Penale

Scatta la confisca del veicolo per l'automobilista che rifiuta il test antidroga

La conferma dell'impossibilità di interpretazioni meno restrittive, anche nel caso di sottoposizione al lavoro di pubblica utilità, arriva dalla Cassazione con la sentenza n. 20033/2022

di Francesco Machina Grifeo

Scatta la confisca del veicolo per il proprietario che fermato dalla ‘stradale' rifiuti di sottoporsi al test antidroga. Il conducente non si salva dalla misura, che può al massimo essere sospesa, neppure nel caso in cui venga sottoposto al lavoro di pubblica utilità. Infine, se è vero che il reato di guida senza patente è stato depenalizzato, in caso di recidiva torna a vivere la fattispecie penale. La conferma dell'impossibilità di interpretazioni meno restrittive delle previsioni del Codice della Strada arriva da una stringata sentenza, la n. 20033/2022, della Cassazione.

A proporre il ricorso per saltum è stato il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona. Il locale Tribunale aveva condannato la donna alla guida alla pena ritenuta di giustizia - sostituita dal lavoro di pubblica utilità - in relazione al reato previsto dall'articolo 187, comma 8, del Codicie della Strada: vale a dire il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sull'assunzione di stupefacenti (capo A). Inoltre, l'aveva assolta dal reato (al capo B) di guida senza patente) "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato".

Per la IV Sezione penale le doglianze della Procura sono fondate. Il Tribunale dorico, infatti, nel condannare l'imputata per il reato di cui al capo A, "ha omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo con cui fu commesso il reato". Né, prosegue la decisione, "risulta in motivazione che il veicolo medesimo appartenesse a persona estranea al reato (dovendosi intendere l'estraneità non già come formale intestazione a un terzo, ma come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della circolazione del mezzo n. 39777/2012).

A nulla rileva, invece, "come correttamente osservato dal P.G. ricorrente", il fatto che sia stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, "il cui esito positivo comporta la revoca della confisca ma che non esime il giudice dall'applicazione di quest'ultima, incombendogli unicamente la sospensione di essa fino all'esito del L.P.U." (n. 12262/2018).

Quanto alla guida senza patente, la Corte ricorda che l'articolo 5 del Dlgs 5 gennaio 2016 n. 8, nell'integrare la fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 116, comma 15 Cds - penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio" - ha stabilito che la recidiva ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio". Ne consegue che, risultando espressamente contestata all'imputata la pregressa, una identica violazione (sanzionata in via amministrativa) in data 12 agosto 2016 ossia meno di due anni prima della violazione di cui si discute -, il Tribunale anconetano "avrebbe errato nel dichiarare il fatto non più previsto dalla legge come reato senza esaminare il punto concernente la contestata recidiva infrabiennale".

In definitiva, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata. La Corte d'appello dovrà dunque procedere ad un nuovo giudizio, nel quale "si terrà conto della doverosa applicazione della confisca" per la mancata sottoposizione ai controlli (reato di cui al capo A, qualora si accerti che il veicolo non appartiene a persona estranea); e della doverosa affermazione di penale responsabilità dell'imputata (capo B), "ove sia confermata la recidiva nel biennio, con i conseguenti esiti sanzionatori".

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