Comunitario e Internazionale

L'offerta cross-border di fondi comuni e la novità della procedura di "de-notifica"

Le nuove disposizione in tema "de-notifica", sono volte a rimuovere uno stato di incertezza, consentendo, da un lato, ai gestori dei fondi di terminare le procedure implementate per la commercializzazione delle rispettive quote (o azioni) al ricorrere di predeterminate condizioni e, dall'altro, di tutelare gli interessi degli investitori

di Marina Mastrangelo*

I recenti interventi del legislatore europeo, a più riprese, sono stati volti a favorire il processo di armonizzazione ed integrazione della disciplina comunitaria sugli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

In tale contesto, nel quadro delle iniziative di revisione volte a incentivare l'unione dei mercati dei capitali, si inserisce la Direttiva (UE) n. 2019/1160 che (emanata congiuntamente al Regolamento (UE) n. 2019/1156) reca norme e procedure supplementari relative sia agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM – in inglese "UCITS") sia ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA).

La citata direttiva, pertanto, modifica in misura rilevante le principali direttive europee in materia di gestione collettiva, vale a dire la numero 2009/65/CE (c.d. " Direttiva UCITS ") e la numero 2011/61/UE (c.d. " Direttiva AIFM ", relativa ai GEFIA).
In Europa (e in Italia), infatti, OICVM e FIA (fondi di investimento alternativi) costituiscono congiuntamente la più ampia e variegata categoria degli OICR.

Le modifiche introdotte coinvolgono diversi aspetti, tra i quali, la materia della notifica e della c.d. "de-notifica", ovvero il ritiro della notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione, funzionale ad attuare un'armonizzazione tra le discipline previste nei diversi Stati membri. A tale riguardo, non si può non rilevare che il quadro normativo delineato dalle direttive UCITS e AIFM si caratterizza per l'esistenza di un vuoto normativo circa le condizioni per la cessazione della commercializzazione di quote (o azioni) degli OICVM o dei FIA negli Stati in cui sia stata previamente effettuata una notifica per la relativa distribuzione.

Le nuove disposizioni in tema di "de-notifica" sono volte a rimuovere uno stato di incertezza , consentendo, da un lato, ai gestori dei fondi di terminare le procedure implementate per la commercializzazione delle rispettive quote (o azioni) al ricorrere di predeterminate condizioni e, dall'altro, di tutelare gli interessi degli investitori, evitando che la cessazione della commercializzazione degli OICVM e dei FIA comporti costi pregiudizievoli a loro carico.

Per quanto attiene alla commercializzazione di OICVM e di FIA negli Stati membri diversi da quelli di origine, la disciplina di cui alle citate direttive (artt. 91 e ss. della Direttiva UCITS, artt. 31 e ss. della Direttiva AIFM) si limitava a prevedere una procedura di notifica, mediante la quale comunicare all'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'OICVM, o del GEFIA nel caso di fondi alternativi, l'intenzione di commercializzare il prodotto in uno Stato membro diverso da quello di origine. Successivamente, l'Autorità dello Stato Membro dell'OICVM o GEFIA trasmette la notifica con la relativa allegata documentazione all'autorità di vigilanza del paese ospitante.

Le modiche di cui alla Direttiva (UE) 2019/1160 introducono la nozione di "ritiro della notifica", con cui si intende la manifestazione della volontà, da parte dell'OICVM o del GEFIA, di cessare la commercializzazione del prodotto nello Stato in cui è stata inizialmente posta in essere la notifica.

A tal riguardo, è bene precisare che ciò che viene disciplinato nella direttiva è il ritiro della notifica a seguito della decisione del gestore di cessare la commercializzazione in uno specifico Stato membro, non escludendo, dunque, che il fondo, e le relative quote o azioni, continuino ad esistere nel Paese di origine e ad essere distribuiti in altri Stati; può dirsi rinvenibile l'opportunità di un ritiro della notifica, quando, ad esempio, il prodotto oggetto di commercializzazione non ha suscitato l'interesse auspicato negli investitori dello Stato membro diverso da quello di origine, oppure quando vi è localmente un numero limitato di investitori che rende l'offerta in tale Paese antieconomica in termini di costi e ricavi.

In particolare, ai sensi delle norme di nuova introduzione, il ritiro dell'offerta viene effettuato mediante comunicazione all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine, al ricorrere delle condizioni individuate dal nuovo articolo 93-bis della Direttiva UCITS e del nuovo articolo 32-bis della Direttiva AIFM ovvero:
i) presentazione di un'offerta di acquisto totalitaria delle quote o azioni da parte del gestore nello Stato membro in cui viene commercializzato il prodotto ed in cui si vuole dismettere tale commercializzazione, valida per la durata di 30 giorni (questa condizione è espressamente esclusa per i fondi chiusi e gli ELTIF);
ii) l'obbligo di pubblicazione – mediante un supporto pubblicamente disponibile, anche attraverso mezzi elettronici, con il quale è consuetudine commercializzare il fondo e che sia adeguato al tipico investitore in quella tipologia di fondo – dell'intenzione di porre fine alla commercializzazione in tale Stato membro e
iii) l'obbligo per il gestore di risolvere i contratti in essere con gli intermediari del Paese membro dove si intende rimuovere l'offerta, con efficacia a decorrere dalla data di ritiro della notifica. In tal modo, la sussistenza delle richiamate condizioni fornisce la possibilità agli investitori, in caso di adesione alla proposta presentata dal gestore, di uscire in sicurezza e gratuitamente dall'investimento e, al contempo, di evitare che il prodotto sia ulteriormente collocato nel Paese in seguito alla data di formale cessazione dell'offerta.

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*A cura di Marina Mastrangelo, Partner Studio Gentili & Partners

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