e per l’effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).

Tribunale di Firenze, Sezione III civile, sentenza 24 gennaio 2022, n. 190 - Giudice Anselmo

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Procedimento civile - Procedimenti conciliativi - Mediazione obbligatoria - Negoziazione assistita - Azione di pagamento di compensi intentata dal professionista nei confronti del cliente - Esperimento del procedimento di mediazione o della procedura di negoziazione assistita - Necessità - Esclusione - Ragioni rispettive.  (Cc, articolo 2230; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
La domanda di pagamento, proposta da un professionista per ottenere il pagamento di compensi dovuti per l’esecuzione di un incarico di progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione all’interno dei locali ad uso ufficio di proprietà del cliente, non richiede né l’esperimento del procedimento mediazione obbligatoria né la procedura di negoziazione assistita obbligatoria. Infatti, se da un lato la predetta azione non rientra nel novero delle materie indicate all’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs n. 28 del 2010, dall’altro, la veste di consumatore rivestita dal convenuto non rende obbligatoria la negoziazione assistita ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 132 del 2014 che espressamente esclude dall’ambito applicativo della procedura conciliativa le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito ha disatteso l’eccezione preliminare d’improcedibilità della domanda di pagamento formulata dall’opponente per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita obbligatoria).

Tribunale di Ancona, Sezione II civile, sentenza 15 febbraio 2022, n. 220 - Giudice Mencarelli

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Controversie condominiali - Giudizio di impugnazione di deliberati assembleari -Istanza di mediazione obbligatoria - Efficacia interruttiva - Incidenza sul decorso del termine decadenziale ex art. 1137 c.c. - Decorrenza di un nuovo termine di trenta giorni a far data dal deposito del verbale di esito negativo del procedimento - Sussistenza. Cc, articolo 1137; Disp. att. c.c. articolo 71-quater; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
Nel giudizio di impugnazione delle deliberazioni assembleari condominiali, a
seguito della domanda di mediazione, in base al disposto normativo (cfr., art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28 del 2010 laddove afferma che la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed “impedisce” la decadenza) si deve ritenere che si determini un effetto di tipo interruttivo e non già sospensivo, per cui il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall’art. 1137 comma 2, cod. civ. (Nel caso di specie, il giudice adito ha disatteso l’eccezione di improcedibilità della domanda per intervenuta decadenza dall’impugnazione avendo gli attori notificato l’atto introduttivo del giudizio tempestivamente rispetto al deposito del verbale di mediazione infruttuosamente espletata “ante causam”).
Tribunale di Busto Arsizio, Sezione III civile, sentenza 18 febbraio 2022, n. 244 - Giudice Ardito

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Ambito di applicazione - Preliminare di compravendita immobiliare - Inadempimento del promittente venditore - Azione del promissario acquirente per ottenere la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. - Assoggettamento a mediazione obbligatoria - Esclusione. (Cc, articolo 1351, 1470 e 2932; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
La domanda con la quale il promissario acquirente di un bene immobile, a fronte dell’inadempimento del promittente venditore all’obbligazione di conclusione del contratto definitivo di compravendita, chieda al giudice di emettere la sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., dando luogo ad una controversia vertente in materia di obbligazioni contrattuali, non rientra nell’ambito di applicazione della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del D.lgs.  n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, il giudice adito ha disatteso, anche a motivo della sua tardività, l’eccezione di improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 2010, sollevata dalla curatela fallimentare nei confronti della quale parte attrice aveva riassunto il giudizio a causa dell’intervenuto fallimento del convenuto rimasto contumace).

Tribunale di Latina, Sezione I civile, sentenza 21 febbraio 2022, n. 364 - Giudice Galasso

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Condizione di procedibilità della domanda - Eccezione di parte o rilievo officioso - Limite temporale - P rima udienza del giudizio di primo grado - Inderogabilità. (Cpc, articolo 354; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, l’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (Nel caso di specie, la corte territoriale, chiamata a pronunciarsi sulla decisione gravata che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’appellante ad un decreto ingiuntivo confermato in ogni sua parte e dichiarato esecutivo, ha ritenuto infondato il motivo con cui quest’ultimo aveva lamentato che il giudice di prime cure avesse omesso di vagliare l’eccezione di improcedibilità, potendo la stessa, secondo la sua prospettazione, essere rilevata, “…anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio…”: invero, nella circostanza, l’eccezione d’improcedibilità non era stata proposta, né rilevata d’ufficio entro la prima udienza, emergendo unicamente, dall’atto di citazione in opposizione e dal verbale di prima udienza, che l’opponente si era limitato a formulare un invito al giudice di prime cure a “…valutare se la presente materia sia oggetto di mediazione obbligatoria…”; inoltre, aggiunge ulteriormente la decisione in epigrafe, dal mancato esperimento della procedura di mediazione, quand’anche obbligatoria, non deriverebbe come conseguenza l’improcedibilità, né la rimessione al giudice di prime cure ex art. 354 cod. proc. civ., ma solo la concessione di un termine per consentire alla parte onerata di promuovere il procedimento e, solo nell’ipotesi di inerzia da parte del soggetto onerato, la statuizione di improcedibilità).

Corte di Appello di Milano, Sezione I civile, sentenza 24 febbraio 2022, n. 624 - Presidente Milone - Relatore Giani

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