Civile

Notifica a mezzo posta al contribuente solo con la comunicazione di avvenuto deposito dell'accertamento

Non risulta sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa

di Giampaolo Piagnerelli

Al contribuente va notificata la comunicazione di avvenuto deposito (Cad) dell'avviso di accertamento, non essendo sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa. A chiarirlo la Cassazione con l'ordinanza n. 8894/22.

I giudici di seconde cure. Venendo ai fatti si segnala una sentenza della Ctr Calabria - pronunciata in una controversia relativa a impugnazione di un estratto di ruolo e del prodromico avviso di accertamento - che la contribuente sosteneva non esserle mai stato notificato. La Ctr con la sentenza impugnata ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, rilevando la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento a mezzo del servizio postale. La Cassazione ha puntualizzato che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza o per indisponibilità o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (Cad), non essendo a tal fine sufficiente la prova della spedizione della richiamata raccomandata informativa.

Conclusioni. Quindi l'errore commesso dai giudici di seconde cure è consistito nel legittimare l'invio della raccomandata contenente la comunicazione di avviso di deposito sulla base di documentazione diversa dall'avviso di accertamento, elemento questo fondamentale per l'impugnazione da parte del contribuente.

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