Professione e Mercato

Sezioni Unite: nuovi parametri forensi solo se la difesa non si è esaurita entro il 23 ottobre

Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 33482 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

Liquidazione dei compensi degli avvocati con le vecchie "tariffe" se l'attività professionale si è conclusa prima del 23 ottobre 2022. I nuovi parametri forensi infatti non sono applicabili se l'attività professionale si è interamente esaurita prima della data di entrata in vigore del Dm 13 agosto 2022 n. 147, che ha modificato il precedente Dm 10 marzo 2014 n. 55. Con l'ordinanza n. 33482 depositata oggi, centrata su di una questione di giurisdizione, arriva il sugello delle Sezioni unite sull'applicazione del decreto che aggiorna i parametri per la liquidazione delle spese legali.

A seguito del rigetto del ricorso di una società del gruppo Fincantieri che chiedeva affermarsi la giurisdizione ordinaria sul contenzioso relativo all'appalto di una Fondazione per la mobilità sostenibile, in cui la Cassazione ha invece ribato la giurisdizione amministrativa alla luce del fine generale e non economico perseguito dalla Fondazione ad azionariato misto, è scattata la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

Al riguardo, si legge nella decisione, «va evidenziato che la liquidazione è compiuta seguendo i parametri del Dm 10 marzo 2014 n. 55, non come modificati dal Dm 13 agosto 2022 n. 147». «Quest'ultimo decreto del Ministro della Giustizia – spiega la Corte -, infatti, prevede all'articolo 6 che le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022».

E, argomenta la decisione, nella presente causa (che non è stata decisa a seguito di pubblica udienza bensì mediante rito camerale) «non si riscontrano prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022, tutte le attività difensive essendo state invece compiute anteriormente a tale data».

Diversamente, «si effettuerebbe un'applicazione retroattiva del decreto», che non è giustificabile, come d'altronde già rilevato dalla giurisprudenza della Suprema Corte per la normativa precedente, alla luce del logico criterio interpretativo «fondato sulla globalità della prestazione e pertanto del compenso».

Nel 2012 sempre le sezioni Unite (sentenza n. 17405) infatti scrivevano che i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, «sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata».

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